Trib. Roma, sentenza 14/03/2024, n. 4751

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/03/2024, n. 4751
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 4751
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 25484/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25484/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to AGNELLO CHIARA , con elezione di domicilio in Roma, VIALE
DEI PARIOLI 76 00197 presso lo studio del difensore;

RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to RUSICH SONIA e MICHELI ELISABETTA con elezione di domicilio in Roma, VIALE ANGELICO 39 ROMA, presso l'avv.to RUSICH
SONIA ;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n.5636 /22 pubblicata il 13.4.2022, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e
1


con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14.12.2023, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte;
le parti non hanno avuto figli. La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo
a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi
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