Trib. Ancona, sentenza 14/05/2024, n. 975

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 14/05/2024, n. 975
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 975
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo

n.R.G.5848/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gabriella Pompetti presidente
Willelma Monterotti giudice- relatore
Maria Federica Minervini giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 5848/2021 R.G., promossa
DA
CL ME D'ZI (cod. fisc. [...]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Crivellini che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art.
83, terzo comma, c.p.c.
unitamente all'atto di citazione depositato il 28 dicembre 2021
ATTORE contro
Società Cooperativa Campeggio “Il Conero” (cod. fisc. 00387510423), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Leonardi, che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 28 marzo 2022
CONVENUTO oggetto: impugnazione delibera di esclusione di socio di cooperativa del 22 ottobre 2021;
conclusioni: all'udienza del 2 febbraio 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni di seguito trascritte:“L'avv. Crivellini (per l'attore) precisa le conclusioni riportandosi alla
1 prima memoria istruttoria e in via istruttoria insistendo sulle istanze istruttorie articolate nelle memorie nn. 2) e
3).
L'avv. Burattini (per il convenuto) precisa le conclusioni riportandosi nel merito alla comparsa di costituzione;
in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 4 ottobre 2023, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie istruttorie n. 2) e 3)”.

- per l'attore si riportano le conclusioni dell'atto di citazione: “in via principale: previa concessione della sospensiva della efficacia della delibera di esclusione, accertare e dichiarare la illegittimità, invalidità, infondatezza ed inefficacia della delibera impugnata di esclusione del socio, con ogni conseguenza di legge, e di conseguenza annullare la delibera di esclusione da socio del Sig. CL D'ZI assunta dal C.d.A. della Cooperativa in data 22/10/2021 e, per l'effetto, ricostituire il rapporto mutualistico ed associativo tra il
Sig. CL D'ZI e la Cooperativa.
Condannare, conseguentemente la cooperativa convenuta al risarcimento dei danni subiti dal D'ZI pari ad € 2.000,00 o in quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia ;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma della delibera di esclusione, condannare la

Cooperativa convenuta al rimborso delle quote sociali ex art. 13 del vigente statuto, nonché al rimborso del finanziamento versato dal D'ZI in favore della predetta pari ad €. 25.500,00, oltre interessi e rivalutazione”.
- per il convenuto si riportano le conclusioni della comparsa di risposta: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale, adversiis rejectis,
In rito: respingere la richiesta di sospensione non sussistendone i presupposti sia sotto il profilo del fumus che del periculum in mora.
Nel merito in via principale: rigettare la domanda siccome infondata e per l'effetto quindi confermare la delibera di esclusione del socio del 22 ottobre 2021.
Nel merito sulla domanda subordinata: respingere la domanda per i motivi sopra esposti e comunque trattandosi di credito non esigibile.
Con riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti dalla Cooperativa Il
Campeggio “Il Conero” a fronte delle condotte
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha allegato di aver ricevuto il 26 ottobre 2021 lettera raccomandata con la quale la cooperativa convenuta gli ha comunicato l'esclusione dalla compagine sociale con effetto dal
22 ottobre 2021, ex art. 11, lett b) dello statuto, artt. 2533, comma primo, n. 2 e 2286 c.c., alla luce di asserite gravi inadempienze del predetto, giusta delibera del consiglio di amministrazione del
22 ottobre 2021.
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Le ragioni addotte dalla cooperativa a sostegno dell'esclusione sono state “ Visti gli artt.11 lett. b) dello statuto, 2533 n. 2 c.c. e 2286 c.c. e le dichiarazioni non veritiere rese dal socio CL
ME D'ZI nel corso dell'esame testimoniale dell' 11.11.2016 avanti la Corte di Appello di Ancona, nel giudizio n. 8532/11 RGNR a carico di TA + altri, allorquando riferì di presunte opere di sbancamento e rimozione del cappellaccio asseritamente avvenute nel 2010;

Vista le dichiarazioni della P.C. AB, nel giudizio n. 1579/16 R.G. del Tribunale di Ancona, allorquando riferì di aver ricevuto dal socio CL ME D'ZI, la copia di una raccomandata dallo stesso inviata alla cooperativa in cui “lamentava la gestione piuttosto allegra al campeggio e chiedeva un metodo chiaro per il sorteggio delle piazzole e soprattutto un regolamento che riguardasse il comportamento finanziario delle piazzole” ;
atteso che tali condotte rappresentano gravi inadempienze delle obbligazioni previste dallo statuto e inerenti il rapporto mutualistico per il raggiungimento dello scopo sociale, essendo idonee ad impedire il riavvio dell'attività economica e ad arrecare un danno patrimoniale e di immagine alla cooperativa;
atteso che detti comportamenti rientrano nella categoria dell'abuso di diritto soggettivo, essendo finalizzati solo a screditare l'allora gestione della cooperativa e ad incidere negativamente sulla situazione generale della società;

Deliberano, l'esclusione del socio CL ME D'ZI, con effetto immediato, riservandosi di agire nei suoi confronti per il risarcimento del danno derivante dalle condotte di cui sopra”.
A sostegno della fondatezza dei motivi addotti nella deliberazione di esclusione, in giudizio la cooperativa ha precisato che il socio D'ZI sarebbe stato legittimante escluso ai sensi del punto n. 2 dell'art. 2533 c.c. ( lo stesso motivo richiamato dall'art. 11 lett. b) dello statuto e dallo stesso art. 2286 c.c.): le grave inadempienze “sono quelle che impediscono del tutto il raggiungimento dello scopo sociale nonché quelle che incidono negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.
Tale decisione è giunta a seguito della condotta posta in essere dal predetto socio nel corso dell'interrogatorio tenutosi, in data 11/11/2016, dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, per avere riferito circostanze non vere che avrebbero potuto arrecare pregiudizio al Campeggio, (pregiudizio che in ambito giudiziale non si è verificato atteso che la Corte di Appello non ha fondato il proprio convincimento su quanto riferito dal teste D'ZI) e di avere fornito, a soggetti in conflitto con la Cooperativa, documenti indirizzati alla Cooperativa al fine di far emergere una verità processuale diversa dalla verità storica, ledendo l'immagine della Cooperativa”.
In punto di fatto la difesa della Cooperativa ha esposto i seguenti fatti.
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La società cooperativa Campeggio Adriatico Soc. Coop a .r.l. è stata costituita il 3 ottobre
1977, disciplinata secondo il principio della mutualità ex art. 2512 c.c. senza fini di lucro e di speculazione privata ed avente quale finalità statutaria “ la promozione e lo sviluppo dell'attività campeggistica e del turismo in generale”.
Inizialmente l'attività sociale veniva svolta in un'area collocata in zona Portonovo di
Ancona, in prossimità dei c.d. laghetti, successivamente, a fronte dell'esigenza dell'Amministrazione Comunale di dismettere la predetta area per realizzare l'attuale parcheggio, la Cooperativa ottenne, nel 2006, dal Comune di Ancona, il permesso di costruire n. 88/2006, per la realizzazione di un campeggio nell'area di proprietà della stessa e denominata “Del
Contadino”, posta a monte della baia.
Tale titolo, a seguito di una richiesta di variante del 7/2/2007 n. 25284, veniva integrato dal permesso di costruire n. 248/2007.
In fase di esecuzione del progetto, però, emersero alcune problematiche rispetto alle opere da eseguire, tanto che il Comune di Ancona ritenne necessario convocare una conferenza di servizi al fine di valutare, in forma congiunta con le altre amministrazioni, le modalità operative da adottare.
Soltanto nel 2008 l'amministrazione locale autorizzava l'Agibilità del I^ stralcio funzionale, consentendo alla cooperativa di avviare l'attività.
Infatti, nel mese di gennaio del 2008 iniziavano i lavori che terminavano nel mese di maggio ed il 15 giugno 2008 veniva inaugurato il Campeggio “Il Conero”.
Tuttavia, due anni dopo la predetta inaugurazione, il 3 giugno 2010, l'area, ove era stato realizzato il citato campeggio, veniva sottoposta a sequestro preventivo da parte della magistratura penale, sul presupposto di asseriti titoli illegittimi rilasciati in assenza di V.I.A. nonché di realizzati abusi edilizi e paesaggistici.
Si apriva, pertanto, un procedimento penale, rubricato al n. 8532/2011 RGNR, a carico dei sigg.ri EL OM, RA AR, TA ND quale legale rappresentante della
Cooperativa Campeggio Il Conero, TA IO, OC RT, GL AR e
LI FR, imputati dei reati a)di cui agli artt. 81, 110 c.p.;
44 lett.c) DPR 380/01 perché in concorso tra loro, ciascuno nelle rispettive competenze, realizzavano, con una seria di atti coordinati e continuativi ed avvalendosi di permessi per costruire risultati illegittimi, nell'area denominata del “Contadino” sita nel Comune di Ancona, località Portonovo, un intervento edilizio consistente in un campeggio e in un'area di sosta per camper, dotato fra l'altro di
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infrastrutture, reti tecnologiche, sentieri, pali di illuminazione, pavimentazione in inerti, destinato pressochè in esclusiva all'uso da parte dei soci sostanziali, laddove gli strumenti urbanistici consentivano esclusivamente un intervento di bassissimo impatto ambientale, destinato a consentire l'apertura estiva, in un arenale mantenuto “a radura”, e dunque privo di alberatura, e caratterizzato dal mantenimento del “cappellaccio”
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