Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12368
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RE PU BBLICA TATIA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 3.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n°27158/2023 R.G. vertente
TRA
'rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro e Parte 1 c.f. C.F. 1
Luca Caponetti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Ciro
Menotti n.24, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
Controparte 1 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 che lo rappresenta e difende come da comparsa in atti;
- RESISTENTE-
oggetto: lavoro carcerario - differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere recluso ininterrottamente dal 1.08.2016 in vari istituti di pena tra qui quelli di Torino e Saluzzo, quest'ultimo nel quale è ristretto con fine pena previsto per il 15.12.2028, esposto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria, per quanto riuscito a documentare, dal mese di giugno 2017 con mansioni di “Addetto alla spesa detenuti, cat. B” rientranti tra gli addetti ai servizi vari d'Istituto regolati dal CCNL
"Turismo Pubblici Esercizi”, dedotto che sino settembre 2017 il lavoro prestato nei giorni
festivi ed il lavoro straordinario, così come quello ordinario non era stato retribuito
CP 1 al secondo le maggiorazioni di diritto, concludeva chiedendo la condanna del versamento delle differenze maturate nella misura di €627,69 oltre ulteriori interessi e
rivalutazione maturati dal deposito del ricorso al soddisfo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il CP_1 convenuto tramite l'Avvocatura di
Stato sollevando eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato, ed in via subordinata contestando il conteggio per come operato, vinte le spese di lite.
Esperito con esito negativo tentativo di conciliazione per assenza di proposte transattive formulate dall'amministrazione convenuta, la causa, di natura documentale, all'odierna
udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. In primis va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n.341 del 2006, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. n°21573/2007).
1.2. Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante
l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 413 comma 2 c.p.c. e non già del successivo comma
5. Ha chiarito al riguardo il giudice di legittimità che "Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il il quale, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Controparte_1 '
penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione
e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ.
costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice." (Cass. n.18309/2009).
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
21. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso il carcere di Torino in periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal CP 1 a far data dall'ottobre
2017.
In particolare, osserva l'Ufficio che le buste paga in atti sono relative ai mesi da giugno a settembre 2017, buste paga che comprovano la permanenza del ricorrente presso la struttura carceraria di Torino e lo svolgimento di mansioni di addetto alla spesa detenuti in categoria B, menzionate mensilità sulle quali, sole, è stato operato il ricalcolo.
Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L.
354/75 nella versione ratione temporis applicabile e quindi ante riforma ex D.Lgs.
124/2018), ricorda l'Ufficio come ex art.22 L. n.354/75, come modificata dall'art. 7 L.
663/86, "le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione
e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegatoControparte_2
per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale."
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da
corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^
e ratei indennità anzianità;
che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del 9.3.1976 (di cui al doc. 12 fascicolo di parte ricorrente).
Senonchè è pacifico che la Commissioni in questione non si è riunita per lungo tempo dal
1993 sicchè sino a ottobre 2017, a distanza di quasi 25 anni, certamente le mercedi a suo
tempo fissate non potevano neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva. Dal che, pur non sussistendo un obbligo
a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, come osservato dalla difesa del CP 1 convenuto, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato sino al settembre 2017 compreso non trovi alcun aggancio alla realtà economico-lavorativa esterna.
Dispone l'art.22 L.354/1975 nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 che "La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi".
22 Orbene, esaminati i prospetti dei conteggi allegati al ricorso occorre rilevare come le differenze retributive sulle