Trib. Sassari, sentenza 19/04/2024, n. 213

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 19/04/2024, n. 213
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 213
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

RGL n. 812/20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO

Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 16/04/2024), nella causa n. 812/2020 RGL, promossa da:
, , Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2
, , Parte_3 C.F._3
, Parte_4 C.F._4 ass. dall'Avv.to FRANCESCO STARA,
PARTE RICORRENTE

contro

:
ATP- , ass. dall'Avv.to CP_1 Parte_5 P.IVA_1
PAOLO SECHI,

PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione

Premesso che:
− i ricorrenti hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, l' deducendo: di Controparte_2 prestare attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, con inquadramento professionale di operatore di esercizio con parametro retributivo 183 (CCNL area professionale 3° area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario) e con orario settimanale di 39 ore e nastro massimo giornaliero di ore 7.30;
che per il turno iniziale della mattina è previsto e corrisposto un pre servizio, e per quello finale serale un post servizio, pari a venti minuti per il trasferimento dal deposito al capolinea e viceversa, mentre nessuna indennità è riconosciuta al lavoratore che effettua il turno della mattina o del pomeriggio, il quale, pur prendendo servizio in deposito, è tenuto a raggiungere il punto di scambio per subentrare al collega smontante della mattina;
che non sarebbe riconosciuta nessuna indennità per rientrare dal capolinea al deposito;
che il datore di lavoro, nel percorso di tutte le linee, non avrebbe predisposto i servizi igienici ai quali accedere in caso di bisogno;
che 1


RGL n. 812/20
agli operatori di servizio sarebbe richiesto di indossare la divisa aziendale, lavata personalmente dai lavoratori stessi, mancando un servizio di lavanderia messo a disposizione dal datore di lavoro;
hanno chiesto al Tribunale di accertare il loro diritto ad essere retribuiti per il servizio pre e post servizio per il turno mattina/pomeriggio e per l'effetto sentir condannare ATP al pagamento della somma di Euro: 10.041,00 (Euro 167,35 X 60 mesi) nonché sentir dichiarare l'obbligo della stessa di provvedere al lavaggio, igienizzazione e manutenzione completi giacca pantalone e altri indumenti accessori assegnati ai dipendenti, in quanto dispositivi di protezione individuale, e accertare il loro risarcimento dei danni per il mancato lavaggio con una somma corrispondente ad una retribuzione straordinaria diurna di un'ora alla settimana per tutto il periodo lavorato o con una somma diversa da stabilirsi anche in via equitativa, pari ad euro 7600,00 (euro 760,00 mensile moltiplicato per 40 settimane 760x10);
nonché, infine, sentir accertare l'obbligo di ATP di adibire i singoli capolinea dei servizi igienici assistenziale obbligatori nei luoghi di lavoro, con condanna al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, indicato in
€ 10.000,00 (euro 1.000 per anno) per ciascun ricorrente;

− parte convenuta ha eccepito, in via Controparte_3 preliminare, l'improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento, da parte dei ricorrenti, del procedimento amministrativo precontenzioso ex art. 10 RD 148/1931 e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;

− la causa, istruita con prova per testi, viene decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:

1. il ricorso è infondato;

2. come già osservato in precedenti analoghi da questo Tribunale (cfr. sent. n. 181/22 e n. 422/23), con argomentazioni del tutto condivisibili, in ordine all'indennità pre e post turno richiesta dagli operatori per il periodo temporale intercorrente tra il pre e post turno infragiornaliero necessario per raggiungere
o spostarsi dal deposito al capolinea per prendere servizio sull'autobus, sul presupposto che tali momenti siano da qualificarsi periodo di lavoro a pieno titolo, si osserva che il nostro ordinamento prevede il riconoscimento del diritto a percepire la metà della retribuzione ai sensi dell'art. 17, lett. c), R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328, secondo cui “si computa come lavoro effettivo (…) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”;


3. tuttavia, affinché scatti il diritto alla remunerazione del tempo impiegato dal lavoratore, all'inizio o alla fine del turno, per arrivare o rientrare nel luogo dove ha iniziato la
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