Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/03/2024, n. 393
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 16 febbraio 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2091/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra TR AL, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Nostro, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Sbarre C.li n. 532, giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
Angelo Labrini;
Ettore Triolo;
Dario Adornato e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7 maggio 2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000015382, notificatagli dall'INPS in data 07.04.2022, per l'importo complessivo di € 22.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi
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indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto nonché l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l'INPS chiedendo di: “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000015382, prot. INPS 6700.21/03/2022.0140210 notificata il 07.04.2022 per la mancata notifica dell'accertamento presupposto;
accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000015382, prot. INPS 6700.21/03/2022.0140210 notificata il 07.04.2022 per la sua intervenuta prescrizione”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l'INPS che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione impugnata e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. Rilevava, inoltre, la mancata maturazione del termine prescrizionale del credito anche in virtù della sospensione disposta durante il periodo emergenziale Covid-19. Rappresentava, infine, di aver provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni amministrative applicate, conformemente alle intervenute precisazioni ministeriali, ora ridotte e adeguate secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Concludeva, infine, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
********* 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, in tema di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo l'atto introduttivo stato depositato il 07.05.2022 a fronte della notificazione del titolo opposto avvenuta in data 07.04.2022.
2 2. Nel merito, il thema decidendum attiene