Trib. Brindisi, sentenza 09/04/2024, n. 577

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 09/04/2024, n. 577
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 577
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa E F, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2278/2020 R.G., chiamata all'udienza del 9/4/2024, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. F. Parte_1
Francioso
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avv. G M Controparte_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/8/2020, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di svolgere attività lavorativa alle dipendenze della che, con decorrenza Controparte_1
1/10/2017, ha incorporato la alle cui dipendenze la ricorrente Controparte_2 veniva assunta a far data dall'1/10/2016 – con le mansioni di OSS e OSA, inquadrata nel livello C1
adiva il Tribunale di Brindisi, Ufficio lavoro, chiedendo: “ A)-Accertare Organizzazione_1
e dichiarare la illegittima decurtazione dalle retribuzioni della ricorrente degli importi riportati sotto la voce “Assenza malattia” e “Carenza Malattia” e che la ricorrente ha diritto di percepire dalla parte datoriale la normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia, oltre che la CP_ integrazione della indennità per malattia corrisposta dall' onde raggiungere il 100% della retribuzione , tanto sino al raggiungimento di un numero di assenza per malattia non superiore a
180 giorni in un anno solare, e pertanto condannare parte resistente a riconoscere/corrispondere CP_ carenza ed integrazione indennità al ricorrere di tali requisiti senza alcuna decurtazione della retribuzione ( decisione in grado di anticipare gli effetti della eventuale decisione di merito);

B)-Accertare e dichiarare per l'effetto che la ricorrente ha diritto di conseguire ( a titolo di restituzione ), per il periodo 1.3.2009- 30.06.2020 ( oltre alle ulteriori somme che la resistente eventualmente andrà a decurtare) , per le causali tutte di cui al presene atto di ricorso n. 78 giorni di malattia addebitate dalla resistente come “assenza malattia “ corrispondenti ad € 5.458,57 = oltre accessori di legge ( interessi e rivalutazioni), ovvero quell'altra somma che sarà ritenuta equa
e di giustizia e dunque condannare la resistente al pagamento delle somme medesime;

C)- Accertare e dichiarare, che il ricorrente ha diritto di percepire dalla per il periodo CP_1
dal 1.03.2019 la indennità integrativa di malattia prevista dalla legge e dal richiamato CCNL cooperative sociali a carico del datore , al fine di indennizzare con il 100% della retribuzione ciascuno dei periodi di malattia, condannando la resistente al relativo pagamento oltre accessori di legge;

D)- Condannare la coop. soc. onlus alla refusione delle spese e compensi del giudizio, CP_1 oltre accessori di legge, con distrazione”.
A sostegno della domanda, deduceva che la resistente, per ogni periodo di malattia, regolarmente indennizzata dall' dal quarto giorno in poi come previsto dalla legge e dal CCNL di settore, CP_3
addebitava al lavoratore un consistente numero di giorni di carenza assicurativa e, sotto la voce
“assenza malattia”, poneva a carico della ricorrente il periodo che per ciascun episodio morboso non viene indennizzato dall' , determinando, in tal modo, consistenti decurtazioni sulla CP_3
retribuzione.
Precisava che, con atto di ricorso ex art. 700 c.p.c. del 24/2/2019, la ricorrente aveva già adito questo Tribunale, lamentando l'addebito sulla retribuzione (e prima sul monte ore/giorni di ferie) dei giorni di carenza assicurativa, chiedendo al Tribunale di ordinare alla resistente la restituzione di
n. 251 giorni di malattia addebitate dalla parte datoriale sotto la voce “assenza malattia” sino alla data di presentazione del ricorso e che tale giudizio veniva definito con verbale di conciliazione del
31/5/2019, con il quale la cooperativa resistente offriva alla odierna ricorrente n. 26 giorni di ferie da imputarsi all'anno 2018. Deduceva, tuttavia, che, nonostante la definizione transattiva del predetto giudizio, la resistente aveva continuato ad addebitare alla ricorrente, sotto la voce “assenza Org malattia”, i giorni non indennizzati (per legge) dall' , utilizzando una metodologia incomprensibile;
in particolare, lamentava che, a decorrere da marzo 2019 alla ricorrente sono stati addebitati n. 31 giorni di “assenza malattia”, nonostante la malattia fosse stata sempre integralmente indennizzata da – sebbene limitatamente alla parte di essa, decurtata dei c.d. giorni di carenza CP_3
– e nonostante tale fruizione fosse avvenuta nei limiti massimi previsti dalla legge e dal CCNL.
Censurava la condotta datoriale sotto il profilo della violazione dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 71, comma 5 CCNL di categoria ed affermava che, mentre per ciò che concerne la durata massima del periodo di malattia (c.d. periodo di comporto), la citata disposizione contrattuale chiarisce che tale periodo (12 mesi) debba calcolarsi nell'arco di un triennio, per quanto concerne, invece, il differente profilo del trattamento economico di malattia, la medesima disposizione non fornisce
alcun elemento, con la conseguenza che il termine di 180 giorni (durata massima della malattia), utile ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere il 100% della
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