Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 679
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3144/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSA FRANCA
ER AM, C.F. con il patrocinio C.F._2 dell'avv. BARTOLINI SONIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli
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oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di porre la propria residenza ed il loro domicilio dove riterranno opportuno sia in Italia che all'estero.
2) I coniugi, in merito alla casa familiare, ubicata in Serramazzoni
(MO) alla via Pazzano n. 4 composta da villino con due appartamenti ed area cortiliva, di proprietà degli stessi nella misura del 50% cadauno, verrà venduta a terzi, dando atto di avere dato incarico ad agenzie immobiliari della zona per venderla ad un prezzo non inferiore
a 450.000;
fino al momento dell'avvenuta vendita, l'appartamento più grande verrà assegnato alla moglie che lo abiterà unitamente alle figlie ove manterranno la loro residenza anagrafica e quello più piccolo, ubicato al pian terreno, verrà assegnato al marito.
3) Gli arredi della casa familiare rimarranno in comproprietà ai coniugi
e verranno divisi al momento della vendita della casa familiare. Il marito trasferirà presso l'appartamento più piccolo solo gli effetti personali.
4) La LI minorenne sarà affidata congiuntamente ad ER entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
Entrambi i genitori si occuperanno in uguale misura della sua cura, educazione ed istruzione e manterranno con la medesima come con la LI primogenita, rapporti equilibrati e sereni, garantendo la loro presenza in modo continuato e significativo. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, mentre le decisioni di carattere ordinario verranno assunte autonomamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza della LI presso di sé.
5) Sul diritto di visita viene stabilito che le figlie trascorreranno in base alle loro esigenze e volontà il loro tempo con entrambi i genitori.
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In particolare il padre si occuperà della LI minore ER garantendo la sua presenza con la LI nelle giornate di martedì e di giovedì curandone anche la cena con la LI e sarà presente con la stessa un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera il tutto compatibilmente agli impegni lavorativi dello stesso e della LI, con impegno a recuperare le giornate perse sempre previo accordo scritto con la madre. In caso di impossibilità del a Parte_1 tenere la LI minore nei giorni di sua spettanza lo stesso si impegna
a comunicare alla madre con congruo anticipo gli impedimenti lavorativi in modo che la stessa si possa organizzare per la LI.
6) Entrambi i coniugi dovranno comunicarsi per iscritto entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno i periodi di ferie prescelti (con indicazione della località prescelta e della durata delle stesse) e
l'eventuale lavoro estivo della moglie (relativo ai mesi di giugno-luglio
e di agosto ovvero anche solo ad uno di questi mesi);
qualora il padre trascorrerà le sue ferie nel periodo di assenza lavorativa della moglie, ogni obbligo di mantenimento verso le figlie resterà a suo carico e dovrà accordarsi con la nonna materna o paterna per la gestione delle ragazze nel periodo di sua competenza.
7) Il padre sarà obbligato mensilmente, al versamento a favore della madre, della somma di Euro 400,00, quale contributo per il mantenimento della LI , e di