Trib. Bologna, sentenza 13/12/2024, n. 3262
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Testo completo
N. R.G. 5487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Sara SCARANO, nel cui studio a Minerbio, via Cav. Stelio Mandrioli, n. 3 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PM
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del 4 dicembre 2024. Il PM ha concluso “dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 26 giugno 2016 Parte_1 CP_1
a Castel Maggiore. Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
La separazione personale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna all'esito dell'udienza presidenziale del 14 febbraio 2018 e omologata con decreto n. 1008/2018 pubblicato il 12 marzo 2018, stabilendo tra l'altro che:
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- il figlio fosse affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- la casa coniugale fosse assegnata alla moglie;
- il padre versasse mensilmente per il mantenimento del minore 200,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie unitamente all'assegno familiare percepito dallo stesso in busta paga.
2. Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 la signora a chiesto che: Pt_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sia affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
- sia stabilito a carico del signor l'obbligo di versarle un contributo CP_1 mensile di € 232,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia regolato il diritto di visita del padre al figlio;
- sia individuata la somma di denaro che il signor dovrà corrispondere in CP_1 caso di ritardo nel versamento del contributo al mantenimento per il figlio. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito. La ricorrente è comparsa nell'udienza presidenziale celebrata il 4 dicembre 2024 e ha confermato il contenuto del ricorso;
il signor si è presentato personalmente CP_1 senza l'assistenza di un legale, rilasciando dichiarazioni sulla propria condizione lavorativa, economica e abitativa. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Sara SCARANO, nel cui studio a Minerbio, via Cav. Stelio Mandrioli, n. 3 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PM
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del 4 dicembre 2024. Il PM ha concluso “dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 26 giugno 2016 Parte_1 CP_1
a Castel Maggiore. Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
La separazione personale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna all'esito dell'udienza presidenziale del 14 febbraio 2018 e omologata con decreto n. 1008/2018 pubblicato il 12 marzo 2018, stabilendo tra l'altro che:
pagina 1 di 5
- il figlio fosse affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- la casa coniugale fosse assegnata alla moglie;
- il padre versasse mensilmente per il mantenimento del minore 200,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie unitamente all'assegno familiare percepito dallo stesso in busta paga.
2. Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 la signora a chiesto che: Pt_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sia affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
- sia stabilito a carico del signor l'obbligo di versarle un contributo CP_1 mensile di € 232,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia regolato il diritto di visita del padre al figlio;
- sia individuata la somma di denaro che il signor dovrà corrispondere in CP_1 caso di ritardo nel versamento del contributo al mantenimento per il figlio. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito. La ricorrente è comparsa nell'udienza presidenziale celebrata il 4 dicembre 2024 e ha confermato il contenuto del ricorso;
il signor si è presentato personalmente CP_1 senza l'assistenza di un legale, rilasciando dichiarazioni sulla propria condizione lavorativa, economica e abitativa. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né
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