Trib. Bari, sentenza 24/04/2024, n. 2005

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 24/04/2024, n. 2005
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 2005
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

R.G. n. 92000695/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Simona Merra, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 92000695/2011 ex Sezione Distaccata di Altamura
TRA
RU RA, rappresentato e difeso disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Carbone e
Anna Filomena Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bruno sito in Gravina in Puglia alla via Petrone n. 1 giusta mandato in atti;

- attore -
CONTRO
RU MA, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Giangregorio presso il cui studio sito in Bari alla via Nicolò Piccinni n. 191 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;

- convenuto –
NONCHE' CONTRO
RU LE e RU RA, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Casareale presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla via G. Verga n. 106 hanno eletto domicilio giusta mandato in atti;

- convenuti –
E
RU NT e RU MA;

- convenute contumaci -
OGGETTO: arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 16.10.2023 e nei precedenti scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati. CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione per introduzione del giudizio di merito a seguito del sequestro conservativo notificato in data 26-27-28.05.2011 LI RA conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale - ex Sezione Distaccata di Altamura, LI MA, LI LE, LI
RA (cl. 1968), LI NT e LI MA, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni;
in via principale:“1) preliminarmente accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti al contratto preliminare di vendita del 30 maggio 1998 e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione in virtù del recesso esercitato dall'attore, ai sensi dell'art. 1385 c.c.;
2) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell'attore a ricevere la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata ex art. 2 del contratto, oltre al maggior danno non coperto dalla suddetta caparra e quindi condannare i convenuti, in solido tra loro, a restituire il doppio della caparra confirmatoria versata ex art. 2 del contratto, nonché la somma scaturente dalla differenza tra

l'importo del doppio della caparra confirmatoria, oltre al danno effettivo da determinarsi e quantificarsi in corso di causa, a mezzo di CTU, considerando gli acconti del prezzo di vendita versati all'I.S.M.E.A. (€. 176.224,46), nonché gli esborsi sostenuti per le migliorie eseguite (€. 80.000,00) e la differenza tra il valore commerciale dei terreni promessi in vendita e il prezzo pattuito, computando su tutto interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
3) in via gradata, per la sola denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, codesto On.le Tribunale ritenesse di dover rigettare la domanda, accertare e dichiarare il diritto dell'attore ex art. 2041 c.c. alla restituzione delle prestazioni eseguite in favore dei convenuti e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, a restituire la caparra confirmatoria versata ex art. 2 del contratto, oltre agli acconti del prezzo di vendita (€. 176.224,46), computando sul tutto interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
4) condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché di quelle della fase cautelare di prima
istanza e reclamo, oltre accessori come per legge.”
Esponeva in fatto l'attore che con contratti nn. 1) Rep. 1975/1786 del 22 febbraio 1993;
2)
Rep. 4293/3887 del 4 marzo 1989;
3) Rep. 77822/22873 del 22 aprile 1987;
4) Rep. 12720/10923 del
31 ottobre 1989;
5) Rep. 81732/23944 del 10 marzo 1988;
la Cassa per la Formazione della Proprietà
Contadina (oggi I.S.M.E.A.) vendeva, con patto di riservato dominio, a LO ME, LI
LE, RA e MA, alcuni fondi rustici contrassegnati rispettivamente dalle posizioni: 1)
047M/314;
2) 047M/354;
3) 047M/497;
4) 047M/361;
5) 047M/333.
Con contratto del 30.12.1997, registrato presso l'Ufficio del Registro di Matera, il 14 gennaio
1998, annotato al n. 108, gli assegnatari concedevano in affitto all'odierno attore i terreni afferenti le posizioni: 1) 047M/314;
2) 047M/354;
3) 047M/497.
Con contratto preliminare di compravendita del 30.05.1998 LI LE, LI
RA (cl. 1968) e LI MA, nonché LI NT e LI MA, in qualità di eredi di
LO ME, promettevano di vendere a LI RA, al prezzo complessivo di €. 206.582,76
(ex £ 400.000.000), i fondi oggetto del summenzionato contratto di affitto.
In virtù del predetto preliminare di vendita l'attore versava, al momento della sottoscrizione dell'atto, in favore dei promittenti venditori, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di €.
154.937,07 (ex £ 300.000.000), ricevendone contestuale quietanza (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte sequestro conservativo ante causam – art. 2 lett. A).
Secondo quanto pattuito tra le parti, la restante somma, a saldo, avrebbe dovuto, invece, essere corrisposta ai convenuti mediante pagamento da parte del promissario acquirente direttamente in favore della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina (oggi l'I.S.M.E.A.) delle rate in scadenza dei mutui trentennali in essere sulle rispettive posizioni 04 7M/314, 04 7M/3 54 e 047/497
(cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte sequestro conservativo ante causam – art. 2 lett. B).
In adempimento degli obblighi assunti, LI RA, nel corso degli anni, versava all'I.S.M.E.A. la somma complessiva di €. 176.224,46, di cui €. 55.004,50 per la posizione
047M/497/001, €. 45.643,47 per la posizione 047M/354/001 ed €. 75.576,49 per la posizione
047/314/001.
Tali versamenti venivano effettuati dall'attore in nome e per conto degli assegnatari, non avendo questi un rapporto diretto con l'I.S.M.E.A..
Tuttavia, i contratti di vendita dei suddetti terreni venivano giudizialmente risolti per
l'inadempimento degli assegnatari, in quanto gli odierni convenuti non avevano provveduto al pagamento delle rate relative ai terreni non promessi in vendita all'attore (cfr. sentenze del Tribunale di Roma doc. n. 3-4-5 del fascicolo di parte sequestro conservativo ante causam) e, in virtù delle suddette risoluzioni, l'I.S.M.E.A. pretendeva la restituzione di tutti i fondi, ivi inclusi quelli promessi
in vendita all'odierno attore.
LI RA e gli assegnatari suoi promittenti venditori, richiedevano all'I.S.M.E.A. di rinunciare, a fronte della corresponsione delle rate rimaste impagate, agli effetti delle pronunce giudiziali relativamente ai fondi afferenti le posizioni 047M/314, 047M/354 e 047/497, promessi in vendita a LI RA, ma l'I.S.M.E.A. dapprima accettava il pagamento delle somme versate da LI RA
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