Trib. Viterbo, sentenza 15/02/2024, n. 74

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 15/02/2024, n. 74
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 74
Data del deposito : 15 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1314 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA RE AR (C.F. = [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Fabrica di Roma (VT), Viale degli Eroi n. 11 (Fax: 0761/576499;
pec: sabrinapacelli@pec.ordineavvocativiterbo.it), presso lo studio del suo Procu- ratore Avv. Sabrina Pacelli (C.F. = [...]), che la rappresenta e difende in vir- tù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. = 80078750587), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Carolla (C.F. = [...]), in virtù di procura generale alle liti repertorio n. 80974 del 21/7/15 a rogito n. 21569 del Notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Matteotti n. 29;
PEC: avv.salvatore.carolla@postacert.inps.gov.it;
fax 0746.275333;
RESISTENTE OGGETTO: reddito di cittadinanza, revoca prestazione e ripetizione indebito. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.10.2022 AR GO ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere stata ammessa al beneficio del reddito di cittadinan- za e di aver percepito la relativa somma di € 600,00 mensili dal mese di aprile 2019 al mese di luglio 2022;
che l'Inps con comunicazione del 3.8.2022 le chiedeva la restituzione della somma di € 10.793,14 a titolo di RDC erogato dal mese di aprile 2019 al mese di settembre 2020 e non dovuto;
che con provvedimenti di revoca del 30 e 31 agosto 2022, pervenuti in data 22.9.2022, le veniva revocato il R.D.C. con la motivazione “accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”;
che le false dichiarazioni erano state individuate dall'Inps nella mancata indicazione della percezione di due somme di € 220,00 e € 210,00, ricevute rispettivamente in data 16.4.2019 e in data 13.5.2019 dall'Associazione di Volontariato “Angels” per rimborso spese per il servizio di volontariato ef- fettuato presso la casa alloggio “La seconda gioventù”, struttura residenziale per anziani con se- de in Civita Castellana, in virtù di un accordo di volontariato;
che tali somme non dovevano es- sere dichiarate ai fini Isee e non dovevano essere comunicate all'Inps trattandosi di rimborso spese di viaggio e non di compensi da lavoro;
che anche se fosse stato dichiarato tale rimborso spese non sarebbe venuto meno il RDC corrisposto né sarebbe stato diminuito.
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Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “Nel merito: accertata la fondatezza della do- manda in fatto ed in diritto, accogliere il ricorso e dichiarare la nullità dei provvedimenti di revoca del reddito di cittadinanza per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto dichiarare non dovuta all'INPS la somma di € 10.793,14 richiesta con racc.ta datata 03.10.2022 e ripristinare la provvidenza con decorrenza dal mese di agosto 2022;
- con la condanna dell'INPS in pers. leg. rappr. p.t. al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre interessi legali dalla revoca al saldo;
- con la vittoria delle spese, compensi, oltre rimborso forfettario ed acces- sori di legge in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”. L'INPS si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso sulla base del verbale re- datto dalla Guardia di Finanza compagnia di Civita Castellana - protocollo 0358227/2022 del 28.7.2022 -, nonché l'automaticità della revoca retroattiva della prestazione a seguito dell'accer- tata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza. La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con moti- vazione contestuale, a seguito di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In diritto va rammentato che ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 "1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve es- sere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ov- vero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'e- rogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indica- tore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare suc- cessivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio succes- sivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condi- zione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La pre- detta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni
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