Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 321
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha accolto le richieste, ritenendo sussistenti i presupposti per lo scioglimento del matrimonio ai sensi della legge 898/1970, in quanto le parti avevano dimostrato di vivere separate senza possibilità di riconciliazione. Ha considerato valide le condizioni pattuite, confermando la legittimità dell'assegno divorzile e stabilendo la compensazione delle spese legali. La decisione si fonda sulla volontà comune dei coniugi e sul rispetto delle normative vigenti, evidenziando l'importanza della stabilità e della certezza giuridica nelle relazioni familiari.
Sul provvedimento
Testo completo
N. 4226/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente – dott. Nicola Del Vecchio - Giudice relatore- dott. Marco Pesoli - Giudice – ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4226/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Barbara Guerzoni, elettivamente domiciliata nello studio del nominato difensore in Castelmassa (RO)
Via A. Volta, n. 2
- RICORRENTE -
e da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Furlani, elettivamente domiciliato nello studio del nominato difensore in Occhiobello (RO), località
S. M. Maddalena, Via Eridania n. 283,
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 06.07.2014 a IB (RO), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del CP_1
medesimo Comune al n. II – parte 1, anno 2014, alle seguenti CONDIZIONI 1) Il signor CP_1
1
divorzile una tantum ai sensi