Trib. Cuneo, sentenza 08/11/2024, n. 298

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 08/11/2024, n. 298
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 298
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2033/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2033/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cuneo, C.so Dante n. 22, presso lo studio legale dell'Avv.
GIOLITTI BARBARA LUISA (c.f. , che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura in atti;

e
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Cuneo Via MonSI Peano n. 2, presso lo studio legale l'Avv.
GIRAUDO MICHELA (c.f. , che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in atti;

RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
1


- di aver contratto matrimonio concordatario in Beinette (CN) l'01/07/2006, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006;

- di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;

- che dal matrimonio è nata la figlia a CUNEO il 28/04/2008;
Persona_1
- di essersi separati consensualmente, separazione omologata dal Tribunale con sentenza dell'01/08/2023;

- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
A) Casa familiare
A.1) l'ex casa familiare, sita in Cuneo, Via Vittorio Amedeo II n. 18, la cui nuda proprietà è in capo ai SIi e , con usufrutto in capo alla NO CP_1 Parte_1
e condotta in locazione dalla NO rimane Controparte_2 Pt_2
assegnata, con l'uso dei mobili e degli arredi in essa contenuti, a quest'ultima, che la occuperà insieme alla figlia minore presso di lei collocata. Il SI , invece, ha Per_1 Pt_1 già prima d'ora trasferito la propria residenza in Cuneo, Via Giuseppe Barbaroux n. 2, in un appartamento dal medesimo condotto in locazione (doc. 4 e 5);

A.2) le parti concordano che la cucina contenuta nell'ex casa familiare – di proprietà del SI , compreso il tavolo in cristallo dono della madre NO Pt_1 Parte_3
– ed il mobile su misura costruito dal nonno paterno nella stanza di Anna,
[...]
verranno dal marito lasciati in comodato d'uso gratuito alla moglie e alla figlia fino al giorno in cui la NO recederà dal contratto di locazione della predetta abitazione;
Pt_2
A.3) le parti danno, altresì, atto che i restanti mobili ed arredi presenti nell'ex casa familiare sono di proprietà della NO Pt_2
B) affidamento, collocamento e modalità di visita della figlia minore Per_1
B.1) la figlia minore di anni 16, viene affidata ad entrambi i genitori, secondo i Per_1
principi dell'affido condiviso e avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso
l'abitazione materna;

B.2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza della stessa, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su
2
questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;

B.3) i genitori concordano che, vista l'età di gli incontri e la frequentazione tra padre Per_1
e figlia avverranno liberamente in base ad accordi tra gli stessi e con la madre, la quale dovrà
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