Trib. Roma, sentenza 15/03/2024, n. 3256
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. A M L all'esito dell'udienza del 14 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 16279 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato in Iraq l'11.12.1960, elettivamente domiciliato in Ro- Parte_1
ma, al viale Gorizia, n. 52, presso lo studio dell'avv. M T, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
CONVENUTO
N O N C H É
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. G I, per procura alle liti del
23 gennaio 2023 a rogito Notaio in Roma, n. 37590 di rep. Persona_1
CONVENUTO
1
OGGETTO: retribuzione - pagamento mercedi ex art. 22 l. n. 354/1975
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. M. Tavernese, per il ricorrente: “…(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 –
a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trat- tamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di ese- cuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;(b) conseguentemente, condannare il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del
[...] ricorrente l'importo di Euro 4.763,10 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di
Euro 338,61 a titolo di trattamento di fine rapporto;e, così, complessivamente la somma di Euro 5.101,71 (cinquemilacentouno/71), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenu- ta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto si- no all'effettivo soddisfo;(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in pun- to di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistata- rio”.
Il procuratore dello Stato, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tri- CP_3
bunale di Roma dichiarare la prescrizione quinquennale delle pretese del ri- corrente e per l'effetto respingere il ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese di lite”.
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L'avv. G. I, per l' : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa deci- CP_2
sione come di giustizia sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti del convenuto datore di lavoro, rigettare la domanda di regolarizzazione con- tributiva per prescrizione. In subordine, accertata l'esistenza, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro di cui è causa, nel caso in cui ricorrano i requi- siti per l'assicurabilità della parte ricorrente, condannare, per i periodi CP_2
non prescritti, il datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed in- teressi ex lege, che saranno quantificati dall . Con vittoria, in ogni ca- CP_2
so, di spese, competenze ed onorari di giudizio, da porre a carico della parte soccombente”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 16 maggio 2023, – premesso Parte_2
di essere stato recluso in vari istituti penitenziari tra cui quelli di Ancona, Ro- ma e Viterbo – ha esposto che ha lavorato per il dal Controparte_1
mese di ottobre 2011 sino al mese di febbraio 2019, svolgendo le mansioni di scopino, inserviente di cucina, cuciniere, porta vitto, agricoltore, addetto alla distribuzione pasti e scrivano;che nel periodo fino al mese di settembre 2017 ha percepito compensi inferiori a quelli spettanti in base ai contratti collettivi applicati giusta quanto stabilito dall'Amministrazione;che ha diffidato il Mi- nistero a corrispondere il dovuto;e che ha diritto di percepire la somma com- plessiva di €5.101,71, quali differenze retributive corrisposte in meno rispetto
a quelle dovute per legge, secondo i titoli specificati nei conteggi allegati all'atto introduttivo.
Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il , costituitosi il 20 settembre 2023, ha eccepito Controparte_1
la prescrizione del diritto di credito vantato dal ricorrente dovendo computarsi la decorrenza dalla fine di ciascun periodo di lavoro, poiché deve ritenersi che per ogni rapporto instaurato con l'Amministrazione sorge un autonomo diritto
a conseguire i relativi crediti. Ha evidenziato che il rapporto è cessato a set-
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tembre 2017 e l'unico atto interruttivo è costituito dal ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 4 settembre 2023, mentre non vi è prova di ef- fettiva spedizione e ricezione delle diffide prodotte dal ricorrente;e che, nel caso si ritengano efficaci le diffide, sarebbero comunque prescritti i crediti ma- turati fino a gennaio 2014.
Costituitosi con memoria difensiva depositata il 15 settembre 2023,
l' ha preliminarmente eccepito il difetto di competenza per territorio in CP_2
quanto il ricorrente oltre ad essere residente nel comune di Viterbo, ha lavora- to da ultimo presso la Casa circondariale di colà, per cui, a norma dell'art. 413
c.p.c., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente il giudice del luogo nella cui circo- scrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è addetto.
Ha altresì eccepito la prescrizione del diritto in relazione al quinquennio antecedente il primo valido atto interruttivo nei confronti dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10, l. n. 335/1995, fatta salva la sospensione della de- correnza ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020. Ha poi dedotto che, nel caso in cui sia accertata la fonda- tezza della domanda proposta nei confronti del , lo stesso dovrà esse- CP_1
re condannato al pagamento della contribuzione di legge, nei limiti della pre- scrizione, oltre sanzioni ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Richiamato il disposto dell'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c., secondo cui la motivazione della sentenza può essere esposta “anche con riferimento a precedenti conformi”, si riporta – nei limiti in cui rileva – quanto affermato da questo Tribunale nella sentenza r.g. 2639/2019 (est. Giovene di
Girasole):
«Va innanzitutto affermata la competenza territoriale del giudice adito, alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12205 dell'8.5.19;ordinanza n. 18309 del 17.08.2009) la quale ha stabilito che alle con-
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troversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli isti- tuti penitenziari non è applicabile il criterio della competenza funzionale di cui all'art. 413 quinto comma, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di pubblico impiego, ma i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., svolgendosi tali prestazioni sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari – nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro priva- to. “Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il Controparte_1
, il quale per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Peniten-
[...] ziaria, esercita il ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli isti- tuti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413 secondo coma, c.p.c. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo dove essa viene ge- stita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice”.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione.
In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavorato- re non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabili- tà, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostan- ziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del dete- nuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corri- spondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In realtà la
S.C. è intervenuta (peraltro nel confermare i sovraesposti princìpi) ad affermare il principio di diritto per cui, in assenza di
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