Trib. Spoleto, sentenza 04/12/2024, n. 872

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Spoleto, sentenza 04/12/2024, n. 872
Giurisdizione : Trib. Spoleto
Numero : 872
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. 518/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Tribunale, nelle persone di
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23.02.2023, rimessa al Collegio alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 27.11.2024,
DA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Feliciotti ed Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata nel suo studio in Roma, Via Clemente IX n. 10, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Spoleti del Foro di
Perugia, presso il cui studio, sito in Marsciano (PG), Via della Madonnuccia n. 3 elegge domicilio;

RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 8 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la parte Ricorrente: Convertire l'affido esclusivo della piccola già riconosciuto a Per_1 [...]
dalla sentenza della C.A. di Roma n. 4375/2021 in affido esclusivo rafforzato e/o Parte_1
superesclusivo con possibilità per la madre di assumere in totale autonomia tutte le decisioni relative alla minore;



2. Vista anche la relazione dei Servizi Sociali da ultimo nuovamente interessati che hanno confermato non essere opportuno apportare cambiamenti che potrebbero destabilizzare la bambina che non vede e non sente il da oltre otto anni, disporre che il diritto di visita della bambina da parte del padre CP_2

già previsto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 19172/18 per come riformata da quella della C.A. di Roma n. 4375/2021 sia delimitato e/o subordinato/sospeso (come in realtà già risulta dalla sentenza della stessa C.A. di Roma) fintanto che non sia dimostrato che il padre abbia positivamente completato un adeguato percorso terapeutico -se del caso indicato dal CTU in sede di perizia psicologica/psicodiagnostica sul che l'Ill.mo Giudice ritenesse di dover disporre- teso CP_2 all'acquisizione di affidabilità e capacità genitoriale tali da consentire successivamente il graduale avvio degli incontri padre/figlia in modalità protetta e presso i Servizi Sociali competenti con riferimento alla residenza della piccola con l'ausilio e il controllo dei Servizi Sociali medesimi e fermo quanto già precisato anche dalla citata sentenza della C.A. di Roma, ovvero dovendosi altresì escludere che la bambina possa pernottare con l'appellato fuori dall'abitazione materna, finché questi non dimostri di aver acquisito una effettiva capacità genitoriale e salva la preventiva, graduale costruzione di un rapporto padre-figlia, a tutt'oggi inesistente, da crearsi con il supporto ed il controllo dei
Servizi Sociali territorialmente competenti”;



3. Condannare al pagamento dell'assegno di mantenimento a favore della figlia Controparte_3 minore, , nell'importo già riconosciuto dalla Corte d'Appello pari ad € 404,95 mensili Persona_2

(ossia € 350,00 rivalutati dalla sentenza di I grado del 9.10.2018 alla data di presentazione del ricorso di cui al presente giudizio del 23.2.2023 -docc. 02- 03) oltre ulteriore rivalutazione annuale Istat dal
23.2.2023, da versare al domicilio di entro il giorno 5 di ogni mese ed oltre al 50% delle Parte_1
spese straordinarie per come già indicate da Tribunale di Roma nella sentenza n. 19172/18.


4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali, iva e cap come per legge
”;

pagina 2 di 8 Per parte Resistente: “Voglia l'Onorevole Tribunale di SPOLETO, previ tutti gli adempimenti di legge:
1) DICHIARARE, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e .-Si chiede di ordinare Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di competenza, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di trascrivere la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge, ivi compresa la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza dei coniugi;

2) DISPORRE l'affidamento esclusivo della figlia minore in capo alla madre, RIGETTARE la domanda proposta dalla ricorrente in ordine al diritto di visita;

3) DISPORRE il mantenimento della figlia minore nella misura di € 350,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo di famiglie ed operai, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Roma sul punto;

4) DISPORRE, dopo un iniziale supporto del servizio sociale competente e secondo le indicazioni del giudice, che il padre posso vedere e/o tenere con se la figlia minore secondo le seguenti Per_1 modalità: a) un pomeriggio a settimana anche presso il luogo della sua residenza, da
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