Trib. Forli, sentenza 01/02/2024, n. 72
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione collegiale così composto:
dott. Danilo Maffa – Presidente
dott.ssa Valentina Vecchietti – Giudice rel.
dott. AB Santoro - Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1953 del ruolo generale degli
affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
LI NA -Cod. Fisc. [...], LI
ER (C.F.: [...]), nata a [...] il
30.12.62, elettivamente domiciliate in VIA G. REGNOLI N. 34 47121
FORLI', presso lo studio dell'avv. VERSARI STEFANO, rappresentate e
difese dall'avv. VERSARI STEFANO (C.F.: [...]),
ATTRICI
nei confronti di
LI IS - Cod. Fisc. [...],
elettivamente domiciliata in VIALE MATTEOTTI 105 47122 FORLI',
presso lo studio dell'avv. ROPPO FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall'avv. ROPPO FRANCESCO ( CF [...])
CONVENUTA
in punto a: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione
1
di legittima
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 13 aprile 2023 e dunque
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria domanda ed eccezione reietta, dichiarata la nullità della comparsa di costituzione per genericità della stessa ed in particolare per i motivi indicati in atti, ex art.156 co.II c.p.c:, In ogni caso
a) accertare e dichiarare che le odierne attrici sono state lese dalle donazioni dirette e c.d. indirette ex art.809 c.c. indicate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi e dalle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo della de cuius del 17.12.2008 - pubblicato in data 18.01.2018, da considerarsi nulle e/o inefficaci nella parte in cui hanno leso la quota loro rispettivamente riservata dalla legge pari ai 2/9 dell'asse ereditario;
b) accertare e dichiarare che le pretermesse NG IN ed NG VA, sono eredi legittime di ET DI;
c) accertare e dichiarare che la donazione di €9.150 effettuata in data 25.2.09 in favore di NG IN è nulla per difetto di forma e disporre quindi che la stessa reintegri l'asse ereditario del relativo importo;
In via principale
d) accertare e dichiarare, in via incidentale, la simulazione relativa del contratto di compravendita effettuato in data 21.09.2010 a Rogito Notaio IN Scozzoli Rep. n.14.032 Racc. n.
8.636 registrato a Forlì il 24 settembre 2010 al n.8087 Serie 1T avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in OR, via BR Buozzi, nr.4/6 - distinto al Catasto BBcati del Comune di OR, presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Forlì, al Foglio 13, P.lla 295, sub.1, vani 5,5, cat.A/3, cl.3, Via BR Buozzi, piano T-1, Rendita €497,09 e P.lla 295, sub.2, mq.15, cat.C/6, cl.3, via BR Buozzi, piano T, Rendita €37,18 oltre alla proporzionale quota di comproprietà in ragione di 500/1000 sulle parti comuni dell'edificio distinta al C.T. di detto Comune al fg. 13, p.lla 295 di mq. 500 (Ente Urbano), in quanto in realtà celante la donazione dell'intera
2 proprietà del medesimo immobile e, per l'effetto, previa determinazione del valore della massa ereditaria costituita dal relictum e dal donatum come quantificati in atti, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, ridurre, secondo i criteri di legge, ex art.553 e ss. c.c. le citate disposizioni testamentarie e donative nella misura in cui ciò è necessario per reintegrare le quote di legittima loro rispettivamente riservate per legge pari ai 2/9 ciascuna della massa ereditaria mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia a causa testamentaria che donativa eccedenti la quota di cui la de cuius poteva disporre con quantificazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alle quote di legittima delle attrici per il complessivo importo di €157.540,2 ciascuna, somma dalla quale detrarre l'importo €3.500,00 percepito da ciascuna attrice dalla vendita effettuata in data 23.02.2017 di cui al doc.3, per un importo finale di €154.040,2, pari alla quota di 2/9 dell'asse ereditario complessivamente pari ad almeno €708.930,89 (donatum+relictum), ovvero della somma maggiore o minore che risulterà all'esito della causa;
per l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria di NG IN
e) disporre quindi la reintegrazione, previo scioglimento della comunione ereditaria, delle quote di legittima rispettivamente spettanti ad NG IN e NG VA, nella qualità di eredi legittime e di aventi diritto alla quota di legittima, mediante il versamento, da disporre a carico di NG IN proporzionalmente alla riduzione disposta nei suoi confronti, dell'importo di €154.040,2 per ciascuna di esse (già al netto della somma di € 3500,00 percepita dalla vendita del 23.02.17), quale quota dei 2/9 dell'asse ereditario mediante il pagamento della quota delle legittimarie pretermesse in denaro per il corrispondente importo finale di €154.040,2 ciascuna e/o nella diversa forma ritenuta opportuna dall'Ill.mo Giudice adito anche ai sensi dell'art. 560 c.c. ed all'esito dell'espletanda ctu, da maggiorare degli interessi legali ex art.1284 co. I c.c. dal dì della messa in mora a quello della domanda giudiziale ed ai sensi del comma IV° del citato articolo dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Con condanna della predetta al pagamento della quota così determinata;
In via subordinata f) nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda, formulata in via principale, di simulazione relativa della compravendita effettuata in data 21.09.2010 a Rogito Notaio IN Scozzoli Rep. 14.032 Racc. n.
8.636 registrato a Forlì il 24 settembre 2010 al n.8087 Serie 1T avente ad oggetto la nuda
3 proprietà dell'immobile sito in OR, via BR Buozzi nr.4/6 - distinto al Catasto BBcati del Comune di OR, presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Forlì, al Foglio 13, P.lla 295, sub.1, vani 5,5, cat.A/3, cl.3, Via BR Buozzi, piano T-1, Rendita €497,09 e P.lla 295, sub.2, mq.15, cat.C/6, cl.3, via BR Buozzi, piano T, Rendita €37,18, oltre alla proporzionale quota di comproprietà in ragione di 500/1000 sulle parti comuni dell'edificio distinta al C.T. di detto Comune al fg. 13, p.lla 295 di mq. 500 (Ente Urbano), accertare e dichiarare che il medesimo contratto integra un negotium mixtum cum donationem con riferimento al minor prezzo corrisposto da
IN NG con riferimento alla nuda proprietà e, per l'effetto, previa determinazione del valore della massa ereditaria costituita dal relictum e dal donatum come quantificati in atti, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, ridurre, secondo i criteri di legge, le citate disposizioni testamentarie e donative nella misura in cui ciò è necessario per reintegrare le quote di legittima loro rispettivamente riservate per legge pari ai 2/9 ciascuna della massa ereditaria mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia a causa testamentaria che donativa eccedenti la quota di cui la de cuius poteva disporre con quantificazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alle quote di legittima delle attrici per il complessivo importo, cadauna, di almeno €135.437,68, somma dalla quale detrarre l'importo €3.500,00 percepito da ciascuna attrice dalla vendita effettuata in data 23.02.2017 di cui al doc.3, per un importo finale €131.937,68 ciascuna, pari alla quota di 2/9 dell'asse ereditario complessivamente pari ad almeno 609.469,57 (donatum+relictum), ovvero della somma maggiore o minore che risulterà all'esito della causa;
per l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria di NG IN;
g) disporre quindi la reintegrazione, previo scioglimento della comunione ereditaria, delle quote di legittima rispettivamente spettanti ad NG IN e NG VA, nella qualità di eredi legittime e di aventi diritto alla quota di legittima, mediante il versamento, da disporre a carico di NG IN proporzionalmente alla riduzione disposta nei suoi confronti, dell'importo di €131.937,68 per ciascuna di esse (già al netto della somma di € 3500,00 percepita dalla vendita del 23.02.17), quale quota dei 2/9 dell'asse ereditario mediante il pagamento della quota delle legittimarie pretermesse in denaro per il corrispondente importo finale di €131.937,68 ciascuna, da maggiorare degli interessi legali ex art.1284 co. I c.c. dal dì della messa in mora a
4 quello della domanda giudiziale ed ai sensi del comma IV° del citato articolo
dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Con condanna della predetta al pagamento della quota così determinata. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio oltre che del procedimento di mediazione. _______________ In via istruttoria, anche ai fini di un denegato gravame, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e non accolte ed, in particolare, nella richiesta di prova per testi ed interrogatorio formale dell'odierna convenuta che per comodità si ritrascrivono:
1. Vero che ET DI aveva reciso ogni rapporto con le figlie IN e VA NG successivamente alla morte di suo marito, VI NG, avvenuta nell'ottobre 2001 e dal quale era separata legalmente da circa 15 anni;
2. Vero che ciò avvenne perché VA e IN difendevano il padre dalle accuse mossegli dalla madre ET DI e che avevano portato alla separazione giudiziale dei coniugi;
3. Vero che ET DI, successivamente alla morte del sig. VI NG, intratteneva rapporti unicamente con la figlia IN e la famiglia di quest'ultima;
4. Vero che l'atteggiamento di IN NG verso le sorelle è mutato allorquando quest'ultima, a seguito di un colloquio avvenuto presso lo studio dell'avv. Maggiori subito dopo la morte del padre sig. VI NG, apprese, dalla bocca del legale, che la madre nonostante fosse separata avrebbe avuto diritto al 50% dell'eredità del marito;
5. Vero che a ET DI venne diagnosticato, nel 1998, un grave enfisema polmonare che precludeva alla stessa di effettuare viaggi all'estero;
6. Vero che ET DI e la figlia IN erano solite recarsi insieme, due volte alla settimana, presso il