Trib. Caltanissetta, sentenza 28/05/2024, n. 483
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Testo completo
R.G. C.C. n. 715/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Dario Albergo, letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 715/2022, avente ad oggetto: “CONTRATTI BANCARI - APPELLO”, tra:
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A., in persona del l.r.p.t., con sede legale a Torino, Corso Massimo D'Azeglio 33/E, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, (C.F. 05634190010 e P.IVA 12357110019), rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in primo grado, dall'Avv. Benedetto Gargani (C.F. [...]), e dall'Avv. Guido Maccarone
(C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Viale di Villa Grazioli n.15;
APPELLANTE
CONTRO
ZO LF, nata a [...] il [...], ed ivi residente nel vicolo Dilena n. 5 (C.F. CSTLNS60F830N), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Annarita Lorefice (C.F. [...]) del foro di Gela, ed elettivamente domiciliata presso il presso il suo studio sito in Gela (CL), in Via Sen. G. Damaggio n.
99;
APPELLATA in relazione all'appello proposto avverso la sentenza n. 370/2021 del Giudice di Pace di Caltanissetta, pubblicata in data 05.11.2021 e non notificata, nella causa iscritta al n. 335/2021 R.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato alla controparte il 19.04.2022 e depositato il 22.04.2022, SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A., in persona del l.r.p.t., proponeva appello nei confronti di ZO LF, avverso la sentenza sopra indicata.
2.1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto dall'odierna appellata, la quale aveva convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta l'odierna appellante, avverso la quale, in relazione ad una serie di voci di costo relative ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dalla cliente, domandava il pagamento (a titolo di indebito, o in subordine a titolo di arricchimento o di risarcimento del danno) di somme per un totale di € 2.868,08, oltre interessi legali decorrenti dalla data di estinzione anticipata del rapporto (30.03.2019) fino a soddisfo. Con eventuale risarcimento dei danni ulteriori di tipo morale e da perdita di chance. E con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario.
1
2.1.2. In particolare, sosteneva parte attrice di aver stipulato con la banca convenuta nel maggio 2014
(con decorrenza ottobre 2014) il contratto di finanziamento n. 150190 (ex 511797) per 120 mesi, con rata mensile di € 315,00 mediante cessione pro solvendo di quote stipendiali, e di averlo estinto anticipatamente con pagamento della somma complessiva di € 18.162,28 in data 30.03.2019. Lamentava che, a fronte dell'estinzione anticipata, la banca convenuta aveva stornato soltanto € 409,50 come commissioni della mandataria, trattenendo tutta una serie di altri costi che invece, alla luce dell'art. 125-sexies D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario, T.U.B.), in funzione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, per come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 11.09.2019 (c.d. Sentenza OR, in C- 383/2018), a suo dire avrebbero dovuto essere rimborsati pro rata temporis dunque in funzione del numero di rate ancora da pagare al momento dell'estinzione anticipata.
2.2.1. Costituitasi in giudizio, parte convenuta contestava tutto quanto dedotto da controparte, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.2.2. Opponeva anzitutto eccezione di incompetenza per valore in favore del Tribunale, in quanto l'esame della controversia avrebbe dovuto riguardare l'intero contratto, con conseguente valore indeterminabile della causa. Sul merito, svolgeva varie argomentazioni in ordine all'inapplicabilità della sentenza OR al caso di specie, evidenziando:
a) la natura non self-executing della direttiva e conseguentemente natura altrettanto non self-executing della sentenza che interveniva sulla sua interpretazione;
b) l'inapplicabilità della stessa sentenza, formata in relazione a ordinari mutui, ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
c) l'esigenza di tutelare il legittimo affidamento della banca rispetto a rivolgimenti interpretativi a carattere retroattivo;
d) la differenza tra l'esigenza fondamentale di tutela del mercato della direttiva interpretata rispetto alla finalità marcatamente difensiva del consumatore della sentenza.
Alla luce di tali contestazioni, sottolineava come si dovesse fare riferimento alla tradizionale distinzione, ai fini del rimborso per estinzione anticipata, tra costi upfront (legati, cioè alla fase genetica del rapporto, non rimborsabili) e costi recurring (legati, cioè alla gestione dinamica dell'ammortamento, rimborsabili). E desumendo allora, anche in quanto la cliente aveva specificamente sottoscritto la relativa clausola, che la maggior parte delle voci di costo per cui la cliente richiedeva il rimborso rientrava nei costi upfront, mentre altri, dei quali si riconosceva una rimborsabilità in funzione dell'effettivo periodo che ancora avrebbe dovuto trascorrere fino alla cessazione naturale del rapporto, avrebbero a suo dire dovuto essere rimborsati dall'intermediario o dall'assicuratore. Inoltre, per gli importi rimborsabili, affermava che il criterio non avrebbe dovuto essere di mera proporzionalità temporale (pro rata temporis) ma variabile in funzione effettiva dell'importo ancora che il cliente astrattamente avrebbe dovuto rimborsare al finanziatore. Formulava inoltre generica eccezione di prescrizione delle pretese attoree.
2.3. Istruita la causa a mezzo di acquisizioni documentali, con la sentenza oggi appellata, il Giudice di Pace accoglieva integralmente la domanda di ripetizione, compensando integralmente le spese per il forte contrasto giurisprudenziale in materia e il “parziale accoglimento della domanda” (in quanto non si accoglieva l'ancillare domanda risarcitoria). In particolare, rigettava anzitutto l'eccezione di incompetenza per valore, affermando che trattavasi di domanda per il pagamento di una somma di denaro ben inferiore al limite di legge per la competenza del Giudice di Pace. Rigettava per genericità l'eccezione di prescrizione, rilevando che comunque sarebbe stata infondata in quanto decennale. Nel merito, ricostruita brevemente la vicenda OR, affermava che si sarebbe dovuto dar corso all'interpretazione operata da tale sentenza nel senso di considerare rimborsabili tutti i costi a
2
prescindere dalla loro natura upfront o recurring anche nel caso di specie, in quanto l'art. 125-sexies T.U.B. recepisce in maniera pressoché identica il disposto dell'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE ed è dunque certamente soggetto alle interpretazioni di questa operate dalla CGUE.
Quale criterio di calcolo, optava per il pro rata temporis. Con la conseguenza, dunque, che la domanda attorea veniva integralmente accolta.
3.1. Con il presente appello, Santander Consumer Bank s.p.a. dunque impugnava la sentenza di primo grado, deducendo:
1) l'erroneità nell'avere ritenuto applicabile al rapporto di specie la sentenza OR, sia alla luce degli argomenti già spesi in primo grado, sia alla luce di quanto deducibile dall'art. 11-octies della L. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021;
2) l'erroneità nell'avere equiparato spese recurring ed upfront, ritenendole entrambe rimborsabili, quando invece lo sarebbero soltanto le prime, come da difese del primo grado;
3) l'erroneità nell'avere ritenuto rimborsabili le spese di intermediazione, come da difese del primo grado;
4) l'erroneità nell'avere ritenuto rimborsabili le spese di assicurazione, come da difese del primo grado;
5) l'erroneità nell'avere ritenuto rimborsabili le spese di commissione di estinzione (pari ad € 177,64), in quanto regolarmente pari all'1% previsto come limite dalla pertinente previsione normativa;
6) l'erroneità nell'avere disposto il pagamento degli interessi legali dalla data di estinzione del rapporto e non dalla data domanda, vista la buona fede dell'accipiens, come da difese del primo grado;
Come da primo grado, inoltre sottolineava la chiarezza delle previsioni contrattuali sottoscritte dalla cliente, in conformità all'art. 35 Cod. Cons.
Pertanto, domandava l'annullamento della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda attorea, e condanna di controparte alla restituzione di quanto pagatole in esecuzione della sentenza in discorso (€ 2.887,11 per sorte). Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
3.2.1. Costituitasi in giudizio, la TA, previa richiesta di espunzione del fascicolo di controparte del primo grado, di cui diceva essere stato irregolarmente prodotto già in quella sede, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore.
3.2.2. Inoltre, proponeva appello incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese di primo grado, affermandone l'infondatezza in ragione della pressoché totale vittoria ottenuta in quella sede e della assoluta prevalenza giurisprudenziale delle tesi da ella sostenute. Dunque, domandava in questo senso anche la vittoria e liquidazione di spese e compensi di primo grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
4. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 28.02.2024. Quindi con ordinanza del 29.02.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art.
190 c.p.c., che venivano a scadere in data 20.05.2024.
§§§
1. Il presente appello, pur nella frammentazione analitica dei motivi proposti dall'appellante in ossequio al requisito della specificità, si incentra sull'esigenza di riflettere in ordine alla portata della
c.d. Sentenza OR (Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 11.09.2019 in C-
383/2018) in ordine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico Dott. Dario Albergo, letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 715/2022, avente ad oggetto: “CONTRATTI BANCARI - APPELLO”, tra:
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A., in persona del l.r.p.t., con sede legale a Torino, Corso Massimo D'Azeglio 33/E, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, (C.F. 05634190010 e P.IVA 12357110019), rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in primo grado, dall'Avv. Benedetto Gargani (C.F. [...]), e dall'Avv. Guido Maccarone
(C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Viale di Villa Grazioli n.15;
APPELLANTE
CONTRO
ZO LF, nata a [...] il [...], ed ivi residente nel vicolo Dilena n. 5 (C.F. CSTLNS60F830N), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Annarita Lorefice (C.F. [...]) del foro di Gela, ed elettivamente domiciliata presso il presso il suo studio sito in Gela (CL), in Via Sen. G. Damaggio n.
99;
APPELLATA in relazione all'appello proposto avverso la sentenza n. 370/2021 del Giudice di Pace di Caltanissetta, pubblicata in data 05.11.2021 e non notificata, nella causa iscritta al n. 335/2021 R.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato alla controparte il 19.04.2022 e depositato il 22.04.2022, SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A., in persona del l.r.p.t., proponeva appello nei confronti di ZO LF, avverso la sentenza sopra indicata.
2.1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto dall'odierna appellata, la quale aveva convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta l'odierna appellante, avverso la quale, in relazione ad una serie di voci di costo relative ad un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dalla cliente, domandava il pagamento (a titolo di indebito, o in subordine a titolo di arricchimento o di risarcimento del danno) di somme per un totale di € 2.868,08, oltre interessi legali decorrenti dalla data di estinzione anticipata del rapporto (30.03.2019) fino a soddisfo. Con eventuale risarcimento dei danni ulteriori di tipo morale e da perdita di chance. E con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario.
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2.1.2. In particolare, sosteneva parte attrice di aver stipulato con la banca convenuta nel maggio 2014
(con decorrenza ottobre 2014) il contratto di finanziamento n. 150190 (ex 511797) per 120 mesi, con rata mensile di € 315,00 mediante cessione pro solvendo di quote stipendiali, e di averlo estinto anticipatamente con pagamento della somma complessiva di € 18.162,28 in data 30.03.2019. Lamentava che, a fronte dell'estinzione anticipata, la banca convenuta aveva stornato soltanto € 409,50 come commissioni della mandataria, trattenendo tutta una serie di altri costi che invece, alla luce dell'art. 125-sexies D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. Testo Unico Bancario, T.U.B.), in funzione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, per come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 11.09.2019 (c.d. Sentenza OR, in C- 383/2018), a suo dire avrebbero dovuto essere rimborsati pro rata temporis dunque in funzione del numero di rate ancora da pagare al momento dell'estinzione anticipata.
2.2.1. Costituitasi in giudizio, parte convenuta contestava tutto quanto dedotto da controparte, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite.
2.2.2. Opponeva anzitutto eccezione di incompetenza per valore in favore del Tribunale, in quanto l'esame della controversia avrebbe dovuto riguardare l'intero contratto, con conseguente valore indeterminabile della causa. Sul merito, svolgeva varie argomentazioni in ordine all'inapplicabilità della sentenza OR al caso di specie, evidenziando:
a) la natura non self-executing della direttiva e conseguentemente natura altrettanto non self-executing della sentenza che interveniva sulla sua interpretazione;
b) l'inapplicabilità della stessa sentenza, formata in relazione a ordinari mutui, ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
c) l'esigenza di tutelare il legittimo affidamento della banca rispetto a rivolgimenti interpretativi a carattere retroattivo;
d) la differenza tra l'esigenza fondamentale di tutela del mercato della direttiva interpretata rispetto alla finalità marcatamente difensiva del consumatore della sentenza.
Alla luce di tali contestazioni, sottolineava come si dovesse fare riferimento alla tradizionale distinzione, ai fini del rimborso per estinzione anticipata, tra costi upfront (legati, cioè alla fase genetica del rapporto, non rimborsabili) e costi recurring (legati, cioè alla gestione dinamica dell'ammortamento, rimborsabili). E desumendo allora, anche in quanto la cliente aveva specificamente sottoscritto la relativa clausola, che la maggior parte delle voci di costo per cui la cliente richiedeva il rimborso rientrava nei costi upfront, mentre altri, dei quali si riconosceva una rimborsabilità in funzione dell'effettivo periodo che ancora avrebbe dovuto trascorrere fino alla cessazione naturale del rapporto, avrebbero a suo dire dovuto essere rimborsati dall'intermediario o dall'assicuratore. Inoltre, per gli importi rimborsabili, affermava che il criterio non avrebbe dovuto essere di mera proporzionalità temporale (pro rata temporis) ma variabile in funzione effettiva dell'importo ancora che il cliente astrattamente avrebbe dovuto rimborsare al finanziatore. Formulava inoltre generica eccezione di prescrizione delle pretese attoree.
2.3. Istruita la causa a mezzo di acquisizioni documentali, con la sentenza oggi appellata, il Giudice di Pace accoglieva integralmente la domanda di ripetizione, compensando integralmente le spese per il forte contrasto giurisprudenziale in materia e il “parziale accoglimento della domanda” (in quanto non si accoglieva l'ancillare domanda risarcitoria). In particolare, rigettava anzitutto l'eccezione di incompetenza per valore, affermando che trattavasi di domanda per il pagamento di una somma di denaro ben inferiore al limite di legge per la competenza del Giudice di Pace. Rigettava per genericità l'eccezione di prescrizione, rilevando che comunque sarebbe stata infondata in quanto decennale. Nel merito, ricostruita brevemente la vicenda OR, affermava che si sarebbe dovuto dar corso all'interpretazione operata da tale sentenza nel senso di considerare rimborsabili tutti i costi a
2
prescindere dalla loro natura upfront o recurring anche nel caso di specie, in quanto l'art. 125-sexies T.U.B. recepisce in maniera pressoché identica il disposto dell'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE ed è dunque certamente soggetto alle interpretazioni di questa operate dalla CGUE.
Quale criterio di calcolo, optava per il pro rata temporis. Con la conseguenza, dunque, che la domanda attorea veniva integralmente accolta.
3.1. Con il presente appello, Santander Consumer Bank s.p.a. dunque impugnava la sentenza di primo grado, deducendo:
1) l'erroneità nell'avere ritenuto applicabile al rapporto di specie la sentenza OR, sia alla luce degli argomenti già spesi in primo grado, sia alla luce di quanto deducibile dall'art. 11-octies della L. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021;
2) l'erroneità nell'avere equiparato spese recurring ed upfront, ritenendole entrambe rimborsabili, quando invece lo sarebbero soltanto le prime, come da difese del primo grado;
3) l'erroneità nell'avere ritenuto rimborsabili le spese di intermediazione, come da difese del primo grado;
4) l'erroneità nell'avere ritenuto rimborsabili le spese di assicurazione, come da difese del primo grado;
5) l'erroneità nell'avere ritenuto rimborsabili le spese di commissione di estinzione (pari ad € 177,64), in quanto regolarmente pari all'1% previsto come limite dalla pertinente previsione normativa;
6) l'erroneità nell'avere disposto il pagamento degli interessi legali dalla data di estinzione del rapporto e non dalla data domanda, vista la buona fede dell'accipiens, come da difese del primo grado;
Come da primo grado, inoltre sottolineava la chiarezza delle previsioni contrattuali sottoscritte dalla cliente, in conformità all'art. 35 Cod. Cons.
Pertanto, domandava l'annullamento della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda attorea, e condanna di controparte alla restituzione di quanto pagatole in esecuzione della sentenza in discorso (€ 2.887,11 per sorte). Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
3.2.1. Costituitasi in giudizio, la TA, previa richiesta di espunzione del fascicolo di controparte del primo grado, di cui diceva essere stato irregolarmente prodotto già in quella sede, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore.
3.2.2. Inoltre, proponeva appello incidentale avverso la pronuncia di compensazione delle spese di primo grado, affermandone l'infondatezza in ragione della pressoché totale vittoria ottenuta in quella sede e della assoluta prevalenza giurisprudenziale delle tesi da ella sostenute. Dunque, domandava in questo senso anche la vittoria e liquidazione di spese e compensi di primo grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
4. Le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 28.02.2024. Quindi con ordinanza del 29.02.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art.
190 c.p.c., che venivano a scadere in data 20.05.2024.
§§§
1. Il presente appello, pur nella frammentazione analitica dei motivi proposti dall'appellante in ossequio al requisito della specificità, si incentra sull'esigenza di riflettere in ordine alla portata della
c.d. Sentenza OR (Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 11.09.2019 in C-
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