Trib. Trapani, sentenza 09/01/2024, n. 17
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice D
P, nella causa iscritta al N. 616/2019 R.G. promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MURANAGIUSEPPE E Parte_1
MURANA BARTOLOMEO
- ricorrente-
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SIBOLDI ENRICO, SCHENONE ANDREA e
PIACENTINO MASSIMO
- resistente – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 5.4.2019 e notificato in data 16.04.2019 il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere intrattenuto alle dipendenze della fin dal CP_1
19/20.05.2009, un rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato con regime di iscrizione al turno particolare per lo svolgimento delle mansioni di Comandante, lamentava che, a seguito dello sbarco per malattia avvenuto in data 22.1.2016 e della successiva cancellazione dal registro delle matricole della gente di mare con decorrenza dal 25.1.2017, giusta decreto n. 44 dell'8/3/2017 (notificatogli il 24.3.2017 e divenuto definitivo il
23.4.2017), non gli era stata corrisposta dalla convenuta l'indennità giornaliera di malattia;
lamentava inoltre l'errata applicazione del CCNL per navi inferiori a 3000 t.s.l. in luogo del
CCNL per navi fino a 3000 di t.s.l. o 4000 di t.s.c. dal che ne conseguiva la spettanza delle differenze retributive maturate nel corso degli anni oltre alle indennità, riposi compensativi, gratifica natalizia e pasquale, indennità sostitutiva delle ferie e Tfr, dovuti e non corrisposti.
1
Chiedeva pertanto la condanna della compagnia convenuta al pagamento della somma complessiva di € 47.310,39, oltre accessori di legge.
La si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva dei CP_1
crediti ex art. 373 cod. nav., e nel merito deduceva sotto vari profili l'infondatezza delle domande formulate dal chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
La causa, istruita tramite acquisizione presso l' delle informazioni relative alle CP_2
eventuali prestazioni corrisposte a titolo di indennizzo in relazione alla malattia diagnostica al ricorrente ed espletamento di CTU, su specifica istanza del ricorrente, dopo reiterati tentativi di conciliazione è stata discussa mediante note scritte e posta in decisione.
Il ricorso va respinto.
Al fine di inquadrare la corretta natura del rapporto di lavoro, occorre richiamare l'art.
326 del codice della navigazione, ai sensi del quale: “Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno;
se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.”.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale è pacificamente ricondotto dalle parti alla fattispecie del contratto di arruolamento a tempo indeterminato in regime di Turno
Particolare (T.P.), senza applicazione della continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.).
Peraltro, che fra la ed il fosse intercorso un contratto a tempo CP_1 Parte_1
indeterminato in regime di turno particolare emerge anche dalla dichiarazione di designazione al Comando, sottoscritta avanti l'Ufficiale della il Organizzazione_1
19.05.2009, nonché dalle buste paga in atti. Del resto, quandanche fossero sorte delle contestazioni in merito, la medesima natura si ricaverebbe, alla luce della precitata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice D
P, nella causa iscritta al N. 616/2019 R.G. promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MURANAGIUSEPPE E Parte_1
MURANA BARTOLOMEO
- ricorrente-
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SIBOLDI ENRICO, SCHENONE ANDREA e
PIACENTINO MASSIMO
- resistente – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 5.4.2019 e notificato in data 16.04.2019 il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere intrattenuto alle dipendenze della fin dal CP_1
19/20.05.2009, un rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato con regime di iscrizione al turno particolare per lo svolgimento delle mansioni di Comandante, lamentava che, a seguito dello sbarco per malattia avvenuto in data 22.1.2016 e della successiva cancellazione dal registro delle matricole della gente di mare con decorrenza dal 25.1.2017, giusta decreto n. 44 dell'8/3/2017 (notificatogli il 24.3.2017 e divenuto definitivo il
23.4.2017), non gli era stata corrisposta dalla convenuta l'indennità giornaliera di malattia;
lamentava inoltre l'errata applicazione del CCNL per navi inferiori a 3000 t.s.l. in luogo del
CCNL per navi fino a 3000 di t.s.l. o 4000 di t.s.c. dal che ne conseguiva la spettanza delle differenze retributive maturate nel corso degli anni oltre alle indennità, riposi compensativi, gratifica natalizia e pasquale, indennità sostitutiva delle ferie e Tfr, dovuti e non corrisposti.
1
Chiedeva pertanto la condanna della compagnia convenuta al pagamento della somma complessiva di € 47.310,39, oltre accessori di legge.
La si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva dei CP_1
crediti ex art. 373 cod. nav., e nel merito deduceva sotto vari profili l'infondatezza delle domande formulate dal chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
La causa, istruita tramite acquisizione presso l' delle informazioni relative alle CP_2
eventuali prestazioni corrisposte a titolo di indennizzo in relazione alla malattia diagnostica al ricorrente ed espletamento di CTU, su specifica istanza del ricorrente, dopo reiterati tentativi di conciliazione è stata discussa mediante note scritte e posta in decisione.
Il ricorso va respinto.
Al fine di inquadrare la corretta natura del rapporto di lavoro, occorre richiamare l'art.
326 del codice della navigazione, ai sensi del quale: “Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno;
se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.”.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale è pacificamente ricondotto dalle parti alla fattispecie del contratto di arruolamento a tempo indeterminato in regime di Turno
Particolare (T.P.), senza applicazione della continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.).
Peraltro, che fra la ed il fosse intercorso un contratto a tempo CP_1 Parte_1
indeterminato in regime di turno particolare emerge anche dalla dichiarazione di designazione al Comando, sottoscritta avanti l'Ufficiale della il Organizzazione_1
19.05.2009, nonché dalle buste paga in atti. Del resto, quandanche fossero sorte delle contestazioni in merito, la medesima natura si ricaverebbe, alla luce della precitata
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