Trib. Trapani, sentenza 09/01/2024, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trapani, sentenza 09/01/2024, n. 17
Giurisdizione : Trib. Trapani
Numero : 17
Data del deposito : 9 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice D
P, nella causa iscritta al N. 616/2019 R.G. promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MURANAGIUSEPPE E Parte_1
MURANA BARTOLOMEO
- ricorrente-
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SIBOLDI ENRICO, SCHENONE ANDREA e
PIACENTINO MASSIMO
- resistente – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 5.4.2019 e notificato in data 16.04.2019 il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere intrattenuto alle dipendenze della fin dal CP_1
19/20.05.2009, un rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato con regime di iscrizione al turno particolare per lo svolgimento delle mansioni di Comandante, lamentava che, a seguito dello sbarco per malattia avvenuto in data 22.1.2016 e della successiva cancellazione dal registro delle matricole della gente di mare con decorrenza dal 25.1.2017, giusta decreto n. 44 dell'8/3/2017 (notificatogli il 24.3.2017 e divenuto definitivo il
23.4.2017), non gli era stata corrisposta dalla convenuta l'indennità giornaliera di malattia;
lamentava inoltre l'errata applicazione del CCNL per navi inferiori a 3000 t.s.l. in luogo del
CCNL per navi fino a 3000 di t.s.l. o 4000 di t.s.c. dal che ne conseguiva la spettanza delle differenze retributive maturate nel corso degli anni oltre alle indennità, riposi compensativi, gratifica natalizia e pasquale, indennità sostitutiva delle ferie e Tfr, dovuti e non corrisposti.
1
Chiedeva pertanto la condanna della compagnia convenuta al pagamento della somma complessiva di € 47.310,39, oltre accessori di legge.
La si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva dei CP_1
crediti ex art. 373 cod. nav., e nel merito deduceva sotto vari profili l'infondatezza delle domande formulate dal chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
La causa, istruita tramite acquisizione presso l' delle informazioni relative alle CP_2
eventuali prestazioni corrisposte a titolo di indennizzo in relazione alla malattia diagnostica al ricorrente ed espletamento di CTU, su specifica istanza del ricorrente, dopo reiterati tentativi di conciliazione è stata discussa mediante note scritte e posta in decisione.
Il ricorso va respinto.
Al fine di inquadrare la corretta natura del rapporto di lavoro, occorre richiamare l'art.
326 del codice della navigazione
, ai sensi del quale: “Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno;
se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni
.”.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale è pacificamente ricondotto dalle parti alla fattispecie del contratto di arruolamento a tempo indeterminato in regime di Turno
Particolare (T.P.), senza applicazione della continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.).
Peraltro, che fra la ed il fosse intercorso un contratto a tempo CP_1 Parte_1
indeterminato in regime di turno particolare emerge anche dalla dichiarazione di designazione al Comando, sottoscritta avanti l'Ufficiale della il Organizzazione_1
19.05.2009, nonché dalle buste paga in atti. Del resto, quandanche fossero sorte delle contestazioni in merito, la medesima natura si ricaverebbe, alla luce della precitata
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