Trib. Napoli, sentenza 16/04/2024, n. 4091

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 16/04/2024, n. 4091
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4091
Data del deposito : 16 aprile 2024

Testo completo

n. 26792/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. C H Presidente Relatore dott. A A Giudice dott. I C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26792 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. DELA TESTA e Parte_1 dall'avv. A VINO presso cui elettivamente domicilia;

RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. P MRIA Controparte_1
presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 2
Il Pubblico Ministero, rilevato che le parti hanno rappresentato di essersi riconciliate ha chiesto che il
Tribunale voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.21 la parte in epigrafe, sulle premesse di cui in atti chiedeva pronunciarsi la separazione con i provvedimenti consequenziali.
Per l'udienza cartolare del 13.2.24 venivano depositate note con allegata rinuncia ed accettazione per intervenuta riconciliazione.
Il Giudice viste le richieste rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini 190 cpc alla luce della concorde prospettazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, per essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi, ai sensi dell'art. 154 c.c.
Ed infatti in sede di note è stato riferito che i coniugi hanno ripreso la convivenza e non hanno più interesse
nella prosecuzione del predetto giudizio. Tanto risulta confermato tenore dell'atto allegato in cui sulla
premessa della ripresa della convivenza e del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio la
ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio ex art 306 cpc con contestuale accettazione del sig. . CP_1
L'atto risulta altresì sottoscritto dai difensori.
Così ai sensi dell'art. 154 c.c., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
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