Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 315
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Testo completo
N.R.G. 1160 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa E D C Presidente Rel.
Dott.ssa C Z Giudice
Dott.ssa G B B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1160 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZINI LUCA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. NEBBIA LUCA ( e dall'Avv. CANALETTI CHIARA CodiceFiscale_4
( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata in [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.10.2024 e 29.10.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri Pt_1
e , in data 27.04.2003 a Rimini, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] Parte_2 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2003 all'Atto n. 42, parte II, serie A.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, competente a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Disporre che la figlia minore nata a [...] - Spagna il 08.09.2008, rimanga affidata in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione abitativa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa E D C Presidente Rel.
Dott.ssa C Z Giudice
Dott.ssa G B B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1160 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZINI LUCA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. NEBBIA LUCA ( e dall'Avv. CANALETTI CHIARA CodiceFiscale_4
( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata in [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.10.2024 e 29.10.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri Pt_1
e , in data 27.04.2003 a Rimini, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] Parte_2 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2003 all'Atto n. 42, parte II, serie A.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, competente a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Disporre che la figlia minore nata a [...] - Spagna il 08.09.2008, rimanga affidata in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione abitativa
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