Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 315

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 315
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 315
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N.R.G. 1160 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa E D C Presidente Rel.
Dott.ssa C Z Giudice
Dott.ssa G B B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1160 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ZINI LUCA (C.F. ) C.F._2
e

nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. NEBBIA LUCA ( e dall'Avv. CANALETTI CHIARA CodiceFiscale_4
( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/07/2024 dai coniugi predetti;

- rilevato che dall'unione è nata in [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.10.2024 e 29.10.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;

- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;

-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;

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- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
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e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;

- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:

1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sig.ri Pt_1
e , in data 27.04.2003 a Rimini, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] Parte_2 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2003 all'Atto n. 42, parte II, serie A.

2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, competente a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere all'annotazione della sentenza.

3. Disporre che la figlia minore nata a [...] - Spagna il 08.09.2008, rimanga affidata in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione abitativa
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