Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 8/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8/2017, promossa da:
LI VA, C.F. [...], elettivamente domiciliato in Motta S. Anastasia
(CT), via Sancho Ruiz n. 26, presso lo studio dell'Avv. CO Risiglione, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente
Contro
LO NO, C.F. [...], elettivamente domiciliato in Messina
(ME), via Tommaso Cannizzaro n. 134, presso lo studio dell'Avv. Vincenzina Colaci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IO SE, conclusa la fase cautelare innanzi al G.E. con provvedimento di sospensione reso all'udienza del 14.12.2016, nella procedura n. 436/2016 R.G., introduceva ex art. 618 c.p.c. la fase di merito del giudizio di opposizione avverso il pignoramento mobiliare presso terzi notificatogli da ON TR in forza dell'assegno bancario n.
3665949595, tratto sulla banca Unicredit, filiale di Milazzo, emesso dal SE.
Preliminarmente parte opponente chiedeva la sospensione del giudizio di merito incoato per pregiudizialità del giudizio penale R.G.N.R. 1333/2016, avviato a seguito di denuncia sporta dal
TR nei confronti, tra l'altro, dell'odierno opponente e pendente innanzi al Tribunale di Como, tra le medesime parti ed avente ad oggetto ance il titolo (assegno circolare in bianco emesso dal SE e detenuto dal TR) su cui l'azione esecutiva si fondava.
Nel merito, adduceva l'insussistenza e l'illegittimità della pretesa creditoria, oltre a contestarne
l'ammontare. In particolare, il TR sosteneva di aver investito, mediante due bonifici intestati pagina 1 di 10 R.G. n. 8/2017
rispettivamente al SE ed a FL PI, la complessiva somma di € 20.000,00, in un contratto di appalto per lavori che una società di cui era socio il SE, avrebbe eseguito nella Repubblica di
Guinea. Specificava che l'esecuzione dei predetti lavori presupponeva l'apertura, presso le banche locali, di linee di credito commisurate alle somme ivi depositate tramite vaglia cambiari internazionali
(promissory note), che sarebbero stati emessi dalla società amministrata dal PI.
Più nello specifico, l'opponente rappresentava che l'assegno dallo stesso consegnato in bianco a
TR ON, e da questi portato ad esecuzione, non era, come sostenuto dall'opposto, il pagamento di un prestito, ma un assegno a garanzia per l'emissione delle dette promissory note.
Deduceva, inoltre, che “tale assegno su specifica richiesta del legale rappresentante della SS, venne sostituito con altro assegno a firma del Signor SS PA” consegnato al TR a garanzia della medesima operazione in corso e con la finalità di esonerare il SE da ogni responsabilità, per cui l'opposto non aveva titolo a portare all'incasso l'assegno detenuto.
Eccepiva, altresì, la nullità/inesistenza dell'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, notificato all'esecutato nonché a Poste Italiane, Unicredit e C.N.P.A.D.C. e della relativa dichiarazione del terzo, per incongruenza tra la data di effettiva notifica del precetto (01.03.2016) e la data riportata sull'atto di pignoramento (01.03.2015), nonché la genericità del precetto in quanto fondato su un titolo non giudiziale, non preceduto da alcuna richiesta di pagamento, e pertanto inidoneo a rendere edotto
l'opponente circa il debito portato a precetto.
Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
Costituendosi in giudizio, ON TR dava atto di avere instaurato nei confronti del SE, innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, procedura esecutiva recante R.G.E. n. 436/2026 al fine di ottenere il pagamento della somma di € 20.000,00 dovutagli dall'opponente in pagamento di prestito allo stesso erogato, portata dall'assegno bancario n. 3665949595, tratto sulla banca Unicredit, filiale di Milazzo, emesso dal SE all'ordine del TR.
Dava atto di essere stato informato dall'opponente dell'operazione finanziaria che intendeva intraprendere in Guinea, a giustificazione della necessità e dell'urgenza del prestito richiesto, ma di esserne del tutto estraneo. Secondo quanto riferitogli dal SE il prestito sarebbe servito a coprire le spese notarili per l'emissione, da parte della “SS Golbanco sa” dei certificati di security promissory note, da utilizzare in Guinea, per fare ottenere alla società “Eurocolor Rai Sarl” di cui il
SE era socio, l'apertura di linee di credito con le quali finanziare un progetto di sviluppo territoriale.
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Contestava la rappresentazione dei fatti operata dal SE ed in particolare la circostanza che l'assegno emesso dall'opponente fosse un assegno con funzione di garanzia, trattandosi invece di assegno consegnatogli dal SE in pagamento del prestito ricevuto.
Precisava, al riguardo che a seguito dell'erogazione del prestito, riceveva dal SE tre assegni: quello emesso dallo stesso opponente, che avrebbe dovuto portare all'incasso in pagamento del prestito erogato;
due assegni a firma di CO ON, altro finanziatore del progetto Guineiano a garanzia del prestito erogato. Dichiarava inoltre di avere restituito uno degli assegni a firma ON su richiesta del SE, per il tramite dello PA, e che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, non avrebbe ricevuto alcun assegno dallo PA.
Contestava la richiesta di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità del giudizio penale evidenziando la non obbligatorietà della sospensione del giudizio civile per pregiudiziale penale ai sensi del comma 2 dell'art. 75 c.p.p., secondo cui è ammessa la prosecuzione del giudizio civile non trasferito in sede penale.
Adduceva l'assenza di pregio giuridico dell'eccezione di inesistenza o improcedibilità del pignoramento presso terzi, a causa dell'erronea indicazione nella prima pagina del pignoramento della data di notifica del precetto, trattandosi di semplice errore materiale, superato dal tenore dell'atto nel suo complesso e dalle verifiche operate dall'ufficiale giudiziario il quale eseguiva il pignoramento dopo avere accertato che il precetto non fosse scaduto. Contestava, altresì, l'eccezione di carenza del contenuto giuridico del precetto, comunque tardivamente proposta, giacchè trattandosi di vizio formale del citato atto, avrebbe dovuto essere sollevata con opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto asseritamente viziato.
Evidenziava infine che l'azione cartolare era stata tempestivamente esercitata con la notifica del precetto effettuata in data 01.03.2016, entro i sei mesi dall'emissione del titolo, 26.11.2015., o che, in subordine, l'assegno portato ad esecuzione dovesse considerarsi quale promessa di pagamento ex art.
1988 c.c.
ai fini dell'inversione dell'onere della prova, nell'accertamento del proprio credito nei confronti del SE.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna del debitore esecutato al pagamento della somma di € 21.127,63, oltre spese del presente grado di giudizio e successive di legge. In subordine, anche in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'avvenuta concessione di prestito al SE per l'importo di € 20.000,00, con conseguente condanna dell'opponente alla restituzione del dovuto.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 28.09.2017 veniva disposta l'esibizione dei documenti richiesti dalle parti, nonché
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ammessi l'interrogatorio formale del SE e le ulteriori prove orali articolate.
Con provvedimento reso all'udienza del 09.02.2021 da altro giudicante, veniva disposta la decisione unitamente al merito, dell'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'irritualità del deposito di memorie e documenti effettuata dall'attore in data 22.04.2018 ed in data 22.10.2018 poiché oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., trattandosi di eccezione attinente alla selezione del materiale probatorio su cui il giudice deve fondare la delibazione della decisione della causa.
Successivamente, con ordinanza del 15.11.2022, dato atto che il presente giudizio afferiva ad opposizione
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