Trib. Locri, sentenza 22/01/2025, n. 33

TRIB Locri
Sentenza
22 gennaio 2025
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TRIB Locri
Sentenza
22 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Locri, sentenza 22/01/2025, n. 33
Giurisdizione : Trib. Locri
Numero : 33
Data del deposito : 22 gennaio 2025

Testo completo

n. 1591/2022 R.G. Tribunale di Locri.

Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa in appello iscritta al n. 1591/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, pendente
TRA
SA QU ON (C.F.: [...]), nato a [...] il
21.04.1998, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe
Strangio (indirizzo PEC: giuseppe.strangio64@avvocatilocri.legalmail.it);

(appellante)
ED
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. (C.F.: 00818570012;
P.iva: 03740811207), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Demetrio Fusaro (indirizzo PEC: info@studiolegalefusaro.com), giusta procura in atti;

(appellato)
NONCHE'
NA ED (C.F: NSR HMD 70°02 Z330D), residente in
Sant'Ilario dello Jonio (RC) alla via Traversa I di Viale Matteotti A, int. 4;

(appellato contumace) preso atto che l'udienza del 21.01.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 27.11.2024, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 18.01.2025 (parte appellante) nonché 16 e 20 gennaio 2025 (appellata compagnia di assicurazione), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie
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n. 1591/2022 R.G. Tribunale di Locri.
istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006;
Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti indicate in epigrafe, CC ON QU proponeva appello avverso la sentenza n. 929/2022 del Giudice di Pace di Locri, depositata il 29/09/2022, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, avanzata nell'interesse dello stesso CC, volta ad ottenere la condanna in solido, a carico della società UnipolSai
Assicurazioni S.p.a. e di OA ED, al risarcimento dei danni patrimoniali ed all'integrità psico-fisica asseritamente patiti dal CC (“danni patrimoniali e non patrimoniali, invalidità permanente, sotto il profilo di riduzione della capacità lavorativa di cuoco, danno biologico, spese mediche sostenute”, quantificate “nella complessiva somma di € 10.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o a quella diversa somma che si riterrà dovuta a seguito di CTU medico – legale”) in occasione dell'allegato
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sinistro stradale avvenuto in data 28.10.2012, allorquando l'odierno appellante era ancora minorenne.
Secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice (ribadita nel presente giudizio di appello), nell'anzidetta data, alle ore 08:15 circa, CC QU ON sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale
S.P. Bosco Sant'Ippolito-Belloro. In particolare, il CC si trovava a piedi, dinanzi alla propria abitazione, allorquando sarebbe stato investito dall'autovettura Ford
“Galaxy”, targata BJ786XY ed assicurata presso la compagnia odierna appellata, il cui conducente e proprietario, l'altro odierno appellato OA ED, era intento ad operare una manovra di retromarcia in uscita da parcheggio poiché davanti alla sua vettura vi erano altri veicoli parcheggiati e, nell'effettuare tale manovra, non si sarebbe avveduto del pedone che era ai margini della carreggiata con le spalle rivolte verso la vettura nonché, urtandolo nella parte posteriore del corpo, lo avrebbe fatto rovinare in terra, con la conseguenza che il CC, soccorso dai genitori presenti sul luogo del fatto, avrebbe riportato lesioni personali per la cura delle quali necessitava dell'intervento dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Locri, ove veniva formulata la diagnosi di “trauma contusivo escoriato zigomo sx e dx e mento;
contusioni addominali;
contusione ed ematoma ginocchio sx e dx
”.
In particolare, nell'impugnata sentenza veniva ritenuta la mancanza di puntuale prova circa l'effettivo accadimento del fatto, quale reale antecedente causale dei lamentati danni all'integrità psico-fisica in capo al CC, atteso che la prospettazione attorea sarebbe oltremodo sintetica e generica, stante altresì la mancata indicazione nell'atto di messa in mora dei nominativi delle persone che avevano assistito al fatto ed, ancora, si rilevava l'esclusione della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, primo comma,
C.C.
, in quanto “l'attore è improvvisamente comparso sulla sua traiettoria”.
A sua volta, in sede dell'odierna fase di gravame, l'appellante si doleva dell'argomentazione del primo giudice, nei termini come riportati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo il difetto di motivazione, l'erronea ed omessa valutazione della prova sull'an debeatur, nonché travisamento del fatto ed erronea esclusione della presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo ex art. 2054, comma primo, C.C.. Inoltre, parte appellante ha lamentato la mancata ammissione di CTU medico-legale nel giudizio di primo grado, reiterando la relativa
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istanza probatoria nel presente grado di appello.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, mentre l'appellato OA ED rimaneva contumace così come nel giudizio di primo grado, si costituiva in giudizio, depositando la relativa comparsa di risposta, l'appellata società di assicurazione, la quale, nei termini come argomentati in tale atto a cui si rinvia, eccepiva l'infondatezza dell'avverso gravame invocandone il rigetto.
Una volta acquisito il fascicolo di primo grado, nonchè espletata nel presente grado di giudizio la consulenza tecnica medico-legale di ufficio sulla persona di
CC ON QU (nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del 15.05.2024), all'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
C.P.C.
, la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
L'appello può ritenersi fondato e, quindi, va accolto nei termini e nei limiti di seguito argomentati.
Va preliminarmente evidenziato in linea generale che, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, all'uopo dimostrando non solo la dinamica dello specifico accadimento dedotto, ma anche il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subìto ed oggetto della pretesa risarcitoria in base al disposto di cui all'art. 2697 C.C., per cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Invero, con riferimento all'onere probatorio che il danneggiato deve assolvere al fine di ottenere la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale, è del tutto pacifico che, in linea generale, colui che promuova l'azione di risarcimento non solo deve provare le specifiche modalità del sinistro, atteso che il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova lo stesso non fornisce, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il fatto che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto
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della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del
23/05/2001, in motivazione).
Tanto premesso in diritto, si deve rilevare, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che nel caso di specie l'originaria parte attrice aveva adempiuto all'anzidetto onere probatorio, in ordine ai lamentati danni all'integrità psico-fisica, che era tenuto ad assolvere, in quanto le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado hanno confermato sia la storicità del sinistro oggetto della prospettazione attorea, nei termini come illustrati in
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