Trib. Crotone, sentenza 10/01/2025, n. 16
TRIB Crotone
Sentenza
10 gennaio 2025
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10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1347/2023, avente ad oggetto “fase di merito opposizione atti esecutivi”
PROMOSSA DA
AZ NO (C.F. [...]), elett.te domiciliata a Roma, via
F.S. Nitti n. 21;
rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato RA, giusta procura in atti;
OPPONENTE
NONCHÉ DA
AZ NO (C.F. [...]), elett.te domiciliata a Roma, via
F.S. Nitti n. 21;
rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato RA, giusta procura in atti;
QUALIFICATOSI COME “INTERVENUTO”
CONTRO
SO.GE.R.T. S.P.A. (P. IVA 01430581213), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Caivano, via Donadio n. 23;
rappresentata e difesa dall'Avv.
Sebastiano Piscopo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
BPER BANCA S.P.A. (P. IVA 01153230360), in persona del legale rappresentante pro tempore;
OPPOSTA CONTUMACE
1 Conclusioni
All'udienza del 18.12.2024, celebrata dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 30.09.2023 NT RA ha tempestivamente introdotto la fase di merito dell'opposizione spiegata avverso il pignoramento verso terzi n. 202200000000000329266 eseguito il 01.12.2022 da SO.GE.R.T.
S.P.A., ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo pari ad € 640,00 dovuto a titolo di ICI ed IMU relative ad un immobile sito a Tortora (CS) in via Pucci e di cui ha asserito di aver acquisito contezza solo il 07.02.2023 mediante consultazione del proprio estratto conto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
i) l'omessa notifica del pignoramento al debitore esecutato;
ii) il proprio difetto di titolarità passiva del credito per cui è stata avviata la procedura esecutiva, in quanto avente ad oggetto tributi relativi ad un immobile di proprietà di terzi;
iii) l'omessa preventiva comunicazione di cii all'art.1 comma 544 della L. 228/2012 ed art. 1 comma 795 della L. n. 160/2019;
iv) l'incompetenza territoriale del concessionario per la riscossione.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la Inesistenza e/o Nullità del pignoramento per inesistenza della notifica al Ricorrente-Pignorato;
2) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per difetto di legittimazione passiva del
Ricorrente-Pignorato;
3) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per difetto di notifica della comunicazione ex art. 1 comma 544 1. 228/2012 ed art. 1 comma 795, legge 160/2019;
2 4) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per incompetenza territoriale del concessionario per la riscossione;
5) accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento della somma di € 640,00 dalla Bper Banca
S.p.A. alla SOGERT S.p.A. e per l'effetto ordinare e condannare la SOGERT S.p.A. al pagamento ed alla restituzione della somma di € 640,00 oltre interessi e rivalutazione della somma e per le causali di cui in narrativa;
6) con condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 2 c.p.c.
7) con vittoria di spese, spese generali (15,00%), diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
C.P.A. ed IVA come per legge con distrazione delle spese all'avv. Fortunato RA ex art. 93
c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, rimasta contumace la Banca presso cui è stata eseguito il pignoramento, si è costituita in giudizio la SO.GE.R.T. S.P.A., eccependo:
a) la sussistenza del litisconsorzio necessario dell'Ente Impositore ed il difetto di legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione per vizi afferenti al merito della pretesa contributiva;
b) l'inammissibilità della domanda per irretrattabilità del credito conseguente all'omessa impugnazione degli atti sottesi al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1347/2023, avente ad oggetto “fase di merito opposizione atti esecutivi”
PROMOSSA DA
AZ NO (C.F. [...]), elett.te domiciliata a Roma, via
F.S. Nitti n. 21;
rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato RA, giusta procura in atti;
OPPONENTE
NONCHÉ DA
AZ NO (C.F. [...]), elett.te domiciliata a Roma, via
F.S. Nitti n. 21;
rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunato RA, giusta procura in atti;
QUALIFICATOSI COME “INTERVENUTO”
CONTRO
SO.GE.R.T. S.P.A. (P. IVA 01430581213), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Caivano, via Donadio n. 23;
rappresentata e difesa dall'Avv.
Sebastiano Piscopo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
E
BPER BANCA S.P.A. (P. IVA 01153230360), in persona del legale rappresentante pro tempore;
OPPOSTA CONTUMACE
1 Conclusioni
All'udienza del 18.12.2024, celebrata dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 30.09.2023 NT RA ha tempestivamente introdotto la fase di merito dell'opposizione spiegata avverso il pignoramento verso terzi n. 202200000000000329266 eseguito il 01.12.2022 da SO.GE.R.T.
S.P.A., ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo pari ad € 640,00 dovuto a titolo di ICI ed IMU relative ad un immobile sito a Tortora (CS) in via Pucci e di cui ha asserito di aver acquisito contezza solo il 07.02.2023 mediante consultazione del proprio estratto conto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
i) l'omessa notifica del pignoramento al debitore esecutato;
ii) il proprio difetto di titolarità passiva del credito per cui è stata avviata la procedura esecutiva, in quanto avente ad oggetto tributi relativi ad un immobile di proprietà di terzi;
iii) l'omessa preventiva comunicazione di cii all'art.1 comma 544 della L. 228/2012 ed art. 1 comma 795 della L. n. 160/2019;
iv) l'incompetenza territoriale del concessionario per la riscossione.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la Inesistenza e/o Nullità del pignoramento per inesistenza della notifica al Ricorrente-Pignorato;
2) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per difetto di legittimazione passiva del
Ricorrente-Pignorato;
3) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per difetto di notifica della comunicazione ex art. 1 comma 544 1. 228/2012 ed art. 1 comma 795, legge 160/2019;
2 4) accertare e dichiarare la Nullità del pignoramento per incompetenza territoriale del concessionario per la riscossione;
5) accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento della somma di € 640,00 dalla Bper Banca
S.p.A. alla SOGERT S.p.A. e per l'effetto ordinare e condannare la SOGERT S.p.A. al pagamento ed alla restituzione della somma di € 640,00 oltre interessi e rivalutazione della somma e per le causali di cui in narrativa;
6) con condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 2 c.p.c.
7) con vittoria di spese, spese generali (15,00%), diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
C.P.A. ed IVA come per legge con distrazione delle spese all'avv. Fortunato RA ex art. 93
c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, rimasta contumace la Banca presso cui è stata eseguito il pignoramento, si è costituita in giudizio la SO.GE.R.T. S.P.A., eccependo:
a) la sussistenza del litisconsorzio necessario dell'Ente Impositore ed il difetto di legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione per vizi afferenti al merito della pretesa contributiva;
b) l'inammissibilità della domanda per irretrattabilità del credito conseguente all'omessa impugnazione degli atti sottesi al
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