Trib. Palermo, sentenza 05/11/2024, n. 719
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa G Gona Presidente rel. ed est. dott.ssa M M Giudice dott.ssa S M Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2569/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. F G, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 29/10/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/5/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo l'11/5/2002, in costanza del quale sono nati i figli (in data CP_2
24/12/2005) e (in data 7/1/2009), e di essersi separati consensualmente in forza di Per_1
decreto di omologa n. 1938/2014 del 23/4/2014, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14416/2013 R.G., ne chiedevano la cessazione degli effetti civili.
Scaduto il termine perentorio del 30 ottobre 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti decidevano di divorziare congiuntamente alle condizioni riportante in ricorso, come di seguito riportate:
1
“1. I sigg.ri e dichiarando entrambi di essere Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e ad ogni provvidenza economica.
2. Gli odierni ricorrenti, volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dell'immobile sito in Palermo, località
Villa Nave, - Via Nave n. 24, costituito da:
- Appartamento sito in Palermo, Via Nave n. 24, ubicato al piano primo a destra interno tre (3), salendo la scala “C” dell'edificio “A”, composto da 5,5 vani catastali, confinante con appartamento sub 10, vano scala e appartamento di altro edificio.
- cantina individuata con il numero interno ventuno (21), confinante con cantina n. 22, corsia di manovra e cantina n. 20
- Box sito in Palermo, individuato con il numero ventuno (21), confinante con box n. 22, corsia di manovra e box. N. 20.
Detti immobili sono riportati, nel N.C.E.U. del Comune di Palermo, al foglio 149 particella 516, sub. 9, graffata con la particella 516 sub 27 (cantina), Via Nave 24, p.
1-S1, Z.C. 2, cat. A/2, cl. 7, vani 5,5, R.C. 426,08 l'appartamento e la cantina giusta denuncia di variazione del 22 ottobre 2003
n. 0486815.
Nel N.C.E.U. del Comune di Palermo risulta al foglio 149, particella 516, sub. 22, Via Nave 24,
Z.C. 2, cat. C/6, cl 6, mq, 17, R.C. 36 il box C/6, cl. 6, mq 17, R.C. 36.
I sigg.ri e dichiarano di essere proprietari del suddetto Parte_1 Controparte_1 immobile, giusta contratto di assegnazione in proprietà di alloggio cooperativo del 23 ottobre 2003 ai rogiti del Notaio di Palermo, n. 141069 Rep. e n. 13438 Rac. e trascritto in data 7 Persona_2 novembre 2003 ai nn. 45619 Reg. Gen. e 32526 Reg. Part. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e