Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 9
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1766/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente
dott.ssa Maria Angela Marchesiello - Giudice
dott. Antonio Lacatena - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. d'ordine 1766/2022,
TRA
AN NA RE (cod. fisc. [...]) con il patrocinio dell'avv.
Franco Furore;
- attrice -
E
AN GI (cod. fisc. [...]) con il patrocinio dell'avv. NA Lucia
Labombarda;
- convenuto -
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;

- interventore ex lege -
OGGETTO: Querela di falso
Conclusioni di parte attrice: “voglia Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare: stralciare le note di trattazione scritta depositate in data 14.07.2022, evidenziando la mancata comparizione in udienza del convenuto, sig. US IA e per l'effetto dichiararne la decadenza dalla proposizione di eccezioni preliminari e di merito non rilevabili d'ufficio, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., in virtù della costituzione tardiva dello stesso.
Nel merito:

1. dichiarare la falsità e per l'effetto l'inefficacia/nullità dell'atto di compravendita tra il sig.
US IA e la sig.ra DA CC, apparentemente sottoscritto dinanzi al Pubblico Ufficiale in data 2.2.2018, stante la falsità di quanto attestato dal Pubblico Ufficiale sia in ordine alla data di sottoscrizione sia della presenza personale della venditrice presso l'agenzia auto;
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2. dichiarare la falsità e per l'effetto l'inefficacia/nullità dell'atto di compravendita tra il sig. US
IA e la sig.ra DA CC, apparentemente sottoscritto dinanzi al Pubblico Ufficiale in data
2.2.2018, stante la falsità della firma della sig.ra CC DA, evidentemente apocrifa;

3. condannare parte convenuta ex art. 96 cpc al pagamento della somma che il Giudice riterrà di giustizia
e liquidata secondo equità stante l'atteggiamento processuale del convenuto;

4. condannare parte convenuta al pagamento dei compensi legali di cui lo scrivente si dichiara antistatario. In via istruttoria, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., co.2, si richiamano quali elementi e prove della falsità i seguenti elementi tutti rinvenienti dalla documentazione già versata:
a) natura apocrifa della firma apposta in calce all'atto di compravendita del 2.2.2018 rilasciato in copia autentica dagli uffici ACI, in alcun modo attribuibile alla defunta sig.ra DA CC, come si evince ictu oculi attraverso la semplice comparazione della suddetta sottoscrizione con quella effettivamente apposta dalla medesima sig.ra DA CC sul documento di identità, la cui copia di deposita agli atti, oltre che sulla ulteriore documentazione che ci si riserva di depositare in prosieguo (cfr.: Cass., Sez.
II, 26.11.1988, n. 6383;
Cass., Sez. II, 11.8.1990, n. 80230);

b) mancata comparizione della sig.ra DA CC presso l'agenzia pratiche auto sede dello Sportello
Telematico dell'Automobilista sita in Foggia alla via Alberto Testi, n. 6, alla data di asserita conclusione della compravendita del 2.2.2018, alle ore 17.51, in considerazione delle gravissime condizioni di salute in cui versava (condizioni cliniche generali scadenti e comorbilità;
presenza di SNG, nutrizione parenterale, stato comatoso, non risvegliabile agli stimoli verbali), tale da risultare totalmente invalidata sotto il profilo fisico e psichico, con conseguente privazione di qualsiasi capacità volitiva e di autodeterminazione, ai fini della stipulazione di qualsiasi compravendita, oltre che della stessa capacità di deambulazione;
il tutto come documentato dalle cartelle cliniche in atti, rilasciate dagli Ospedali
Riuniti di Foggia, struttura presso cui la de cuius era degente il giorno stesso dell'asserita compravendita
e ove è deceduta dopo pochissime ore dalla presunta apposizione della suddetta firma.
Sempre in via istruttoria, ove necessario si chiede ai sensi dell'art. 224 c.p.c., che venga ordinato presso i competenti uffici dell'ACI di Foggia il sequestro del documento impugnato di falso (atto di compravendita del 2.2.2018 asseritamente perfezionato tra i sig.ri US IA e DA CC con conseguente redazione del relativo processo verbale ed all'esito disporre CTU grafologica.
Con ogni più ampia riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori in relazione al comportamento processuale del convenuto, fatta salva ogni altra produzione, nonché di attivare apposite iniziative cautelari volte alla conservazione del bene mobile in oggetto, nelle more della definizione del presente giudizio”.
*****
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, respinta e reietta ogni avversa istanza e richiesta: In via preliminare e in diritto.
- accogliere l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto effettuata sulla pec professionale del convenuto. E' per vero, difatti, che la notifica al professionista di atti giudiziari pagina 2 di 7
effettuata a mezzo PEC è nulla se riguarda fatti e/o atti estranei alla professione del destinatario. Si segnala, al riguardo, l'ordinanza dello 07.07.2021 pronunciata dal Tribunale di Bologna “…Omissis… osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente…Omissis”.
- accogliere l'eccezione di inammissibilità della querela per mancanza
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