Trib. Modena, sentenza 01/01/2025, n. 2
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Testo completo
R.G. 825/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 825/2022
tra
NO ST, (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Vitali,
con domicilio eletto in Firenze, via Bellini, n. 63
RICORRENTE
e
LATIFOGLIA S.R.L., (C.F. 01795060241), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Visintin, con domicilio eletto in Modena, via Vellani
Marchi, n. 80
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 26.9.2022, RU ST ha convenuto in giudizio
la società TI s.r.l. (di seguito solo “TI”) per sentire accogliere le seguenti
conclusioni: «A) accertare e dichiarare la prestazione di lavoro personale quale agente di
TI s.r.l. per la Toscana del Dr. RU ST da gennaio 2017 a novembre 2020;
B) per
1 l'effetto di quanto accertato e dichiarato sub A), condannare TI s.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Dr. RU ST della provvigione
maturata corrispondente a € 16.371,26, oltre le provvigioni maturate e da maturare durante il
periodo di preavviso, oltre indennità fine rapporto e all'indennità di creazione del portafoglio
clienti, da determinarsi in via equitativa o della diversa somma che, a seguito di espletanda
istruttoria, risulterà dovuta, a titolo di indennità di fine rapporto e creazione portafoglio clienti
e mancato preavviso;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione
del diritto fino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.
In ogni caso, condannare TI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal Dr. RU ST
nell'ammontare che il Giudice riterrà equo e di giustizia, a seguito di espletanda istruttoria.
Con condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c. e risarcimento del danno da determinarsi anche d'ufficio
con sentenza».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) per quanto indicato in narrativa, di avere
iniziato un rapporto di collaborazione commerciale (procacciatore di affari/agente del marchio
aziendale “Foglia d'oro”) con la resistente a decorrere dal 7.2.2017;
2) di avere iniziato, per
l'effetto, a svolgere l'attività promozionale in tutta la Regione Toscana, contribuendo così a far
conoscere il prodotto all'interno di tale Regione;
3) di avere intensificato la propria attività nel
corso dell'anno 2018, tanto da avere iniziato nel marzo 2018 un'importante trattativa, sfociata
poi nel medesimo anno nella conclusione del contratto con il cliente Roma-Trevi;
4) di avere,
per l'effetto, maturato compensi provvigionali in misura paria € 16.371,26;
5) di avere
sottoscritto in data 20.2.2019 con la resistente un formale contratto di agenzia;
6) di avere
incrementato, grazie al proprio operato, il volume di affari e il portafoglio clienti della
preponente;
7) l'avvenuto recesso da parte della preponente dal contratto di agenzia nel corso
2
dell'anno 2020;
8) di non avere ricevuto il compenso provvigionale maturato in relazione
all'affare Roma-Trevi.
Nel lamentare l'illegittimità dell'operato della resistente/preponente, nell'agire così per la
condanna di costei al pagamento dei compensi provvigionali maturati e delle terminative di fine
rapporto, nell'agire per il ristoro del danno patito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato
conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
del proprio operato, nel contestare specificamente la prospettazione avversaria, nell'escludere la
sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e disattesa ogni avversaria
eccezione:
- in via principale nel merito: rigettare ogni domanda proposta dal ricorrente in quanto
infondata, in fatto ed in diritto, oltrecchè indimostrata ovvero, accertata e dichiarata la
legittimità del recesso esercitato dalla società LATIFOGLIA Srl, accertato e dichiarato il
rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti ed applicabili al caso di specie per
tutti i motivi meglio precisati in
narrativa, accertata e dichiarata la mancata maturazione di somme a titolo di provvigione oltre
a quelle già liquidate, accertato e dichiarato il mancato apporto di clientela e/o che l'attività
dell'agente non è stata comunque idonea a sviluppare sensibilmente gli affari della Preponente
nella zona di riferimento, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare ogni qualsivoglia richiesta
avversaria risarcitoria e/o di condanna al pagamento delle asserite provvigioni non corrisposte
oltrecchè delle invocate indennità di fine rapporto, creazione portafoglio clienti/meritocratica e
di mancato preavviso in quanto tutte domande infondate, indimostrate, mal poste, conseguenti
a conteggi erroneamente formulati ovvero attivate nei confronti di soggetto carente di
legittimazione passiva. Spese legali interamente rifuse.
3 - In subordine, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle
domande avversarie, stante la disponibilità di TI Srl ad una composizione della lite,
apertamente manifestata durante la fase stragiudiziale, Voglia l'Ill.mo Giudicante, valutata
positivamente la condotta dell'odierna resistente, compensare le spese di lite.
- Con un pronunciamento ex art. 96 cpc qualora il Giudicante lo ritenesse opportuno.».
Nel corso del processo, per quanto indicato nelle motivate ordinanze, non sono state accolte le
plurime istanze formulate da parte ricorrente ai sensi del disposto degli artt. 423 e 186 bis c.p.c.
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, la causa è stata inizialmente
istruita mediante acquisizione di documentazione, nei termini indicati con ordinanza del
14.10.2023.
Successivamente, si è proceduto all'istruzione della causa mediante esperimento di CTU, in
base al quesito formulato con ordinanza del 8.2.2024.
Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per
la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha, innanzitutto, ad
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 825/2022
tra
NO ST, (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Vitali,
con domicilio eletto in Firenze, via Bellini, n. 63
RICORRENTE
e
LATIFOGLIA S.R.L., (C.F. 01795060241), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Visintin, con domicilio eletto in Modena, via Vellani
Marchi, n. 80
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 26.9.2022, RU ST ha convenuto in giudizio
la società TI s.r.l. (di seguito solo “TI”) per sentire accogliere le seguenti
conclusioni: «A) accertare e dichiarare la prestazione di lavoro personale quale agente di
TI s.r.l. per la Toscana del Dr. RU ST da gennaio 2017 a novembre 2020;
B) per
1 l'effetto di quanto accertato e dichiarato sub A), condannare TI s.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Dr. RU ST della provvigione
maturata corrispondente a € 16.371,26, oltre le provvigioni maturate e da maturare durante il
periodo di preavviso, oltre indennità fine rapporto e all'indennità di creazione del portafoglio
clienti, da determinarsi in via equitativa o della diversa somma che, a seguito di espletanda
istruttoria, risulterà dovuta, a titolo di indennità di fine rapporto e creazione portafoglio clienti
e mancato preavviso;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione
del diritto fino all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.
In ogni caso, condannare TI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal Dr. RU ST
nell'ammontare che il Giudice riterrà equo e di giustizia, a seguito di espletanda istruttoria.
Con condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c. e risarcimento del danno da determinarsi anche d'ufficio
con sentenza».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) per quanto indicato in narrativa, di avere
iniziato un rapporto di collaborazione commerciale (procacciatore di affari/agente del marchio
aziendale “Foglia d'oro”) con la resistente a decorrere dal 7.2.2017;
2) di avere iniziato, per
l'effetto, a svolgere l'attività promozionale in tutta la Regione Toscana, contribuendo così a far
conoscere il prodotto all'interno di tale Regione;
3) di avere intensificato la propria attività nel
corso dell'anno 2018, tanto da avere iniziato nel marzo 2018 un'importante trattativa, sfociata
poi nel medesimo anno nella conclusione del contratto con il cliente Roma-Trevi;
4) di avere,
per l'effetto, maturato compensi provvigionali in misura paria € 16.371,26;
5) di avere
sottoscritto in data 20.2.2019 con la resistente un formale contratto di agenzia;
6) di avere
incrementato, grazie al proprio operato, il volume di affari e il portafoglio clienti della
preponente;
7) l'avvenuto recesso da parte della preponente dal contratto di agenzia nel corso
2
dell'anno 2020;
8) di non avere ricevuto il compenso provvigionale maturato in relazione
all'affare Roma-Trevi.
Nel lamentare l'illegittimità dell'operato della resistente/preponente, nell'agire così per la
condanna di costei al pagamento dei compensi provvigionali maturati e delle terminative di fine
rapporto, nell'agire per il ristoro del danno patito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato
conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
del proprio operato, nel contestare specificamente la prospettazione avversaria, nell'escludere la
sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e disattesa ogni avversaria
eccezione:
- in via principale nel merito: rigettare ogni domanda proposta dal ricorrente in quanto
infondata, in fatto ed in diritto, oltrecchè indimostrata ovvero, accertata e dichiarata la
legittimità del recesso esercitato dalla società LATIFOGLIA Srl, accertato e dichiarato il
rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti ed applicabili al caso di specie per
tutti i motivi meglio precisati in
narrativa, accertata e dichiarata la mancata maturazione di somme a titolo di provvigione oltre
a quelle già liquidate, accertato e dichiarato il mancato apporto di clientela e/o che l'attività
dell'agente non è stata comunque idonea a sviluppare sensibilmente gli affari della Preponente
nella zona di riferimento, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare ogni qualsivoglia richiesta
avversaria risarcitoria e/o di condanna al pagamento delle asserite provvigioni non corrisposte
oltrecchè delle invocate indennità di fine rapporto, creazione portafoglio clienti/meritocratica e
di mancato preavviso in quanto tutte domande infondate, indimostrate, mal poste, conseguenti
a conteggi erroneamente formulati ovvero attivate nei confronti di soggetto carente di
legittimazione passiva. Spese legali interamente rifuse.
3 - In subordine, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle
domande avversarie, stante la disponibilità di TI Srl ad una composizione della lite,
apertamente manifestata durante la fase stragiudiziale, Voglia l'Ill.mo Giudicante, valutata
positivamente la condotta dell'odierna resistente, compensare le spese di lite.
- Con un pronunciamento ex art. 96 cpc qualora il Giudicante lo ritenesse opportuno.».
Nel corso del processo, per quanto indicato nelle motivate ordinanze, non sono state accolte le
plurime istanze formulate da parte ricorrente ai sensi del disposto degli artt. 423 e 186 bis c.p.c.
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, la causa è stata inizialmente
istruita mediante acquisizione di documentazione, nei termini indicati con ordinanza del
14.10.2023.
Successivamente, si è proceduto all'istruzione della causa mediante esperimento di CTU, in
base al quesito formulato con ordinanza del 8.2.2024.
Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per
la pronuncia della presente sentenza.
*
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