Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/12/2024, n. 1042
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Testo completo
n. 944/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott.ssa Teodora GODINI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 944/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 dicembre 2024 e promossa da:
- C.F. - nata a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente in Lamezia Terme, in Via Piave n. 57, presso lo studio dell'avv. Maria
BONADDIO - C.F. – che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2
-parte ricorrente-
CONTRO
– C.F. - nato a [...] – ora Lamezia Terme - il 26.07.1965, CP_1 C.F._3 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via E. Gagliardi, 76, Vibo Valentia, presso lo studio dell'avv. Giusi FANELLI – C.F. - che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._4 alle liti in atti;
-parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 9 settembre 2024, la sig.ra , agendo nei Parte_1 riguardi del sig. già meglio generalizzato in atti, premetteva di aver avuto una relazione CP_1
1 Per_ sentimentale con lo stesso, da cui era nata una bambina, a nome , in data 24 giugno 2014 – allo stato, dunque, ancora minorenne;
che, la minore viveva insieme alla madre e ad un'altra sorella non germana;
che, con Ordinanza n. 10763/2015, emessa del Tribunale di Lamezia Terme in data 17 novembre 2015, era stato disciplinato il diritto al mantenimento e di visita della minore da parte del padre;
in particolare – con riguardo alle statuizioni economiche – era stato all'epoca previsto un assegno di mantenimento a carico del sig. CP_1 pari ad euro 250,00 mensili, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
che, dal 2015, il padre non aveva rispettato il regime di visita previsto dal Tribunale, pretendendo di vedere la FI anche nei giorni non previsti;
che il padre versava l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, senza però mai aver versato
l'aumento annuale già indicato nel decreto del 2015;
che le esigenze della minore si erano incrementate, a causa della crescita fisiologica della stessa;
che, il sig. svolgeva la professione di Vigile del Fuoco e CP_1 che i suoi oneri economici erano diminuiti a far data dalla precedente pronuncia del Tribunale;
che la sig.ra
era disoccupata e percepiva il reddito di inclusione. Pt_1
Tutto quanto premesso, la stessa chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme - in riforma del precedente decreto
- di:
- disporre l'affidamento congiunto, con collocazione di presso la casa materna, con Per_2
possibilità per il padre di prenderla e tenerla con sé il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 18:00, a settimane alterne i fini settimana dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica, nelle festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre e la madre rispettivamente il periodo dal 23.12 dalle ore 09:00 al 30.12 ore 09:00, ovvero dal
30.12 ore 09:00 al 06.01 ore 20:00, mentre per le festività della Santa Pasqua la minore Per_1 trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore
09:00 del mattino alle ore 20:00 del medesimo giorno;
le vacanze estive saranno trascorso con il padre per 15 giorni consecutivi nel solo mese di agosto dall'1.08 al 15.08 ovvero dal 16.08 al 31.08, Per_ e sarà sempre il padre a doverla prendere e riportare presso la casa materna;
la minore trascorrerà la festa del papà e della mamma, così come ogni loro compleanno, con pernotto presso il genitore che festeggia, a prescindere dai giorni ordinari del diritto di visita che soccomberanno rispetto a queste feste particolari di ciascun genitore, oltre a tutto quanto indicato nel piano genitoriale allegato;
- il padre verserà 400,00 euro mensili a titolo di mantenimento, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in cui vanno ricomprese le spese per visite mediche, per saggi di fine anno ed attività agonistica sportiva, costi odontoiatrici e dentistici, per occhiali da vista e da sole, mezzi di trasporto personali (tipo scooter, microcar, biciclette, monopattini, ecc.), patente di guida, gite scolastiche, vacanze studio all'estero, feste di compleanno dei 18 anni, spese studi universitari ovvero per corsi di formazione lavoro, corsi per
2 attività di formazione e studio di livello superiore post universitario, e per qualsiasi altra necessità non rientrante nelle spese ordinarie.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente, CP_1 in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva:
- che, la sig.ra svolgeva da sempre attività di lavoro domestico e percepiva il reddito di Pt_1
inclusione;
- che, il sig. non aveva terminato di pagare il mutuo e – quindi - i suoi oneri economici non erano CP_1
diminuiti a far data dall'Ordinanza del 2015 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme;
- che, il sig. non aveva rispettato il regime di visita disposta dalla suddetta Ordinanza per CP_1 esigenze imputabili esclusivamente alla ricorrente, impegnata a fini lavorativi, necessitando – dunque
- di qualcuno che si occupasse della FI;
- che, dopo un diverbio tra le parti avvenuto in data 31 marzo 2024, la sig. aveva deciso di Pt_1
ripristinare, in modo puntuale, il regime di visita previsto dal Tribunale;
- che, il sig. si era successivamente sposato con la sig.ra , dalla cui unione CP_1 CP_2
erano nati due figli, (33 anni) e (30 anni), entrambi – dunque – allo stato ampiamente Per_3 Per_4 maggiorenni;
- che ripristinare gli orari stabiliti in sede giudiziaria avrebbe significato assoggettare la minore ad un cambiamento emotivo;
- che, nonostante la FI fosse frutto di una unione extraconiugale, sia la moglie Per_1 CP_2
che sia i figli e si occupavano ugualmente amorevolmente di lei;
[...] Per_3 Per_4
- che, la capacità economica del resistente aveva subito un cambiamento in peius rispetto al 2015, in quanto - in seguito ad un delicato intervento chirurgico - egli aveva smesso di svolgere servizio operativo, per svolgere, come nuova occupazione, esclusivamente quello di operatore di centralino, con conseguente riduzione dello stipendio, essendo venuta meno l'indennità di rischio.
Per effetto di ciò, chiedeva, dunque:
- rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposto dalla ricorrente, riformulando gli orari di visita del padre con quelli mantenuti nel corso degli ultimi 10 anni, al fine di non arrecare alcun disagio psicologico alla minore, ovvero mantenendo in via prevalente l'affido della minore al sig. CP_1 dall'uscita di scuola di ogni venerdì all'orario di ingresso di ogni lunedì, salvo una diversa esigenza della minore e della mamma sig.ra quando vorranno trascorrere il fine settimana insieme;
Pt_1
- in via subordinata, rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposto dalla ricorrente,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott.ssa Teodora GODINI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 944/2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 dicembre 2024 e promossa da:
- C.F. - nata a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente in Lamezia Terme, in Via Piave n. 57, presso lo studio dell'avv. Maria
BONADDIO - C.F. – che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
C.F._2
-parte ricorrente-
CONTRO
– C.F. - nato a [...] – ora Lamezia Terme - il 26.07.1965, CP_1 C.F._3 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via E. Gagliardi, 76, Vibo Valentia, presso lo studio dell'avv. Giusi FANELLI – C.F. - che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._4 alle liti in atti;
-parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 9 settembre 2024, la sig.ra , agendo nei Parte_1 riguardi del sig. già meglio generalizzato in atti, premetteva di aver avuto una relazione CP_1
1 Per_ sentimentale con lo stesso, da cui era nata una bambina, a nome , in data 24 giugno 2014 – allo stato, dunque, ancora minorenne;
che, la minore viveva insieme alla madre e ad un'altra sorella non germana;
che, con Ordinanza n. 10763/2015, emessa del Tribunale di Lamezia Terme in data 17 novembre 2015, era stato disciplinato il diritto al mantenimento e di visita della minore da parte del padre;
in particolare – con riguardo alle statuizioni economiche – era stato all'epoca previsto un assegno di mantenimento a carico del sig. CP_1 pari ad euro 250,00 mensili, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie;
che, dal 2015, il padre non aveva rispettato il regime di visita previsto dal Tribunale, pretendendo di vedere la FI anche nei giorni non previsti;
che il padre versava l'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, senza però mai aver versato
l'aumento annuale già indicato nel decreto del 2015;
che le esigenze della minore si erano incrementate, a causa della crescita fisiologica della stessa;
che, il sig. svolgeva la professione di Vigile del Fuoco e CP_1 che i suoi oneri economici erano diminuiti a far data dalla precedente pronuncia del Tribunale;
che la sig.ra
era disoccupata e percepiva il reddito di inclusione. Pt_1
Tutto quanto premesso, la stessa chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme - in riforma del precedente decreto
- di:
- disporre l'affidamento congiunto, con collocazione di presso la casa materna, con Per_2
possibilità per il padre di prenderla e tenerla con sé il lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 18:00, a settimane alterne i fini settimana dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica, nelle festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre e la madre rispettivamente il periodo dal 23.12 dalle ore 09:00 al 30.12 ore 09:00, ovvero dal
30.12 ore 09:00 al 06.01 ore 20:00, mentre per le festività della Santa Pasqua la minore Per_1 trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore
09:00 del mattino alle ore 20:00 del medesimo giorno;
le vacanze estive saranno trascorso con il padre per 15 giorni consecutivi nel solo mese di agosto dall'1.08 al 15.08 ovvero dal 16.08 al 31.08, Per_ e sarà sempre il padre a doverla prendere e riportare presso la casa materna;
la minore trascorrerà la festa del papà e della mamma, così come ogni loro compleanno, con pernotto presso il genitore che festeggia, a prescindere dai giorni ordinari del diritto di visita che soccomberanno rispetto a queste feste particolari di ciascun genitore, oltre a tutto quanto indicato nel piano genitoriale allegato;
- il padre verserà 400,00 euro mensili a titolo di mantenimento, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, in cui vanno ricomprese le spese per visite mediche, per saggi di fine anno ed attività agonistica sportiva, costi odontoiatrici e dentistici, per occhiali da vista e da sole, mezzi di trasporto personali (tipo scooter, microcar, biciclette, monopattini, ecc.), patente di guida, gite scolastiche, vacanze studio all'estero, feste di compleanno dei 18 anni, spese studi universitari ovvero per corsi di formazione lavoro, corsi per
2 attività di formazione e studio di livello superiore post universitario, e per qualsiasi altra necessità non rientrante nelle spese ordinarie.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva il rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente, CP_1 in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva:
- che, la sig.ra svolgeva da sempre attività di lavoro domestico e percepiva il reddito di Pt_1
inclusione;
- che, il sig. non aveva terminato di pagare il mutuo e – quindi - i suoi oneri economici non erano CP_1
diminuiti a far data dall'Ordinanza del 2015 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme;
- che, il sig. non aveva rispettato il regime di visita disposta dalla suddetta Ordinanza per CP_1 esigenze imputabili esclusivamente alla ricorrente, impegnata a fini lavorativi, necessitando – dunque
- di qualcuno che si occupasse della FI;
- che, dopo un diverbio tra le parti avvenuto in data 31 marzo 2024, la sig. aveva deciso di Pt_1
ripristinare, in modo puntuale, il regime di visita previsto dal Tribunale;
- che, il sig. si era successivamente sposato con la sig.ra , dalla cui unione CP_1 CP_2
erano nati due figli, (33 anni) e (30 anni), entrambi – dunque – allo stato ampiamente Per_3 Per_4 maggiorenni;
- che ripristinare gli orari stabiliti in sede giudiziaria avrebbe significato assoggettare la minore ad un cambiamento emotivo;
- che, nonostante la FI fosse frutto di una unione extraconiugale, sia la moglie Per_1 CP_2
che sia i figli e si occupavano ugualmente amorevolmente di lei;
[...] Per_3 Per_4
- che, la capacità economica del resistente aveva subito un cambiamento in peius rispetto al 2015, in quanto - in seguito ad un delicato intervento chirurgico - egli aveva smesso di svolgere servizio operativo, per svolgere, come nuova occupazione, esclusivamente quello di operatore di centralino, con conseguente riduzione dello stipendio, essendo venuta meno l'indennità di rischio.
Per effetto di ciò, chiedeva, dunque:
- rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposto dalla ricorrente, riformulando gli orari di visita del padre con quelli mantenuti nel corso degli ultimi 10 anni, al fine di non arrecare alcun disagio psicologico alla minore, ovvero mantenendo in via prevalente l'affido della minore al sig. CP_1 dall'uscita di scuola di ogni venerdì all'orario di ingresso di ogni lunedì, salvo una diversa esigenza della minore e della mamma sig.ra quando vorranno trascorrere il fine settimana insieme;
Pt_1
- in via subordinata, rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento proposto dalla ricorrente,
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