Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 652

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 652
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 652
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2867/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRIOLA Parte_1 C.F._1
NUNZIATA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIAGINI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:


- e hanno contratto matrimonio civile in data 28/12/2015;
Parte_1 Controparte_1
dall'unione è nata la figlia (in data 31/07/2016), minore e non Persona_1
autosufficiente dal punto di vista economico;

- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28/06/2024 e contenente l'indicazione
delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi
hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. nato a [...]_1
(MO), il 31.10.1974, C.F. , cittadinanza italiana, residente in [...]di C.F._1
DE (MO), Viale Vittorio Veneto n. 13 e Sig.ra , nata a Carpi (MO), in [...]
data 02.10.1980, C.F. , cittadinanza italiana, residente in [...]di C.F._2
DE (MO), Viale Vittorio Veneto n. 13 (matrimonio contratto con rito civile in Carpi (MO)
in data 28.12.2015, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni,
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carpi (MO) al n. 216, serie C, parte 2,
dell'anno 2015.

2. Modalità di affidamento della prole.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la c.d. responsabilità genitoriale sulla figlia,
la quale sarà, quindi, affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con
collocazione presso la madre. I genitori avranno, quindi, cura di assisterla ed educarla
secondo un unico e concorde progetto educativo, concordando altresì tra di loro le decisioni
più importanti nell'interesse della figlia stessa, collaborando perché possa Per_1
crescere serena, nell'ambiente socio-culturale abituale, godendo della presenza e
dell'assistenza morale e psicologica di entrambi i genitori e delle loro rispettive famiglie di
origine. I ricorrenti danno atto di esser d'accordo a che prosegua gli Per_1
insegnamenti di religione cattolica e prenda quindi i sacramenti.
I Sigg.ri e , essendosi rivolti, di recente, al Dott. Parte_1 Controparte_1 [...]
per un percorso di sostegno alla genitorialità ed essendo stati proficui tali incontri, CP_2
si impegnano, sin da ora, a mantenere il predetto Professionista quale eventuale punto di
riferimento anche per il futuro.

3. Residenza ed assegnazione casa familiare.
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, con obbligo del mutuo rispetto, con
possibilità di fissare liberamente la propria residenza e con onere, sino al raggiungimento
della maggiore età di , di comunicare ogni eventuale modifica. Per_1
La casa familiare, con annessa autorimessa pertinenziale, sita in Viale Vittorio Veneto, Novi
di DE (al Catasto: Foglio 26, mappale 103, subb. 2 e 3) viene assegnata alla Sig.ra
con la quale abita ed ha la propria residenza anagrafica. Controparte_1 Per_1
Gli arredi della casa ivi rimarranno, salvo lo studio del Sig. il quale ha già Pt_1
provveduto a trasferirlo altrove. Si precisa, inoltre, che sono di proprietà del Sig. , in Pt_1
quanto acquistati prima del matrimonio, i seguenti beni: camera da letto completa;
studio
(già ritirato);
tavolo circolare in vetro (salone al primo piano);
poltrona (sala al primo
piano);
tavolo e sedie (sala al piano terra).
La Sig.ra perciò, dovrà provvedere a eseguire la volturazione di tutte le bollette / CP_1
utenze / tasse per servizi pubblici locali / etc., intestandole alla sua persona in quanto unica
fruitrice del bene immobile.
Tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile e quelle di conduzione resteranno a
carico della Sig.ra in quanto soggetto occupante dello stesso, mentre quelle CP_1
straordinarie saranno sostenute al 50% dal padre in quanto cointestatario del bene. Per
risolvere eventuali dubbi interpretativi circa la natura ordinaria o straordinaria della spesa
le parti intendono richiamarsi per analogia, ora per allora, alle regole in materia di locazione
per il riparto spese fra proprietario e conduttore e in particolar modo alle Tabelle
Confedilizia – Sunia, laddove la posizione della sig.ra sarà equiparata per analogia CP_1
a quella del conduttore. I Sigg.ri e convengono, sin da Parte_1 Controparte_1
ora, che le eventuali spese di manutenzione straordinaria, le ditte esecutrici dei lavori nonché
i preventivi di spesa dovranno essere preventivamente concordati tra loro.

4. Diritto di visita in favore della prole.
I genitori concordano di osservare il seguente calendario di visita: il sig. potrà Pt_1
vedere e
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