Trib. Mantova, sentenza 18/01/2024, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 18/01/2024, n. 16
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 16
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

Tribunale di MA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 334/2023
Oggi 18/01/2024 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per IO AN + 3 , l'avv. Lo FIEGO , e i ricorrenti avv. Ferrari Lucilla , avv. AN IO , avv. Maccari Enrico personalmente
Per CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, l'avv.to
NOVI LAURA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pag. 1
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
IL GIUDICE
Simona Gerola
pag. 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 334/2023 promossa da:
IO AN, IL RA, IO SI e EN AR difesi e rappresentati dall'avv. Matelda Lo Fiego,
RICORRENTI contro

CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Laura Novi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, così giudicare:
I. Nel merito:
a. accertare e dichiarare, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. 30/9/1982, statuendone, incidenter tantum, l'illegittimità, che i redditi pensionabili degli avvocati IO AN,
IL RA, IO SI e EN AR per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici
ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità;

b. condannare la Cassa Nazionale di Previdenza Forense , a riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto agli avvocati:
IO AN a partire dal 1/6/2010;

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IL RA a partire dal 1//3//2019;

IO SI a partire dal 1//2//2008;

EN AR a partire dal 1//9//2018;
nella misura mensile di:
− IO AN, €5.983,93 fino alla data del 31//12//2023;

− IL RA € 5.240,10 fino alla data del 31/12/2023;

− IO SI € 6.365,84 fino alla data del 31/12//2023;

− EN AR € 5.790,55 fino alla data del 31/12/2023;

e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati per gli avvocati:
− IO AN a partire dal 1//10//2012 al 31//12//2023 nella misura di €. 143.804,30;

− IL RA a partire dal 1//3//2019 al 31//12//2023 nella misura di €. 41.449,00;

− IO SI a partire dal 1//10//2012 al 31//12//2023 nella misura di €. 137.455,78;

− EN AR a partire dal 1//9//2018 al 31//12//2023 nella misura di €. 63.567,96;

o, in entrambi i casi, nella misura diversa che dovesse risultare dall'istruttoria della causa, oltre gli
ulteriori ratei fino al momento dell'effettivo pagamento, oltre gli interessi.
Per la convenuta
IN VIA PRELIMINARE,
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione (come precisato al cpv. 02 di questa memoria) del diritto dei ricorrenti avv.ti Antonio Bianchi e Sergio Genovesi di chiedere ed ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità, e per l'effetto rigettare le domande di riliquidazione;

➢ IN VIA PRINCIPALE
- rigettare tutte le domande di rideterminazione dell'ammontare del trattamento pensionistico perché infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.
➢ IN VIA RICONVENZIONALE, come da istanza ex art. 418 c.p.c. in calce, nell'ipotesi in cui dovessero essere accolte le domande di rivalutazione dei redditi pensionabili, con le modalità e la decorrenza ex adverso indicate,
- in via principale, accertare, per tutto quanto esposto in narrativa, che nei riguardi dei ricorrenti, per gli anni precedenti il 2001, la liquidazione del trattamento pensionistico deve essere conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione integrale e, quindi, dichiarare
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inefficaci, ai fini pensionistici, i contributi versati dal 2001 all'anno di ammissione a trattamento pensionistico e per i quali sia stata dichiarata l'intervenuta prescrizione, con conseguente ricalcolo dell'emolumento pensionistico e per l'effetto: 1) condannare i ricorrenti alla restituzione, in favore della Cassa Forense, dell'indebito percepito in forza del ricalcolo relativo alle annualità dal 2001 all'anno di ammissione al trattamento pensionistico, o dal diverso periodo determinato in corso di causa, 2) condannare i ricorrenti al pagamento, sempre in favore della Cassa Forense, delle differenze contributive, per le quali non sia dichiarata l'intervenuta prescrizione, dovute in conseguenza della rivalutazione del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo, con ricalcolo dell'emolumento pensionistico, come precisato nei cpv. 04 e 05 della presente memoria, conteggiando sulle somme dovute (e non prescritte) alla Cassa anche gli interessi e la rivalutazione;

- in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse operante il disposto di cui all'art. 1 del Regolamento della Cassa Forense del 16.12.2005 accertare e dichiarare che per gli anni dal 1982 fino all'ammissione a trattamento pensionistico (per i quali sia dichiarata
l'intervenuta prescrizione), la liquidazione del trattamento pensionistico nei riguardi di tutti i ricorrenti deve essere conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente versata la contribuzione, come esposto nella presente memoria, conteggiando sulle somme dovute alla Cassa anche gli interessi e la rivalutazione;

- compensare quanto risulti dall'accertamento e dalle domande di condanna con le somme di cui la
Cassa Forense dovesse risultare debitrice, in virtù dell'accoglimento delle domande degli stessi e per
l'effetto quantificare la diversa somma;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2023 IO AN, IL RA, IO
SI e EN AR convenivano avanti al Tribunale di MA la CASSA
NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
I ricorrenti, pensionati a carico della Cassa convenuta, sostengono , in estrema sintesi, che questa , nel determinare l'ammontare della pensione loro spettante , ha applicato erroneamente quanto prescritto dalla L. 576/80 circa l'adeguamento al costo della vita determinato dall'istat dei redditi pensionabili entro il tetto massimo.
Premesso che le richieste di riliquidazione inoltrate alla Cassa nel gennaio 2022 non avevano avuto esito positivo , hanno agito in giudizio per riliquidazione della propria pensione e per la condanna della Cassa convenuta all'erogazione dei ratei differenziali spettanti, per gli importi specificamente indicati nell'atto introduttivo in relazione alla loro singola posizione .
Costituendosi in giudizio la Cassa ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione decennale
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dei diritti azionati dagli avv. Bianchi e Genovesi
Nel merito , ha negato fondatezza alle pretese dei ricorrenti, sostenendo di avere fatto applicazione di quanto previsto nel DM 30.9.1982 adottato in conformità alle previsioni dell'art. 16 della L.
576/80, applicando - sia per le pensioni che per il limite di reddito stabilito- la rivalutazione a far data dall'1.1.1983 con riferimento, quanto alla prima applicazione, al tasso medio istat relativo alla svalutazione 1981 rispetto al 1980.
Il procuratore della resistente, ha formulato a sua volta domande riconvenzionali subordinate all'accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie, sostenendo che laddove la Cassa avesse errato nel determinare i redditi pensionabili ne sarebbero conseguite omissioni contributive a carico dei ricorrenti, tali da precludere il diritto alla pensione per gli anni oggetto di scopertura o comunque da fondare il diritto al versamento a favore della Cassa stessa dei contributi omessi e non prescritti.
Nel corso della prima udienza , su richiesta congiunta delle parti, questo giudice ha concesso termine per formulare conteggi “condivisi” che sono poi stati effettivamente depositati dalle parti ricorrenti con nota 19.12.2023 .
La causa quindi, istruita sulla documentazione allegata agli atti introduttivi e prodotta in corso di causa, all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è in gran parte fondato .
La questione di cui è causa attiene alla quantificazione della pensione di vecchiaia spettante ai ricorrenti, che vi hanno acceduto in diverse date , tra il 2008 ed il 2019 , ossia l'avv. Bianchi con decorrenza 1.6.2010, l'avv. Ferrari con decorrenza 1.3.19, l'avv. Genovesi con decorrenza 1.2.2008 e infine l'avv. Maccari con decorrenza 1.9.18.
Andrà preliminarmente rilevato che l'eccezione di prescrizione formulata dalla Cassa convenuta riguardo agli avv. Bianchi e Genovesi è fondata unicamente in relazione ai ratei
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