Trib. Torino, sentenza 15/05/2024, n. 1271
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Testo completo
RGL 7831/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico M N ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7831/23 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
R C
parte ricorrente C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari A M R, T R parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 15 maggio 2024
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I In linea di fatto, i fatti allegati da parte ricorrente non sono contestati dalla convenuta costituita e, pertanto, sono da ritenere accertati, ex art. 115, comma 1, cpc, i seguenti fatti costitutivi: a. il periodo di tempo nel corso del quale parte ricorrente ha prestato la propria attività in forza di
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contratti a tempo determinato (in particolare la ricorrente allega di aver avuto incarichi a tempo Org determinato per gli dal 2012/13 al 2023/2024);
b. la tipologia degli i ichi di supplenza vale a dire docente incaricato annuale per l'insegnamento della religione cattolica1.
II In linea di diritto, si osserva che:
1. la presente controversia è riconducibile al fenomeno della reiterazione dei contratti a termine conclusi nell'ambito della pubblica istruzione, con specifico riferimento ai docenti di religione cattolica;
2. sotto il profilo normativo sono rilevanti: 2.1.) l'art. 309 dlgs 297/94 secondo il quale Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano … I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti;
2.2.) l'art. 3, comma 10, lg 186/03 che ha previsto che Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio;
3. la contrattazione collettiva, a partire dal CCNL 1994/97 (cfr. art. 47, commi 6 e 7), ha precisato che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del d.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge;
4. la giurisprudenza2 ha affermato nell'affrontare la questione delle rinnovo automatico dell'incarico agli insegnati di religione cattolica non appartenenti ai ruoli del e la compatibilità CP_1 con la normativa eurounitaria che impone a quella nazionale di adottare un sistema atto a prevenire e sanzionare gli abusi al ricorso reiterato al contratto a tempo determinato, ha richiamato i principi espressi dalla CGUE nella sentenza del 13 gennaio 2022, YT e altri, che ha riconosciuto come nel settore dell'insegnamento della religione