Trib. Napoli, sentenza 07/03/2024, n. 2694

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 07/03/2024, n. 2694
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2694
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al N. 22446/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in deci- sione all'udienza del 29.11.2023, con fissazione dei termini previsti dall' art.190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto in data 19.02.2024
TRA
FACH S.R.L. (P.IVA. 07727821212), in persona del legale rappresentante p.t., FA-
CH OR (C.F. [...]), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Domenico Iodice, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-OPPONENTI-
e
GR OR (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
Napoli, al Viale Gramsci 17/B, presso lo studio dell'avv. Riccardo Maria Raimondi, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti
-OPPOSTO -
Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni (cod. 144999). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 13.07.2022, il sig. GI RI, esponeva: che GI RI, concedeva in locazione ad uso diverso, a CH SR, l'immobile sito in Napoli, alla via Luca Giordano 36, con scrittura privata stipulata in data
21.02.2017, regolarmente registrata in data 24.02.2017, al numero 000755/3T;
che il contratto aveva durata di sei anni, con clausola di rinnovo automatico;

1
che il contratto prevedeva il versamento di un canone mensile di € 2.000,00, da corri- spondersi entro il giorno 5 di ogni mese;

che per garantire le obbligazioni assunte dalla conduttrice nel contratto di locazione, prestava fideiussione il sig. IO CH;

che la conduttrice si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di locazione, da ottobre del 2021 a luglio del 2022, nonché dell'imposta di registro dal 2018 al 2022, per un ammontare complessivo pari ad € 21.266,50;

che il locatore adiva il Tribunale di Napoli per richiedere la convalida dello sfratto per morosità;

che il Tribunale di Napoli convalidava lo sfratto, fissando per l'esecuzione la data del
17.10.2022;

Pertanto, su tale base era concesso il decreto ingiuntivo n. 5612 del 25.07.2022 con il quale il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ingiungeva il pagamento della somma di euro 21.266,50, oltre interessi e spese della procedura, decreto che veni- va notificato il 25.07.2022.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04.10.2022 CH SR e CH IO in epigrafe indicati, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo predetto, eccependo
l'inammissibilità ed infondatezza del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito at- teso che lo stesso andava compensato con il credito vantato dall'opponente per
l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria necessari a rendere l'immobile idoneo all'uso convenuto. Invero, in virtù di accordo concluso in sede di sottoscrizione del contratto di locazione, la CH si era impegnava a compensare i canoni di locazio- ne, per un importo pari ad € 30.515,00 con gli interventi necessari a rendere l'immobile idoneo ad essere locato. Eccepivano, infine, di aver effettuato due bonifici, relativi a due mensilità di canone, per complessivi € 4.000,00. Eccepivano poi in compensazione
l'importo versato a titolo di deposito cauzionale .
CH SR e CH IO rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) Sospendere, la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ai sensi dell'art. 649 c. p. c.;

2) Nel merito, per i motivi suesposti, revocare, in quanto del tutto infondato per la pale- se violazione di cui all'art. 633 cpc, nonché erroneo nel suo ammontare e comunque in- tegralmente estinto in forza dei pagamenti già corrisposti e delle spese anticipate da compensare, per l'effetto accertare e dichiarare, che nessuna somma o in subordine come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa, rigettando la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria;
3) In via riconvenzionale, accerta-

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re e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordina- ria e obbligare lo stesso al pagamento di tutte le spese anticipati - € 30.515,00 - per i lavori realizzati dall'attore, necessari all'interno dei locali del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal conve- nuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione;

4) In ogni caso, con vittoria di diritti, spese ed onorari, oltre a rimborso spese, anche relative alla pregressa fase sommaria in favore del procuratore antistatario”.
Instaurato il giudizio, il Giudice, con decreto del 12.10.1022 fissava come prima udien- za, ex art 447 bis cpc, la data del 06.02.2023.
Il decreto era notificato all'opposto che formulava istanza di visibilità il 21/10/2022.
Si costituiva in
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