Trib. Palmi, sentenza 06/12/2024, n. 1304
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Testo completo
N. R.G. 1273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1273/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. SEBASTIANO GASPARONE;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.12.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente docente, alle dipendenze del con contratto a tempo Controparte_1 determinato per l'anno scolastico 2023/2024, di esserlo stato per
l'anno scolastico 2022/2023 e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta pagina1 di 5
elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente.
2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
3.- Deve, in via preliminare, essere disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente, sollevata dal CP_1 resistente.
Si premette che in ordine al momento in cui il diritto a fruire della
Carta si estingue, si osserva che, potendo la stessa essere utilizzata nell'arco di un biennio, è necessario adattare la nozione di cessazione del servizio – al quale l'art. 3, comma 2, DPCM 28.11.2016 riconnette
l'effetto estintivo del diritto – al personale precario, che, pur avendo accesso alla Carta ex art. 15 DL 69/2023, potrebbe non vedersi attribuita alcuna supplenza nell'anno successivo rispetto a quello nel quale è sorto il diritto al beneficio, pur mantenendosi all'interno del sistema scolastico.
Pertanto, se per i docenti di ruolo si avrà estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente,
l'effetto estintivo non si avrà all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
“Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento,
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