Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 30

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 30
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 30
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10407/2024 promossa da
LI AN, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Maria Francesca Cardillo;

-ricorrente- contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia - Ufficio VII, Ambito Territoriale di
Catania, dott. Alessio Mario Riccobene ai sensi dell'articolo 417-bis c.p.c.;

-resistente-
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 7 gennaio 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato, mentre parte resistente non depositava note.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 7 novembre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere in servizio quale docente di scuola secondaria di primo grado presso l'I.C. L. Sciascia di
Misterbianco in virtù di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 9 settembre 2024 e scadenza al 30 giugno 2025 e di avere prestato servizio, in precedenza, quale docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, si doleva di essere stata esclusa dalla fruizione della Carta elettronica del docente pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo. Rilevando, inoltre, come priva di riscontro fosse rimasta la diffida inviata al Ministero convenuto finalizzata a richiederne la fruizione, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del
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lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015
, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/24 e 2024/2025 conseguentemente, condannarsi il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici,
2022/23, 2023/24 e 2024/2025 condannarsi il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
condannare il resistente al pagamento delle spese legali anche in considerazione del mancato riscontro alla pec di diffida e sollecito, ai fini di un'esclusione del presente giudizio.”
A fondamento delle spiegate domande esponeva che l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa ì di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”;
che il successivo co. 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al co. 121”;
che il
d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la carta può essere attribuita solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”;
che, con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297
, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”;
che l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le
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attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …” e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento
….”;
che, nonostante le norme contrattuali da ultimo richiamate, solo i docenti assunti a tempo indeterminato percepiscono il bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale;
che essa ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato non ha potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali;
che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842/2022
, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del
29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari;
che la CGUE nell'
Ordinanza del 18 maggio 2022 ha osservato che “tale indennità è versata al fine di sostenere la
FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il Ministero”;
che essa ricorrente, pertanto, ha diritto di vedersi riconosciuta la carta elettronica di valore pari a €
500,00, per tutti gli anni scolastici in premessa o, in subordine, a vedersi risarcito il danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima.

1.1. Fissata l'udienza di discussione del 7 gennaio 2025, si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, l'amministrazione scolastica convenuta, richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis
c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, nella quale era stato inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne era conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/6) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/8), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103.
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Rimarcava come la Corte di cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie. Chiedeva di limitare, in via subordinata, le pretese nei limiti di quanto sancito dalla Suprema Corte con esclusione di ogni rapporto per supplenza breve
e/o saltuaria.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata
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