Trib. Cosenza, sentenza 06/11/2024, n. 1957

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 06/11/2024, n. 1957
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1957
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa S D F, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3362/2022 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. CATERA Parte_1
GAETANO;

Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli avv. FASCIANI IVAN e CP_1
TRAPANI ALBERTO;

Resistente

OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva: che In data 1.08.2012 aveva stipulato con la società
un contratto di agenzia plurimandatario a tempo CP_1 indeterminato, con mandato per la promozione di contratti di vendita di prodotti farmaceutici, dietetici e cosmetici commercializzati dalla società farmaceutica
[...]
con decorrenza da pari data;
CP_2 che nel contratto erano indicati i prodotti da promuovere presso i clienti, compresi in una determinata
zona appositamente individuata dove il mandato doveva eseguirsi, le provvigioni da corrispondere in favore dell'Agente sugli affari conclusi andati a buon fine calcolate sul prezzo netto fatturato ai clienti con le percentuali riportate nell'“allegato A” del contratto medesimo;
che,inizialmente,la zona assegnatagli per lo svolgimento del mandato conferitogli riguardava le province di
Salerno ed Avellino, successivamente, da settembre 2019, gli venivano affidate come zone di competenza le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro;
che con raccomandata datata 27.05.2021, la CP_1 inaspettatamente ed illegittimamente, lo notiziava della risoluzione con effetto immediato del contratto di agenzia in essere, rappresentando la sussistenza ex art.
2119 c.c.
degli estremi della giusta causa di recesso alla prosecuzione, e senza corresponsione di indennità di fine rapporto e di indennità sostitutiva del preavviso;
di aver con raccomandata datata 14.06.2021impuganto tale decisione e di aver invitato la società a CP_1 corrispondere tutte le somme a qualsiasi titolo dovutegli ma di non aver avuto riscontro.
Eccepiva l'insussistenza dei fatti contestati e
l'infondatezza dei motivi di risoluzione del rapporto di agenzia , affermava il suo diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva del preavviso, all'indennità suppletiva di clientela e meritocratica.
Deduceva poi che il venir meno del rapporto lavorativo aveva causato danni sia economici che all'immagine professionale ed alla vita di relazione anche in considerazione della impossibilità di provvedere a versare l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in favore della propria ex coniuge, sig.ra
, per i suoi due figli e , Controparte_3 Per_1 Per_2
collocati presso la madre.
Concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale di
Cosenza nelle funzioni di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, accertata l'illegittimità della risoluzione senza preavviso effettuata e il mancato pagamento delle indennità dovute: 1) Condannare la
resistente in persona del legale CP_4 CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento per una somma di € 2.419,11;
2) Condannare la CP_4 resistente in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di indennità suppletiva per una somma di € 7.531,69;
3) Condannare la resistente CP_4 in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di indennità meritocratica per una somma di € 4.040,15. 4) Condannare la resistente CP_4 in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di risarcimento danni in favore del ricorrente per una somma pari ad almeno € 5.000,00 o
a quell'altra maggiore o minore somma che l'adito Sig.
Giudice riterrà di giustizia o liquidata in via equitativa. “
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Rappresentava la sussistenza di una giusta causa di recesso per il mancato svolgimento dell'attività promozionale da parte del sig. e la mancata visita Pt_1 periodica da parte dello stesso delle farmacie rientranti nella sua zona e per la contestazione da parte di Parte_2 [...]
[...]
[...]
[...] a in ordine agli scarsi
[...] CP_1 risultati di vendita in Calabria nel mese di aprile 2021
.
Rilevava poi la non dovutezza delle voci richieste che contestava anche nel quantum.
Escussi i testi, disposta CTU contabile, all'esito del deposito della relazione peritale la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.10.2024 , sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Parte ricorrente contesta la legittimità del recesso operato dalla società convenuta.
Si legge nella lettera di risoluzione con effetto immediato “abbiamo constatato che Lei non ha svolto attività promozionale nella zona a lei assegnata con la dovuta diligenza , violando così la sua obbligazione fondamentale di agente di commercio.Ciò trova
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