Trib. Verbania, sentenza 29/11/2024, n. 162
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 1829/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. M B Presidente est
Dott. C M G
Dott. M C P G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1829 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/01/1975, residente in [...], difeso e rappresentato giusta procura in atti, dall'avv. G D (C.F. – fax 0324061059 – C.F._2
PEC e presso la medesima elettivamente domiciliato, Email_1
nello studio in Domodossola, Via De Gasperi 25
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
19/10/1975, residente in [...], Borgata Vallesone 12, difesa e rappresentata giusta procura in atti, dall'avv. S C (C.F. - fax C.F._4
0324.249608 - PEC , e presso la medesima elettivamente Email_2
domiciliata, nello studio in Domodossola, C.so P. Ferraris 25
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
e in data 5 luglio 2003 in Controparte_1 Parte_1
Domodossola, con atto trascritto nei registri del Comune di Domodossola Anno 2003, Parte
II, Serie A N. 22, ordinando al Comune di Domodossola di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni:
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Varzo (VB), Via Novara n.64, in uso al marito, che ne è proprietario, con mobili e arredi;
2) affidare in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e , con loro Per_1 Per_2
collocazione paritaria e residenza anagrafica presso il padre;
3) stabilire che i figli possano determinarsi autonomamente per quanto concerne i periodi di permanenza presso ciascun genitore, con un congruo preavviso che consenta una buona organizzazione;
in ogni caso, in assenza di diverso accordo, si seguiranno le seguenti condizioni di visita:
- la madre avrà facoltà di tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive dei figli: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
inoltre, nelle settimane in cui i fine settimana saranno di competenza del padre, la madre terrà con sé i figli i giorni di lunedì e martedì dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderli, sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
b) inoltre, quando il padre ricoprirà il turno di notte, i figli pernotteranno con la madre, che andrà a prenderli la sera e li accompagnerà
a scuola il mattino successivo, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno di Natale ad anni alterni i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
d) la metà delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
e) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi luoghi e recapiti dei luoghi di villeggiatura;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 431,00 mensili (euro 215,50 per ciascun figlio minore), comprensiva dell'assegno unico, che continuerà a percepire esso rivalutabile annualmente secondo indici Pt_1
Istat. Dare atto del fatto che ha raggiunto la maggiore età e percepirà direttamente CP_2 il contributo al suo mantenimento, pari ad € 215,50,