Trib. Terni, sentenza 08/01/2024, n. 36
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Testo completo
N. R.G. 1862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa M V Presidente rel.
dott. ssa M D B Giudice
dott. L P Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1862/2023 promossa da:
, nato a Zurigo (Svizzera) il 26/02/1978, con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
P S e C R, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a Narni (TR) il 17/04/1986, con il patrocinio dell'avv. A E, CP_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/09/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 12/11/2011 a Narni (TR), che dall'unione sono nati i figli:
- , nato il 06/02/2012 in Terni (TR);
Persona_1
- nata il 18/05/2014 in Terni (TR);
Controparte_2
- nata il 10/05/2017 in Terni (TR);
Controparte_3
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente la presenza di cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio impone al
Collegio valutazioni preliminari in tema di ammissibilità, già affermata dall'intestato Tribunale in numerosi precedenti (cfr per tutte sentenza del 22.6.2023).
La recente riforma del codice di procedura civile ha previsto l'introduzione dell'art. 473 bis.49 c.p.c. ai sensi del quale è prevista la possibilità per le parti di proporre contestualmente domanda di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che in caso di cumulo di domande “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.”
Quanto alla possibile applicabilità della norma riportata, nel caso di cumulo di domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, nelle prime applicazioni della disciplina da parte dei giudici di merito, sono emersi due distinti orientamenti ermeneutici:
-l'uno (Tribunale di Milano, Sez. IX, 5 maggio 2023;Tribunale di Lamezia Terme, 13 maggio 2023;
Tribunale di Vercelli 17 maggio 2023) che ammette la possibilità del cumulo nell'ambito dei procedimenti su domanda congiunta, con pronuncia della sentenza di separazione e rinvio ad altra udienza, fissata in data successiva allo spirare del termine di sei mesi decorrente alla data dell'udienza di comparizione delle parti e al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, al fine di verificare la comune volontà delle parti di non volersi riconciliare e per la conferma degli accordi formulati nel ricorso introduttivo quanto alle condizioni del divorzio;
- l'altro (Tribunale di Firenze, Sez. 1;
15 maggio 2023;
Tribunale di Ferrara, 31 maggio 2023) che non ammette tale possibilità con conseguente pronuncia della sentenza di separazione su domanda congiunta, e pronuncia di inammissibilità quanto alla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, con ordinanza del 31 maggio 2023 il Tribunale di Treviso investito di “domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio” ha disposto rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto attinente l'ammissibilità di tale domanda, con conseguente sospensione del procedimento.
Preliminarmente, il Collegio non ritiene in questa fase processuale (decisione sulla domanda di separazione) di disporre il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363 c.p.c., in quanto la questione di diritto controversa non riguarda la pronuncia della sentenza di separazione, per la quale sono presenti tutti i presupposti di legge, ma l'eventuale futura pronuncia sullo scioglimento del matrimonio. La sospensione del giudizio in questa fase processuale rallenterebbe la pronuncia sulla domanda di separazione, rispetto alla quale non emerge alcun elemento ostativo, con rilevanti potenziali effetti sulla volontà delle parti di ottenere una pronuncia sullo status. La questione oggetto di dubbi ermeneutici attiene, infatti, alla possibilità di successiva pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La volontà del legislatore di accelerare la decisione sullo status, con anticipazione, anche nei procedimenti contenziosi, di tale pronuncia già all'esito della prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore, come disposto dall'art. 421 bis.21 c.p.c., al contrario di quanto accadeva prima della novella, quando non era ammissibile la pronuncia sullo status all'esito della udienza presidenziale, essendo necessario attendere l'istaurazione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, fa ritenere che l'esigenza di celerità e la assenza di elementi ostativi all'emissione della sentenza di separazione (avendo le parti affermato il venir meno dell'affectio coniugalis e ribadito dinanzi al giudice relatore la volontà di non volersi riconciliare) impone
l'immediata pronuncia su questa domanda. Né l'articolo 363 c.p.c. prevede che la questione pregiudiziale sollevata nell'ambito di un giudizio possa spiegare effetti in procedimenti diversi nei quali sia trattata la medesima questione, avendo la norma previsto la sola sospensione del procedimento nell'ambito del quale la questione sia stata sollevata.
Peraltro, le ragioni riportate impongono l'immediata decisione sulla domanda di separazione, non potendo ad avviso del Collegio essere differita la pronuncia sulla separazione, rispetto alla quale il rinvio pregiudiziale non rappresenta elemento ostativo;
ciò in quanto il differimento della pronuncia sulla separazione, rallentando la dissoluzione del vincolo matrimoniale, voluta dalle parti con la presentazione di domanda congiunta, può aver effetti potenzialmente lesivi degli interessi dei coniugi
(si pensi alla possibilità di contrarre nuovo matrimonio, ovvero alle conseguenze in materia di mancato scioglimento della comunione), non sussistendo pertanto i presupposti per disporre la sospensione del processo ai sensi degli artt. 295 e segg. c.p.c..
Quanto all'ulteriore corso del giudizio, il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare sulla ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio a domanda congiunta, poiché in caso di ritenuta inammissibilità il procedimento dovrà concludersi non essendovi margini per la successiva pronuncia di divorzio, ovvero in caso di ammissibilità il procedimento potrà proseguire per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio. In merito il Collegio intende aderire alla seconda delle scelte interpretative indicate, ritenendo ammissibile la possibilità di cumulo.
Gli argomenti posti a fondamento della inammissibilità del cumulo tra le due domande nei procedimenti a domanda congiunta sono:
- dato letterale: sia nella legge delega sia nel dettato normativo la disciplina del cumulo di domande sarebbe stata dettata per le sole domande contenziose. Nella legge delega il cumulo di domande è previso nell'art. 1, comma 23, lett. bb, mentre i criteri di delega per la disciplina dei procedimenti a domanda congiunta sono contenuti nell'art. 1, comma 17, lett. o), con assenza di rinvii tra i due criteri. Nell'art. 473 bis.51 c.p.c. che disciplina i procedimenti a domanda congiunta non vi
sarebbe alcun rinvio all'art. 473 bis.49 c.p.c. che disciplina il cumulo di domande di separazione e divorzio, che appare dettato per i soli procedimenti contenziosi;
- ratio legis: il cumulo di domande avrebbe quale fine quello di assicurare l'accelerazione della definizione dei procedimenti, con risparmio di attività processuale. La contemporanea trattazione dei due procedimenti in parte sovrapponibili, quanto ad esempio alle domande relative alle modalità di affidamento e mantenimento della prole, all'assegnazione della casa familiare, alla istruttoria necessaria per determinare le condizioni reddituale e patrimoniali delle parti (cfr. relazione illustrativa al d. leg.vo 149/2022), consente un notevole risparmio di energie processuali, potendo nell'unico procedimento, risultante dal cumulo di domande, essere compiuta un'unica istruttoria. Inoltre l'emissione di un'unica decisione, pur se articolata in distinti capi per ciascuna delle domande formulate dalle parti, avrebbe l'effetto di “dimezzare” il numero di decisione (e conseguentemente il numero di procedimenti nei successivi gradi di giudizio) con positivi effetti in relazione alle possibili ulteriori controversie (quali, ad esempio, i giudizi di modifica delle condizioni di separazione e le eventuali controversie in sede esecutiva distinte tra le diverse pronunce in assenza di cumulo). Tali effetti non sarebbero conseguibili con il cumulo di domande congiunte, in quanto la rapida trattazione dei giudizi “consensuali”, e la necessità comunque di dover attendere il passaggio in giudicato della domanda di separazione per ritenere procedibile la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non garantirebbe il risparmio di energie processuali assicurato dal cumulo delle domande contenziose;
- il cumulo di domande nell'ambito di un procedimento a domanda congiunta troverebbe un ulteriore ostacolo nella mancata previsione della possibilità di pronunciare sentenza parziale in tale tipo di procedimenti, con rinvio dell'udienza dopo sei mesi per verificare la procedibilità della domanda di divorzio, nell'ambito di un procedimento che anche a seguito della novella avrebbe conservato