Trib. Milano, sentenza 09/04/2024, n. 3860

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 09/04/2024, n. 3860
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 3860
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 29807/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell Org_1
Il Giudice onorario dott.ssa A T ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281SEXIES, C.P.C. Parte_1
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29807/2023 promossa da
, nata il 14.12.1988 a Junin (Perù), CUI 06PPN82, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. F M, per procura allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Prato, via
Fabbroni 11, ricorrente contro
Varese, rappresentato Controparte_1
e difeso ex Lege dall' di Milano, resistente Organizzazione_2
Oggetto: impugnazione decreto di espulsione ex artt. 13 e 14 D.Lgs. 286/1998.
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 13.03.2024.
***
Il procedimento suintestato ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale n. 263/2023, emesso dalla Prefettura della Provincia di Varese in data 26.07.2023 e notificato in pari data, con il quale è stata disposta, ai sensi degli artt. 13 e 14 D.Lgs. 286/1998, l'espulsione della sig.ra Parte_2
dall'Italia, trovandosi la stessa in condizioni di irregolarità sul territorio
[...] nazionale, dal momento che “non ha presentato la dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, c. 2 della L. 68/2007, si è trattenuta nel territorio nazionale in violazione dell'art. 1, c. 3 della L. 68/2007 ed è inoltre destinataria del provvedimento emesso in data 26.07.2023 e notificato il 26.07.2023, di inammissibilità dell'istanza di rilascio
1 del permesso di soggiorno (art. 13 c. 2 l. b) del T.U. e successive modificazioni)” (cfr. provv. impugnato)
Con ricorso depositato in data 9.08.2023 e ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
ha impugnato innanzi al suintestato Tribunale il provvedimento suindicato. Pt_2
Nel merito ha chiesto al Tribunale di “accogliere il presente ricorso per tutti i motivi di cui in fatto ed in diritto del presente atto e dichiararne l'illegittimità con il conseguente annullamento del decreto di espulsione del Prefetto di Varese prot 263/2023 e notificato a mani in data 26.07/2023 dalla Questura di Varese, nonché di tutti gli atti conseguenti e derivati. Con vittoria di spese” (cfr. conclusioni ricorso).
Il resistente risulta costituito in giudizio in data 5.11.2023. CP_1
Ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie, rilevando che
La di Varese ha emesso il provvedimento impugnato avendo accertato CP_1
l'irregolarità della ricorrente sul territorio nazionale, dopo aver ricevuto dalla Questura di Varese, in data 26 luglio 2023, il provvedimento con il quale si dichiarava
l'inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dalla ricorrente”.
Ha chiesto al Tribunale di “respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze” (cfr. conclusioni comp. risp. AdS).
La sezione feriale del Tribunale suintestato, dott.ssa Elisabetta Meyer, in data
12.08.2023 ha sospeso il provvedimento di espulsione impugnato (cfr. doc. s.n. all. nota dep. 7.12.2023).
All'udienza di merito del 12.03.2024, previa acquisizione di ulteriore documentazione
e discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Sulla competenza funzionale e territoriale del suintestato Tribunale, occorre osservare che, essendo stato nel caso di specie depositato un ricorso ex art. 31 T.U.I. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, correttamente è stata incardinata
l'impugnazione innanzi al suintestato Tribunale.
La competenza a conoscere della legittimità dei decreti espulsivi in caso di richiesta di tutela per asserita violazione del diritto all'unità familiare (ex art. 30, comma 6,
2
D.Lgs. 286/1998) è riservata al Tribunale ordinario, in composizione monocratica.
Infatti l'art. 1, comma 2bis, D.L. 241/2004, convertito con modificazioni dalla L.
271/2004, prescrive che “rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e
l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Nel caso in esame documentalmente risulta pendente ricorso presso il Tribunale per
i minorenni, ai sensi dell'art. 31 T.U.I. depositato il 24.07.2023 (cfr. doc. s.n. all. nota dep. 7.12.2023), pertanto la competenza per materia resta ferma innanzi alla sezione specializzata del suintestato Tribunale.
Nel merito la ricorrente ha evidenziato di aver fatto ingresso sul territorio nazionale nel 2019, di vivere presso la sorella a Saronno, con la figlia minore (giunta in Italia con il padre l'anno prima), di aver deciso di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano inoltrando in data 1.04.2023, a mezzo assicurata postale, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi famigliari ex art. 30 T.U.I., depositando anche in data 24.07.2023 ricorso avanti il Tribunale per i minorenni di Milano ai sensi dell'art. 31, comma 2, T.U.I., di aver infine ricevuto in data 26.07.2023 la notifica della dichiarazione della Questura di Varese di inammissibilità dell'istanza e di un decreto di espulsione.
Deve osservarsi come, in base all'art. 13, comma 2, lettera b), T.U.I., “L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: ... b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo , comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato
o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68”.
Il provvedimento impugnato risulta dunque emesso sulla scorta dell'irregolare presenza della ricorrente sul territorio nazionale, atteso che la sua istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno, risultava dichiarata inammissibile con provvedimento questorile emesso e notificato in data 26.07.2023.
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Dal momento che l'art. 13, comma 2, T.U.I. prevede che l'espulsione sia decisa da parte del prefetto “caso per caso”, avrebbe potuto e dovuto incidere in sede di formazione del provvedimento di espulsione il giudizio inerente la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessata, la durata del suo soggiorno ed il suo livello di integrazione sul territorio nazionale.
Orbene, il decreto di espulsione non risulta rispettoso delle previsioni di cui all'art.
13, comma 2 bis, T.U.I., dal momento che la ricorrente risulta soggiornare in Italia ormai dal 2019, e che convive con la figlia minore, nata nel 2010 e titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari (cfr. docc. 2 e 3 all. ricorso).
Del resto, il provvedimento prefettizio risulta emesso su un presupposto (ovvero
l'asserita assenza di titolo di soggiorno legittimante la ricorrente a permanere in Italia) non connotato da certezza. Risulta infatti pendente, allo stato degli atti, presso il
Tribunale per i Minorenni, ricorso depositato dalla il 24.07.2023, ex Parte_2 art. 31 T.U.I., finalizzato ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno, in quanto madre di una minore straniera regolarmente soggiornante, alla stregua del comma 3 della suindicata disposizione (“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.” - cfr. docc. n. 5 all. ricorso, s.n. all. nota dep.
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