Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 342
Sentenza
8 gennaio 2025
Sentenza
8 gennaio 2025
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La parte convenuta, al contrario, ha negato ogni illecito, affermando di aver agito nel rispetto della libertà di mercato e di non aver avuto intenzione di danneggiare l'attrice. Il giudice, dopo aver esaminato le prove, ha concluso che non vi era sufficiente evidenza di una condotta di concorrenza sleale, poiché i dipendenti avevano lasciato volontariamente l'attrice per unirsi alla convenuta. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che la mera assunzione di personale da un concorrente non costituisce di per sé un illecito, a meno che non si dimostri un intento doloso di danneggiare l'altra impresa. Pertanto, la domanda dell'attrice è stata rigettata, con condanna alle spese processuali.
Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 64208/2020
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona della dr.ssa Daniela CAVALIERE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 64208/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 9/10/2024 e promosso da:
CFA e Partners S.r.l., (C.F. 14121831005) con sede in Roma, Via Ercolano Salvi n° 18, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Paola Bellani e dall'Avv. Gianluca Perricone
del foro di Milano, giusta procura depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione;
Parte Attrice contro
PC Cube S.r.l., (CF e P.IVA 06832421009), con sede legale in Roma (RM), Via Barberini n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Arciprete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
alla Via dei Gracchi 128, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
Parte Convenuta
Oggetto: Concorrenza sleale.
Conclusioni:
Per la parte attrice: "Voglia il Tribunale ordinario di Roma adito, respinta ogni contraria domanda, previo ogni opportuno accertamento o declaratoria, NEL MERITO: • accertare la condotta di illegittima concorrenza svolta dalla convenuta PC Cube S.r.l. (P.IVA: 06832421009) con sede legale in Roma, Via Napoli n° 65 in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di CFA e Partners S.r.l.;
• per l'effetto e in ogni caso condannare la medesima convenuta al risarcimento di tutti i danni subìti da CFA e Partners S.r.l. così
determinati: o margine operativo di 50,00 Euro per la dipendente LI e per il consulente IA;
di
124,00 Euro per la dipendente PO e di 147,00 Euro per la dipendente SC. Ogni giornata lavorativa fatturata determinava quindi un margine operativo aziendale per l'attrice di 371,00 Euro;
o a causa della condotta dolosa di Pc Cube S.r.l., l'attrice non ha potuto offrire le sue prestazioni nell'anno 2019 per 176 giorni da parte dei Signori LI, SC e IA (ovvero dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, detratti sabati, domeniche, festivi e ferie) e per 156 giorni da parte della Signora PO (ovvero dal 13 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 secondo gli stessi criteri) A questo vanno aggiunti anche tutti i giorni dell'anno 2020;
o moltiplicando il margine operativo per l'anno 2019 per ciascun dipendente con le giornate non lavorate si ottiene un mancato profitto di 62.816,00 Euro (LI € 50,00 x 176 giorni = € 8.800,00;
IA € 50,00 x 176 giorni = €8.800,00;
PO € 124,00 x 156 giorni = € 19.344,00;
SC € 147,00
x 176 giorni = € 25.872,00);
o applicando i medesimi criteri di calcolo del margine lordo in relazione al periodo
1° gennaio 2020 - 1° novembre 2020 (data di scadenza dell'incarico) le giornate lavorative non fatturate risultano 213 che moltiplicate per 371,00 Euro (ovvero la somma dei margini operativi di cui al punto) porta ad una perdita di 79.023,00 Euro;
o Il danno complessivo subìto da CFA e Partners S.r.l. a causa dell'illegittima concorrenza sleale da parte di Pc Cube S.r.l. dal 1° aprile 2019 al 1° novembre 2020 ammonta ad €
141.839,00;
o la condotta illecita posta in essere da Pc Cube S.r.l. ha cagionato anche un danno all'immagine a CFA e Partners S.r.l. che vorrà l'Ill.mo Tribunale valutare secondo equità. Il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria in spese e onorari, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. Salvis iuribus."
Per la parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei rilievi sin qui formulati, così provvedere: - accertare e dichiarare che alcun illecito concorrenziale è stato posto in essere dalla PC Cube S.r.l. in danno della CFA e Partners S.r.l.., e per l'effetto rigettare la domanda. Si insiste altresì per l'accoglimento delle conclusioni istruttorie contenute nella memoria 183 6^ comma n. 2 c.p.c. versata in atti, ammettendo la prova per testi articolata nella citata memoria, ed in caso di ammissione della prova per testi articolata da controparte ammettersi alla prova contraria così come richiesta nella memoria 183 6^ comma n. 3 c.p.c. versata in atti. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge da liquidarsi ex D.M. 55/14.".
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2020 la CFA e Partners S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società PC Cube
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accertamento dell'illegittima condotta di concorrenza sleale tenuta dalla convenuta, con conseguente condanna della medesima al
risarcimento dei danni derivanti dagli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. per storno di dipendenti posto in essere dalla convenuta.
L'attrice esponeva:
di aver svolto attività di consulenza e assistenza informatica per aziende sin dalla sua costituzione nel novembre 2014, prestando, nello specifico, fornitura di prestazioni di consulenza informatica per tramite dei propri dipendenti a favore di società di consulenza di significative dimensioni che a loro volta ricevevano incarichi da grandi enti pubblici e privati;
- che nella fattispecie la Sogei S.p.a., società di proprietà al 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
stipulava un appalto per la gestione dei servizi informatici con Sistemi informativi S.r.l. e che, in esecuzione di tale appalto, il proprio intero personale tecnico - 3 dipendenti e 2 consulenti - aveva prestato la propria opera a favore di Sistemi Informativi S.r.l. presso la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) per conto di Sogei S.p.a.;
che la retribuzione del personale per le prestazioni di consulenza rese veniva calcolata in base al numero delle giornate di lavoro effettuate dai dipendenti o consulenti della medesima;
- che tra il 15 marzo ed il 5 maggio 2019 tutti i dipendenti ed i collaboratori con mansioni informatiche di CFA
e Partners S.r.l. si