Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 1565

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 1565
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1565
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3049/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito
di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3049/2023 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
il , in persona del Ministro in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai propri funzionari delegati, dottori
e elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio CP_2 CP_3 CP_4
per la gestione del contenzioso del lavoro sito in Cagliari, via Giudice Guglielmo nn. 44 - 46,
presso l' Controparte_5
Convenuto
*****

pagina 1 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22.10.2023 la docente ha Parte_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accogliere le seguenti
distinte domande:
1) per sentirsi accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la retribuzione professionale
docenti (di seguito R.P.D.), quale componente dovuta della retribuzione introdotta dall'art. 7 del
C.C.
N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, nella misura da determinarsi in applicazione dei
criteri previsti dalla disciplina della contrattazione collettiva per tempo vigente, e, per l'effetto,
per sentir condannare il convenuto alla corresponsione in suo favore dell'importo di CP_1
euro 865,33 oltre accessori di legge;

2) per sentir dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 909,69, dovuta a titolo di indennità
[...]
per ferie e festività soppresse e non fruite per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre
accessori di legge;

3) per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. carta elettronica del docente), e, per l'effetto, condannare il ad attivarla Controparte_1
nelle forme di legge, nonché al riconoscimento in suo favore della somma di euro 500,00 annui,
per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un totale di euro 2.000,00, da accreditare
su detta carta;
in subordine, per sentir condannare il medesimo alla corresponsione in CP_1
suo favore della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
A fondamento del ricorso ha premesso di essere una docente assunta dall'Amministrazione
scolastica in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con
mansioni di docente di scuola secondaria dall'anno scolastico 2020/2021, e di prestare servizio,
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nell'anno scolastico in corso alla data di deposito del ricorso, presso il liceo Brotzu di Quartu
Sant'Elena.
Ha allegato che nell'anno scolastico 2020/2021 aveva stipulato dei contratti relativi a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n. 194/1999 per complessivi n. 131
giorni, per il completo orario di cattedra settimanale.
Ha quindi allegato di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
1.1. Con riguardo alla prima delle domande proposte, ha allegato di non aver ricevuto, per tali
periodi di supplenza breve, la R.P.D., emolumento introdotto dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto
Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei
contratti successivi del medesimo Comparto.
Tale omissione, invero, costituiva un evidente e oggettivo inadempimento contrattuale del
, in violazione della disciplina pattizia, nonché in contrasto con i principi nazionali e CP_1
comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza tanto di
legittimità quanto di merito.
L'importo lordo dovuto, comprensivo del T.F.R., era pari ad euro 865,33 (euro 6,15 per n. 131
giorni, oltre euro 59,68 per T.F.R.).
1.2. Con riguardo alla seconda domanda, la ricorrente ha allegato che negli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 aveva stipulato dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al
termine delle attività didattiche (30 giugno), senza poter usufruire delle ferie e delle festività
soppresse.
Ha quindi affermato di aver diritto alla corresponsione della somma di euro 909,69, come da
conteggio allegato.
pagina 3 di 15 1.3. Con riferimento alla terza domanda, relativa alla c.d. carta elettronica del docente, ha
allegato di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle
attività didattiche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e di non
aver percepito, in relazione a ciascuno dei suddetti anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui
di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativi alla c.d. carta
elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta
elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del
23.9.2015, con il quale è stata data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo D.P.C.M
del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del 23.9.2015, ed ha quindi osservato come
il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del
D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella CP_6
parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la
contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una
lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.
Ha quindi concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in
diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a
disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della
norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente
anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
Per quanto concerne la R.P.D., ha osservato come, in base alle stesse disposizioni della contrattazione collettiva citate da controparte, tale voce retributiva non debba essere corrisposta ai docenti destinatari di incarichi di supplenze brevi e temporanee, stante l'asserita indispensabile
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taratura della R.P.D. come misura annua, ascrivibile ad una connessione temporale tra la tipologia del rapporto contrattuale e la didattica.
Per quanto concerne l'indennità per ferie e festività soppresse, la difesa dell'Amministrazione scolastica ha innanzitutto richiamato le disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012, convertito dalla L.
n. 135/2012, che hanno introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
Successivamente la L. n. 228/2012 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie non si applichi al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Con le note prot. 73425 del 6.9.2013 e prot. n. 72696 del 4.9.2013 il
[...]
aveva fornito chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti Controparte_7
economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente in applicazione degli artt. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2013, ed aveva precisato che la richiamata normativa pone l'obbligo di fruire delle ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione.
Inoltre, Legge di Stabilità 2013 all'art. 1 comma 54, ha disposto che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
La aveva rimarcato che la Legge di Stabilità 2013, all'art. 1, Controparte_7
comma 55, fa
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