Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 292

TRIB Treviso
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Treviso
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 292
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 292
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7455/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. STOLFI MARINA
e
RZ TT, con l'avv. MARTORANA ELENA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
25/02/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;

considerato che

le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;



P.Q.M.


Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] il Parte_1
02/08/1981 e RZ TT nata a [...] il [...] del matrimonio contratto il 03/07/2010 e trascritto al n. 22, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010, del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. la casa familiare sita in Via Ciardi n. 5 a Treviso viene temporaneamente assegnata alla signora
TT, con l'arredo in essa esistente, presso la quale anche i figli manterranno la residenza anagrafica. I coniugi concordano che entro e non oltre il 30
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