Trib. Avezzano, sentenza 11/12/2024, n. 514
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato, con lettura del dispositivo all'udienza di discussione del 10.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1627 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da
FINO 1 IO S.r.l., (Cod. fisc.: 09966380967), e, per essa, LU PA (Cod. fisc. n. 00390840239, P. Iva 02659940239), in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Giorgi come da procura speciale in calce all'atto di precetto notificato il 28.10.2021 depositato in atti del presente fascicolo, attrice
e
AN RC VA (cod. fisc. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Paolini come da procura in calce al Ricorso in opposizione alla esecuzione ex art. 615, c. 2, c.p.c., del 10.03.2022 in atti del presente fascicolo, convenuto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615 2° co.
Conclusioni di parte attrice
“In via principale: per tutte le ragioni esposte in premessa, accertare e dichiarare la titolarità del credito attuale azionato nei confronti del Sig. IA CO ER – n.q. di garante della società il Traveliere RL - in capo alla Fino 1 IO RL, e per essa VA PA, nella sua qualità di cessionaria da IC PA e, per l'effetto, revocare la sospensione - disposta in data 14.11.2022 - della procedura esecutiva presso terzi RGE
142/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano ai fini dell'assegnazione delle somme pignorate”.
Conclusioni di parte convenuta
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di VA S.p.A., (procuratrice speciale di Fino 1 IO S.r.l.), creditrice procedente-opposta nella esecuzione distinta al. n. 142/2022 R. G. Es.mob. Tribunale di Avezzano, per omessa prova della titolarità del preteso credito azionato in capo a Fino 1 IO RL e, per
l'effetto, rigettare le domande di parte attrice stante l'illegittimità/improcedibilità della indicata procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre spese generali (Rimb. Forf. 15%), IVA e CPA come per legge, giusta notula che sarà prodotta in prosieguo di giudizio”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 22/12/2022 parte attrice conveniva in giudizio il sig. IA CO – n.q. di garante della società il Traveliere RL – per chiedere la revoca della sospensione della procedura esecutiva presso terzi azionata dinanzi al Tribunale di Avezzano
(R.G.E. 142/22) e l'accertameno in capo ad essa attrice della titolarità del credito vantato nei confronti del convenuto.
1.1 Occorre precisare che la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 142/22, introdotta con l'atto di pignoramento presso terzi dalla FINO 1 IO S.r.l., veniva disposta dal Tribunale di Avezzano, D.ssa Liberatore, con provvedimento dell'11.11.2022 che, contestualmente, fissava il temine per l'introduzione del presente giudizio di merito, a seguito dell'opposizione alla iniziata esecuzione proposta dal IA.
1.2 Il titolo fondante l'esecuzione mobiliare presso terzi è il decreto inguntivo (N.
6360/2007 – R.G. 75452/2006) emesso dal Tribunale Civile di Roma, in data 29/03/2007, a favore di IC PA (già IC Banca di Roma PA, già Banca di Roma PA), per la somma di euro 123.949,66, oltre interessi, spese di procedura ed oneri, derivante dalla fideiussione rilasciata in favore del Traveliere RL. Tale credito, secondo la ricostruzione di parte attrice, rientrerebbe in un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza, in titolarità di IC S.p.A., di cui la FINO 1
SECURITISATION S.R.L. sarebbe divenuta titolare, a seguito di cessione da parte
IC S.p.A..
A riprova di quanto testè sostenuto l'attrice indicava l'avviso di pubblicazione, di cui alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017 (sub. doc. 3), integrato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II
n. 126 del 26/10/2019.
Successivamente la soc. Fino 1 SECURITISATION S.R.L. conferiva alla mandataria doBank S.p.A., ora VA S.p.A., procura per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 10/03/2023 si costituiva il Sig. IA CO instando per il difetto di legittimazione attiva della VA PA (procuratrice speciale di Fino 1
IO) in quanto non vi sarebbe prova della titolarità, in capo all'attrice, del credito proveniente dal contratto di cessione di crediti stipulato con IC PA.
3. All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione del 5/04/2023, le parti chiedevano concedersi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. L'istruttoria consisteva nelle sole produzioni documentali.
4. All'udienza del 18/4/2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
13/11/2024.
5. Con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato, con lettura del dispositivo all'udienza di discussione del 10.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1627 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da
FINO 1 IO S.r.l., (Cod. fisc.: 09966380967), e, per essa, LU PA (Cod. fisc. n. 00390840239, P. Iva 02659940239), in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Giorgi come da procura speciale in calce all'atto di precetto notificato il 28.10.2021 depositato in atti del presente fascicolo, attrice
e
AN RC VA (cod. fisc. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Paolini come da procura in calce al Ricorso in opposizione alla esecuzione ex art. 615, c. 2, c.p.c., del 10.03.2022 in atti del presente fascicolo, convenuto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615 2° co.
Conclusioni di parte attrice
“In via principale: per tutte le ragioni esposte in premessa, accertare e dichiarare la titolarità del credito attuale azionato nei confronti del Sig. IA CO ER – n.q. di garante della società il Traveliere RL - in capo alla Fino 1 IO RL, e per essa VA PA, nella sua qualità di cessionaria da IC PA e, per l'effetto, revocare la sospensione - disposta in data 14.11.2022 - della procedura esecutiva presso terzi RGE
142/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano ai fini dell'assegnazione delle somme pignorate”.
Conclusioni di parte convenuta
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di VA S.p.A., (procuratrice speciale di Fino 1 IO S.r.l.), creditrice procedente-opposta nella esecuzione distinta al. n. 142/2022 R. G. Es.mob. Tribunale di Avezzano, per omessa prova della titolarità del preteso credito azionato in capo a Fino 1 IO RL e, per
l'effetto, rigettare le domande di parte attrice stante l'illegittimità/improcedibilità della indicata procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre spese generali (Rimb. Forf. 15%), IVA e CPA come per legge, giusta notula che sarà prodotta in prosieguo di giudizio”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 22/12/2022 parte attrice conveniva in giudizio il sig. IA CO – n.q. di garante della società il Traveliere RL – per chiedere la revoca della sospensione della procedura esecutiva presso terzi azionata dinanzi al Tribunale di Avezzano
(R.G.E. 142/22) e l'accertameno in capo ad essa attrice della titolarità del credito vantato nei confronti del convenuto.
1.1 Occorre precisare che la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. 142/22, introdotta con l'atto di pignoramento presso terzi dalla FINO 1 IO S.r.l., veniva disposta dal Tribunale di Avezzano, D.ssa Liberatore, con provvedimento dell'11.11.2022 che, contestualmente, fissava il temine per l'introduzione del presente giudizio di merito, a seguito dell'opposizione alla iniziata esecuzione proposta dal IA.
1.2 Il titolo fondante l'esecuzione mobiliare presso terzi è il decreto inguntivo (N.
6360/2007 – R.G. 75452/2006) emesso dal Tribunale Civile di Roma, in data 29/03/2007, a favore di IC PA (già IC Banca di Roma PA, già Banca di Roma PA), per la somma di euro 123.949,66, oltre interessi, spese di procedura ed oneri, derivante dalla fideiussione rilasciata in favore del Traveliere RL. Tale credito, secondo la ricostruzione di parte attrice, rientrerebbe in un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza, in titolarità di IC S.p.A., di cui la FINO 1
SECURITISATION S.R.L. sarebbe divenuta titolare, a seguito di cessione da parte
IC S.p.A..
A riprova di quanto testè sostenuto l'attrice indicava l'avviso di pubblicazione, di cui alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017 (sub. doc. 3), integrato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II
n. 126 del 26/10/2019.
Successivamente la soc. Fino 1 SECURITISATION S.R.L. conferiva alla mandataria doBank S.p.A., ora VA S.p.A., procura per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 10/03/2023 si costituiva il Sig. IA CO instando per il difetto di legittimazione attiva della VA PA (procuratrice speciale di Fino 1
IO) in quanto non vi sarebbe prova della titolarità, in capo all'attrice, del credito proveniente dal contratto di cessione di crediti stipulato con IC PA.
3. All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione del 5/04/2023, le parti chiedevano concedersi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. L'istruttoria consisteva nelle sole produzioni documentali.
4. All'udienza del 18/4/2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
13/11/2024.
5. Con
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