Trib. Bologna, sentenza 05/08/2024, n. 2287

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 05/08/2024, n. 2287
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2287
Data del deposito : 5 agosto 2024

Testo completo

R.G. 2716/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa E
R, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONCHI GIAN ANDREA Pt_1 C.F._1 e dell'avv. CRESCINI GIULIA;

RICORRENTE
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avvocatura dello Stato;

RESISTENTE/I
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 D.Lgs. 25/2008 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura di – Ufficio Immigrazione in data 27 gennaio CP_1
2024 e notificato a mani in data 29 gennaio 2024 al sig. (doc. 1 di parte ricorrente). Pt_1
Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione e chiesto nel merito il rigetto del ricorso adducendo che l'istanza di conversione menzionata è stata depositata tramite kit postale in data 24.10.2023, quindi in un momento ampiamente successivo all'entrata in vigore del DL 10 marzo 2023, n 20, convertito (con modifiche) dalla LO 5 maggio 2023 n.50 che ha escluso la possibilità di convertire il suddetto titolo.
2. Preliminarmente, si osserva che con il ricorso proposto l'odierno ricorrente non ha richiesto all'intestato Tribunale il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma ha lamentato esclusivamente la lesione del diritto soggettivo alla formalizzazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato, chiedendo l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Pagina 1
In particolare, va sottolineato che a seguito del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, D.lgs. n. 286/1998, avvenuto con ordinanza del Tribunale di Palermo del 26 ottobre 2021, emesso nell'ambito della causa n. 14173/2019 (doc. 1 fascicolo parte ricorrente), è entrato in vigore il D.l. n. 113/2018 che ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Tra le norme transitorie di detto decreto, in particolare, è previsto all'articolo 1, comma 8,
(conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del D.l. n. 113/2018) che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni”.
Com'è noto la disciplina del permesso di soggiorno per protezione complementare è stata nuovamente innovata per effetto del D.l. n. 130/2020, secondo cui tale permesso di soggiorno dava diritto di permanere in condizione di regolarità sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa, la durata biennale del permesso di soggiorno e la sua rinnovabilità sine die in assenza di ragioni di revoca, oltre che la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Infine, sulla materia de qua ed in particolare sul contenuto del diritto alla protezione speciale ha inciso in
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