Trib. Verona, sentenza 14/11/2024, n. 716
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Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1999 /2022
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice dott. A G, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. G per la parte convenuta nessuno compare
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. G rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva
Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle note conclusive autorizzate e conclude come in atti e rinuncia ad essere presente in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza
mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale
motivazione.
Il Giudice
Dott. A G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. A G, all'udienza del 14/11/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante
deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la
seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1999 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato
il 30/12/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CAPUZZO ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA
BARBARA
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
AZ. Controparte_2 CP_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
AZ. (C.F. Controparte_5
), P.IVA_2
contumaci
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio la ditta individuale , l'azienda Controparte_1 [...]
, l Controparte_6 [...]
esponendo di avere lavorato Controparte_7
1
alle dipendenze delle parti convenute a partire dal 09/02/2016 in distinti periodi specificamente indicati in ricorso con l'indicazione del soggetto
giuridico con il quale il ricorrente aveva intrattenuto formalmente il
rapporto di lavoro;
che le aziende convenute svolgevano e svolgono
attività agricole;
di essere stato formalmente assunto ed impiegato ogni
anno nel 2016, 2017 e 2020 da parte di 2 delle convenute e nel 2018 e
2019 da parte di tutte 3 le convenute in rapporti di lavoro che spesso si
erano sovrapposti in termini cronologico/temporali;
di essere stato assunto
mediante contratti a termine di lavoro subordinato, con inquadramento al
livello sesto del C.C.N.L. operai agricoli florovivaisti come operaio comune
e con applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli della
provincia di Verona;
di aver sempre prestato servizio per 6 giorni alla
settimana, dal lunedì al sabato, fatta eccezione per le poche giornate di
pioggia intensa, con riposo alla domenica e che solo una parte modesta
delle ore di lavoro effettivamente svolte era stata inserita in busta paga;
che le aziende convenute facevano capo in termini proprietari ad un unico
nucleo familiare e cioè la famiglia ( , la sorella CP_1 Controparte_1
i figli , e ;
che le 3 aziende Parte_2 CP_3 CP_4 Parte_3
convenute costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di
lavoro dei dipendenti formalmente assunti da ciascuna di esse;
che la figura centrale, la quale di fatto gestiva e dirigeva l'organizzazione delle
attività delle 3 aziende e quindi anche tutti i rapporti di lavoro. era il signor
;
che quest'ultimo s'occupava delle assunzioni, Controparte_1
dell'organizzazione e direzione del lavoro;
che i lavoratori erano
organizzati in squadre la cui composizione era decisa dallo stesso
il quale nominava i capisquadra;
che le squadre aveva una CP_1
composizione tendenzialmente stabile per quanto riguarda la singola
2
stagione e/o collaborazione;
che i lavoratori alloggiavano presso la sede di
o nei dintorni e si presentavano alla mattina nella corte della casa Pt_4
colonica di via Sant'Antonio ed erano inviati a lavorare dal signor CP_1
nei campi o nelle serre ovvero in fondi più lontani dove
[...]
giungevano utilizzando furgoni;
che attraverso i Controparte_1
capisquadra esercitava il potere disciplinare e di controllo nei confronti del
lavoratore;
che gli attrezzi e strumenti lavoro erano di proprietà
dell'azienda agricola;
che le ditte convenute utilizzavano promiscuamente
il personale tra cui il ricorrente e spesso i braccianti assunti formalmente
lavoravano in contemporaneamente;
di aver lavorato presso i comuni di
, Zevio, Boschi Sant'Anna San Martino Buon Albergo, Pt_5
Castagnaro, Sant'Urbano, , Copparo, Trecenta, Rovigo, Per_1
Malalbergo;
di essere stato impiegato da ottobre ad aprile/maggio in
mansioni di potatura delle piante da frutto,
montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di
verdure;
di essere stato impiegato da aprile/maggio a fine novembre di
ogni anno nelle attività di raccolta di meloni e/o angurie, pere, mele, kiwi;
che tra novembre ed aprile il ricorrente lavorava regolarmente 6 giorni la
settimana dal lunedì al sabato e svolgeva un orario di almeno 8 ore al giorno per un totale quindi almeno quarantott'ore alla settimana in media
208 ore mensili;
da maggio fino a ottobre il ricorrente lavorava sempre 6
giorni a settimana con orario di almeno 9 ore lavorate al giorno e una/due
ore di lavoro nel pomeriggio fino al completamento delle lavorazioni per un
totale di almeno 54 ore la settimana;
che le buste paga contenevano
l'indicazione di un numero di giorni di ore lavorate di molto inferiore alla realtà;
che l'importo orario riconosciuto era a volte di € 5 a volte € 5,50
omnicomprensivo;
che il TFR maturato alla fine di ciascun rapporto a
3
termine non era mai stato pagato;
che il pagamento avveniva con la
consegna di un assegno unico e quindi, senza distinzione degli importi
imputabili alle diverse aziende agricole convenute;
che spesso venivano
consegnata anche somme in contanti.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza di un centro
unico di imputazione del rapporto di lavoro e formulava le conclusioni di
seguito svolte.
a)Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali
ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un
centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle
tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro
responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del
presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b)Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del
ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento
da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg.
2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli
orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente: - nei
periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un
orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni
settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48
settimanali;
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, Pt_6
di un orario giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni
settimana (dal lunedì al sabato), per un
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1999 /2022
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice dott. A G, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. G per la parte convenuta nessuno compare
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. G rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva
Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle note conclusive autorizzate e conclude come in atti e rinuncia ad essere presente in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza
mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale
motivazione.
Il Giudice
Dott. A G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. A G, all'udienza del 14/11/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante
deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la
seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1999 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato
il 30/12/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CAPUZZO ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA
BARBARA
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
AZ. Controparte_2 CP_3
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1
AZ. (C.F. Controparte_5
), P.IVA_2
contumaci
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio la ditta individuale , l'azienda Controparte_1 [...]
, l Controparte_6 [...]
esponendo di avere lavorato Controparte_7
1
alle dipendenze delle parti convenute a partire dal 09/02/2016 in distinti periodi specificamente indicati in ricorso con l'indicazione del soggetto
giuridico con il quale il ricorrente aveva intrattenuto formalmente il
rapporto di lavoro;
che le aziende convenute svolgevano e svolgono
attività agricole;
di essere stato formalmente assunto ed impiegato ogni
anno nel 2016, 2017 e 2020 da parte di 2 delle convenute e nel 2018 e
2019 da parte di tutte 3 le convenute in rapporti di lavoro che spesso si
erano sovrapposti in termini cronologico/temporali;
di essere stato assunto
mediante contratti a termine di lavoro subordinato, con inquadramento al
livello sesto del C.C.N.L. operai agricoli florovivaisti come operaio comune
e con applicazione del contratto provinciale degli operai agricoli della
provincia di Verona;
di aver sempre prestato servizio per 6 giorni alla
settimana, dal lunedì al sabato, fatta eccezione per le poche giornate di
pioggia intensa, con riposo alla domenica e che solo una parte modesta
delle ore di lavoro effettivamente svolte era stata inserita in busta paga;
che le aziende convenute facevano capo in termini proprietari ad un unico
nucleo familiare e cioè la famiglia ( , la sorella CP_1 Controparte_1
i figli , e ;
che le 3 aziende Parte_2 CP_3 CP_4 Parte_3
convenute costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di
lavoro dei dipendenti formalmente assunti da ciascuna di esse;
che la figura centrale, la quale di fatto gestiva e dirigeva l'organizzazione delle
attività delle 3 aziende e quindi anche tutti i rapporti di lavoro. era il signor
;
che quest'ultimo s'occupava delle assunzioni, Controparte_1
dell'organizzazione e direzione del lavoro;
che i lavoratori erano
organizzati in squadre la cui composizione era decisa dallo stesso
il quale nominava i capisquadra;
che le squadre aveva una CP_1
composizione tendenzialmente stabile per quanto riguarda la singola
2
stagione e/o collaborazione;
che i lavoratori alloggiavano presso la sede di
o nei dintorni e si presentavano alla mattina nella corte della casa Pt_4
colonica di via Sant'Antonio ed erano inviati a lavorare dal signor CP_1
nei campi o nelle serre ovvero in fondi più lontani dove
[...]
giungevano utilizzando furgoni;
che attraverso i Controparte_1
capisquadra esercitava il potere disciplinare e di controllo nei confronti del
lavoratore;
che gli attrezzi e strumenti lavoro erano di proprietà
dell'azienda agricola;
che le ditte convenute utilizzavano promiscuamente
il personale tra cui il ricorrente e spesso i braccianti assunti formalmente
lavoravano in contemporaneamente;
di aver lavorato presso i comuni di
, Zevio, Boschi Sant'Anna San Martino Buon Albergo, Pt_5
Castagnaro, Sant'Urbano, , Copparo, Trecenta, Rovigo, Per_1
Malalbergo;
di essere stato impiegato da ottobre ad aprile/maggio in
mansioni di potatura delle piante da frutto,
montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di
verdure;
di essere stato impiegato da aprile/maggio a fine novembre di
ogni anno nelle attività di raccolta di meloni e/o angurie, pere, mele, kiwi;
che tra novembre ed aprile il ricorrente lavorava regolarmente 6 giorni la
settimana dal lunedì al sabato e svolgeva un orario di almeno 8 ore al giorno per un totale quindi almeno quarantott'ore alla settimana in media
208 ore mensili;
da maggio fino a ottobre il ricorrente lavorava sempre 6
giorni a settimana con orario di almeno 9 ore lavorate al giorno e una/due
ore di lavoro nel pomeriggio fino al completamento delle lavorazioni per un
totale di almeno 54 ore la settimana;
che le buste paga contenevano
l'indicazione di un numero di giorni di ore lavorate di molto inferiore alla realtà;
che l'importo orario riconosciuto era a volte di € 5 a volte € 5,50
omnicomprensivo;
che il TFR maturato alla fine di ciascun rapporto a
3
termine non era mai stato pagato;
che il pagamento avveniva con la
consegna di un assegno unico e quindi, senza distinzione degli importi
imputabili alle diverse aziende agricole convenute;
che spesso venivano
consegnata anche somme in contanti.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza di un centro
unico di imputazione del rapporto di lavoro e formulava le conclusioni di
seguito svolte.
a)Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali
ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un
centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle
tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro
responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del
presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b)Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del
ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento
da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg.
2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli
orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente: - nei
periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un
orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni
settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48
settimanali;
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, Pt_6
di un orario giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni
settimana (dal lunedì al sabato), per un
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