Trib. Velletri, sentenza 21/11/2024, n. 2382
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Testo completo
R.G. n. 681/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 681 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Silvestri, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.02.2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in Velletri il 21.08.1977;
CP_1
- che dall'unione coniugale erano nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
- che con sentenza n. 1195/2019 del 24.06.2019 il Tribunale di Velletri dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- che dal momento della separazione la convivenza non era più ripresa;
- che il ricorrente percepisce una pensione di anzianità pari a € 1.850,00 mensili;
- che la resistente percepisce, invece, un assegno di mantenimento pari a € 750,00 mensili;
- che la ex casa coniugale, di esclusiva proprietà del ricorrente, è attualmente occupata da entrambi i coniugi che ne abitano zone diverse e separate, nonostante la resistente non possa vantare alcun diritto sull'immobile, essendo stata respinta in sede di separazione la relativa domanda di assegnazione;
- che la resistente, abitando l'immobile senza alcun titolo, si è sempre rifiutata di partecipare alle spese di gestione dello stesso e si è altresì impossessata di diversi beni, anche di valore, dell'ex coniuge, custoditi all'interno dell'abitazione;
- che la resistente ha persino cambiato le serrature dell'immobile contro la volontà del proprietario.
Sulla base di dette allegazioni, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 681 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Silvestri, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.02.2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in Velletri il 21.08.1977;
CP_1
- che dall'unione coniugale erano nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
- che con sentenza n. 1195/2019 del 24.06.2019 il Tribunale di Velletri dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- che dal momento della separazione la convivenza non era più ripresa;
- che il ricorrente percepisce una pensione di anzianità pari a € 1.850,00 mensili;
- che la resistente percepisce, invece, un assegno di mantenimento pari a € 750,00 mensili;
- che la ex casa coniugale, di esclusiva proprietà del ricorrente, è attualmente occupata da entrambi i coniugi che ne abitano zone diverse e separate, nonostante la resistente non possa vantare alcun diritto sull'immobile, essendo stata respinta in sede di separazione la relativa domanda di assegnazione;
- che la resistente, abitando l'immobile senza alcun titolo, si è sempre rifiutata di partecipare alle spese di gestione dello stesso e si è altresì impossessata di diversi beni, anche di valore, dell'ex coniuge, custoditi all'interno dell'abitazione;
- che la resistente ha persino cambiato le serrature dell'immobile contro la volontà del proprietario.
Sulla base di dette allegazioni, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del
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