Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/02/2024, n. 65

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/02/2024, n. 65
Giurisdizione : Trib. Ascoli Piceno
Numero : 65
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

Fascicolo n.360/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 13/02/2024
PROMOSSO DA
RE RD (C.F.: [...])
avv.ti MARINI Alessandro e CANNOLETTA Antonio Via Bengasi 17 – ASCOLI PICENO
CONTRO
I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t.
avv.TROVATI Antonella c/o INPS Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. – Riliquidazione pensione
Conclusioni: come da verbale in data 13/02/2024
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06/07/2020 RE DO conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'INPS per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione del-la retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia;
dichiarare che l'INPS, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia, non ha valorizzato le retribuzioni ridotte dallo stesso integrate e in ogni caso non ha correttamente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 12 L. 53/1969;- conseguentemente condannare l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso Istituto, alla corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 120,71) o di quella diversa che risulterà in corso di causa, eventualmente previa no-mina di CTU, oltre le somme arretrate ed interessi come per legge.Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”. L'INPS costituitosi in giudizio resisteva alla domanda, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione decennale del diritto all'accredito della maggiorazione contributiva e la decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/1970 come modificato dall'art.38, comma 1°, lett. d) del D.L. del 6.07.2011 n.98 convertito in Legge n.111/2011. Mutata la persona del Giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, all'odierna udienza, dopo la discussione, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
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L'INPS ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art.47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1°, lettera d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111. L'eccezione di decadenza è solo parzialmente fondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con Sentenza n. 17430 del 17/6/2021, come richiamata nella motivazione della recentissima Sentenza degli Ermellini
n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della “querelle” giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale. L'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce che: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”
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(comma 2);
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso, il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111). Nel caso in esame, è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1.1.2001. In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass.n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, appare più convincente l'orientamento successivamente consolidatosi che ritiene applicabile il suddetto termine di decadenza anche con riferimento alle prestazioni liquidate in precedenza (Cass.n. 28416/20). Si legge, in proposito, nella motivazione della citata pronuncia: “Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 47, come modificato dall'art.
38 citato, va qui ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord. 2016 n. 7756/2016 e sent. n. 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n.15352/2015 - relativa all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere all'entrata della legge stessa - il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1.
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