Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 834

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 834
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 834
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
dott.ssa Federica Abiuso - Presidente relatore -
dott.ssa Nicola Del Vecchio - giudice -
dott. Marco Pesoli - giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 605/2024 R.G. promossa
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Parte_1 C.F._1
Fois, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;

Ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaela CP_1 C.F._2
Rossi, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;

Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale;

CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
dichiarare la separazione tra i coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1
Pers condizioni: 1) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore
1 e prevedere il collocamento prevalente della minore presso la madre nella casa familiare CP_1
sita a OR VI (RO), via Giuseppe Di Vittorio n. 51/B;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in OR VI (RO), via Giuseppe Di Vittorio n. 51/B, di proprietà dei genitori della

Pers IG.ra a quest'ultima quale genitore collocatario prevalente della figlia 3) Parte_1 stabilire il seguente calendario quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario prevalente.
Il IG. trascorrerà con la figlia sulla base di due tipologie di settimana: settimana CP_1
1: il mercoledì dall'uscita di scuola o comunque prima di pranzo, il giovedì, e il venerdì fino alle
18.00-18.30. settimana 2: dal lunedì mattina o dall'uscita di scuola e fino al martedì alle 18-18.30 – il venerdì dalle 18.00-18.30, il sabato, la domenica e fino al lunedì mattina al rientro a scuola o ingresso al grest estivo, se non ci sono impegni, starà con PA fino a mezzogiorno. E ogni altra volta che padre e figlia vorranno vedersi, concordando le visite con la IG.ra e Pt_1
compatibilmente con le eIGenze di studio e di tempo libero della minore. Il padre trascorrerà con
Pers le vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e quello di
Pers Capodanno a partire dal corrente anno. Durante le vacanze pasquali starà con il padre alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le Pers vacanze estive starà con il padre due settimane anche non consecutive da concordare previamente con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Il giorno del compleanno verrà trascorso dalla figlia insieme ad entrambi i genitori o ad anni alternati con ciascun genitore, indipendentemente dal calendario delle visite. Il suddetto calendario potrà essere modificato per eIGenze di scuola e tempo libero della figlia minore ed impegni lavorativi dei genitori comunicate preventivamente all'altro genitore. 4) Disporre l'obbligo a carico del IG. di CP_1
corrispondere in favore della IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento della Parte_1
Pers figlia la somma mensile di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data
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