Trib. Bologna, sentenza 26/11/2024, n. 3058
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Testo completo
N.R.G. 16802/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. L M Presidente dott. A B Giudice rel. dott. E R Giudice all'esito della camera di consiglio del 21/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 16802/2023, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 01AF4EZ con il patrocinio dell'Avv. BONATESTA FRANCESCO RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito annullare l'atto impugnato e tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali. Nel merito: accertare e dichiarare che, nel caso in esame, sussistono i requisiti di legge indicati nel presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere al ricorrente la protezione speciale così come prevista dalla normativa in vigore al momento della domanda (pre-Cutro). Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Conclusioni per il resistente: “…l'On.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni: rigettare il ricorso avversario, siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite ovvero, in subordine, compensare le stesse tra le parti.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 20/12/2023, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare il provvedimento del Questore della Provincia di Ravenna (notificatogli il 24/11/2023) con il quale è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, conseguentemente, riconoscere il diritto alla protezione speciale.
2.1. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale sull'istanza avanzata in data 8.11.2022, quest'ultima ha rilevato che: “…Evidenzia invero come non mi non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU;
listante si trova in Italia da diversi anni, tuttavia non ha rappresentato una situazione di integrazione lavorativa o di effettivo inserimento sociale, né sono emersi altri legami culturali o familiari con il territorio. Risulta avere svolto attività lavorativa continuativa dal 2002 al 2013, sebbene i redditi degli anni 2010- 2011-2012-2013 siano pressoché irrisori. Inoltre, dalla relazione della questura si evidenzia la presenza di numerosi pregiudizi penali in materia di sostanze stupefacenti. Si evidenzia peraltro che la tutela ex art. 8 CEDU prevista dal nostro ordinamento non è assoluta, ma va contemplata con le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”. Tanto premesso, la documentazione prodotta dimostra l'assenza di un percorso di integrazione necessario affondare tutela ex art. 8 CEDU”;
dunque, ha espresso parere sfavorevole al rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
2.2. La Questura di Ravenna ha fondato, quindi, il provvedimento reiettivo sul parere contrario emesso dalla suddetta autorità amministrativa.
3.1. Il Sig. ha rappresentato, in sede di ricorso, di essere stato titolare di permesso di di soggiorno Pt_1 per soggiornanti di lungo periodo UE, poi revocato in seguito ad una condanna penale per fatti ormai risalenti nel tempo (19/4/2007), il suo percorso integrativo in uno con la lunga permanenza sul territorio nonché la negazione dei diritti umani nello Stato di provenienza.
3.2. In data 19/01/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3.3. Quindi si è regolarmente instaurato il contraddittorio e, in data 23/02/2024, il CP_2 CP_2
e la Questura di Ravenna, costituitisi tramite l'Avvocatura dello Stato, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3.4. In data 20/03/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “Vengo dal Senegal;
sono arrivato nel 1998;
sono tornato in Senegal varie volte. L'ultima volta che sono tornato dal Senegal è stato nel 2016. Avevo la carta di soggiorno che mi è stata revocata per la commissione di un reato. Il Tar ha sospeso per cui per molto tempo ho avuto un permesso di soggiorno diciamo per motivi di giustizia. Dopo mi è stato rinnovato come permesso per motivi di lavoro ordinario. Il mio ultimo permesso di soggiorno era per motivi di lavoro ed è stato valido fino all'11.01.2017. Non ho altri precedenti oltre a quello che risulta dal casellario risalente al 2006.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e la concessione di un termine per il deposito di ulteriore documentazione.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensione, ritenendo necessaria l'acquisizione del casellario giudiziale e della copia dell'AFIS aggiornato, da parte della Questura di ha rinviato CP_1 all'udienza del 07/05/2024 per acquisire la documentazione.
3.6. In data 06/05/2024, l'Ufficio del casellario di Bologna ha depositato il certificato richiesto e, all'udienza del 07/05/2024, il giudice ha disposto un rinvio per consentire al difensore di depositare documentazione lavorativa e per sollecitare la Questura di ai fini della trasmissione della copia CP_1 dell'AFIS.
3.7. La Questura di a seguito di regolare richiesta di produzione di documentazione ai sensi CP_1 dell'art. 213 c.p.c., non ha provveduto al deposito dell'AFIS aggiornato.
3.8. All'udienza dell'11/06/2024, il difensore, depositata la suddetta documentazione, ha chiesto di fissarsi udienza di discussione;
il giudice, quindi, ha fissato udienza davanti al collegio in data 19/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. L M Presidente dott. A B Giudice rel. dott. E R Giudice all'esito della camera di consiglio del 21/11/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 16802/2023, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 01AF4EZ con il patrocinio dell'Avv. BONATESTA FRANCESCO RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito annullare l'atto impugnato e tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali. Nel merito: accertare e dichiarare che, nel caso in esame, sussistono i requisiti di legge indicati nel presente ricorso e, per l'effetto, riconoscere al ricorrente la protezione speciale così come prevista dalla normativa in vigore al momento della domanda (pre-Cutro). Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
Conclusioni per il resistente: “…l'On.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni: rigettare il ricorso avversario, siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite ovvero, in subordine, compensare le stesse tra le parti.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 20/12/2023, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di annullare il provvedimento del Questore della Provincia di Ravenna (notificatogli il 24/11/2023) con il quale è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, conseguentemente, riconoscere il diritto alla protezione speciale.
2.1. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale sull'istanza avanzata in data 8.11.2022, quest'ultima ha rilevato che: “…Evidenzia invero come non mi non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU;
listante si trova in Italia da diversi anni, tuttavia non ha rappresentato una situazione di integrazione lavorativa o di effettivo inserimento sociale, né sono emersi altri legami culturali o familiari con il territorio. Risulta avere svolto attività lavorativa continuativa dal 2002 al 2013, sebbene i redditi degli anni 2010- 2011-2012-2013 siano pressoché irrisori. Inoltre, dalla relazione della questura si evidenzia la presenza di numerosi pregiudizi penali in materia di sostanze stupefacenti. Si evidenzia peraltro che la tutela ex art. 8 CEDU prevista dal nostro ordinamento non è assoluta, ma va contemplata con le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”. Tanto premesso, la documentazione prodotta dimostra l'assenza di un percorso di integrazione necessario affondare tutela ex art. 8 CEDU”;
dunque, ha espresso parere sfavorevole al rilascio del richiesto permesso di soggiorno.
2.2. La Questura di Ravenna ha fondato, quindi, il provvedimento reiettivo sul parere contrario emesso dalla suddetta autorità amministrativa.
3.1. Il Sig. ha rappresentato, in sede di ricorso, di essere stato titolare di permesso di di soggiorno Pt_1 per soggiornanti di lungo periodo UE, poi revocato in seguito ad una condanna penale per fatti ormai risalenti nel tempo (19/4/2007), il suo percorso integrativo in uno con la lunga permanenza sul territorio nonché la negazione dei diritti umani nello Stato di provenienza.
3.2. In data 19/01/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3.3. Quindi si è regolarmente instaurato il contraddittorio e, in data 23/02/2024, il CP_2 CP_2
e la Questura di Ravenna, costituitisi tramite l'Avvocatura dello Stato, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3.4. In data 20/03/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “Vengo dal Senegal;
sono arrivato nel 1998;
sono tornato in Senegal varie volte. L'ultima volta che sono tornato dal Senegal è stato nel 2016. Avevo la carta di soggiorno che mi è stata revocata per la commissione di un reato. Il Tar ha sospeso per cui per molto tempo ho avuto un permesso di soggiorno diciamo per motivi di giustizia. Dopo mi è stato rinnovato come permesso per motivi di lavoro ordinario. Il mio ultimo permesso di soggiorno era per motivi di lavoro ed è stato valido fino all'11.01.2017. Non ho altri precedenti oltre a quello che risulta dal casellario risalente al 2006.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e la concessione di un termine per il deposito di ulteriore documentazione.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensione, ritenendo necessaria l'acquisizione del casellario giudiziale e della copia dell'AFIS aggiornato, da parte della Questura di ha rinviato CP_1 all'udienza del 07/05/2024 per acquisire la documentazione.
3.6. In data 06/05/2024, l'Ufficio del casellario di Bologna ha depositato il certificato richiesto e, all'udienza del 07/05/2024, il giudice ha disposto un rinvio per consentire al difensore di depositare documentazione lavorativa e per sollecitare la Questura di ai fini della trasmissione della copia CP_1 dell'AFIS.
3.7. La Questura di a seguito di regolare richiesta di produzione di documentazione ai sensi CP_1 dell'art. 213 c.p.c., non ha provveduto al deposito dell'AFIS aggiornato.
3.8. All'udienza dell'11/06/2024, il difensore, depositata la suddetta documentazione, ha chiesto di fissarsi udienza di discussione;
il giudice, quindi, ha fissato udienza davanti al collegio in data 19/11/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32,
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