Trib. Palermo, sentenza 27/06/2024, n. 3025
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Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
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N. Reg. Sent. Lav.
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Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 27/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4655 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
GI PR , con l'avv. Andrea Di Mauro
- ricorrente -
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Giuseppe Bernocchi
-resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/06/2024
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. 00100922020;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.451,00, oltre spese generali, CPA e IVA., disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
Motivi di fatto e di diritto della decisione 1
Con ricorso depositato il 13/04/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00100922020 deducendo per essa l'illegittimità per difetto di legittimazione passiva, violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, difetto di motivazione e sproporzione della sanzione applicata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
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Seppur per pregiudizialità logica, in ossequio agli artt. 276 comma 2°
C.p.c., e 118 disp. att. C.p.c., andrebbe esaminata preventivamente l'eccepita carenza di legittimazione passiva del destinatario dell'ingiunzione, si ritiene maggiormente utile in ragione del principio di economia processuale e delle esigenze di celerità e speditezza esaminare preliminarmente l'eccezione di violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981.
Premettendo quindi che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art.
527 C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del
D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o