Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 8
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2023/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo”, promossa da:
DI ES IA (C.F. [...]), con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Luigi Francesco Agricola, giusta procura in atti,
Attrice contro
ARCA CAPITANATA – AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE (C.F.
00131190712), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Donatella Picaro, giusta procura in atti;
Convenuta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione Di SA DI conveniva in giudizio Arca Capitanata, al fine di accertare la responsabilità di quest'ultima per aver rigettato la propria domanda voltura di assegnazione dell'immobile, in violazione degli artt. 13, comma 1 e 3 comma 3 della legge regionale n.
10/2014, a cui seguiva l'illegittima diffida al rilascio dell'alloggio e, per l'effetto, condannarla al
1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa dalla predetta attività amministrativa illegittima.
A fondamento della domanda, parte attrice sosteneva che:
- Arca Capitanata aveva concesso in locazione a SE RR, madre dell'attrice, con contratto di locazione concluso il 14.09.1998, l'abitazione sita in Serracapriola alla via Papa
Giovanni XXIII n. 1 lotto 470, con codice di assegnazione n. 16931;
- dal 14.10.1998 e fino al 05.07.2017 (data del decesso della madre) l'attrice aveva convissuto con la madre presso la predetta abitazione;
- Arca Capitanata in data 07.08.2018 comunicava di aver negato all'attrice la voltura e il subentro nel contratto di locazione;
- Arca Capitanata, con successivo provvedimento del 18.09.2018, diffidava l'attrice al rilascio dell'alloggio occupato;
- tali provvedimenti erano illegittimi perché emessi in violazione degli artt. 13, comma 1 e 3 comma 3 della legge regionale n. 10/2014;
- tali provvedimenti illegittimi avevano cagionato all'attrice danni patrimoniali e non patrimoniali meritevoli di risarcimento.
Si costituiva in giudizio in data 26.06.2019, la convenuta Arca Capitanata Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nonchè l'invalidità della procura alle liti;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, con ordinanza del 21.07.2020, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Dopo alcuni rinvii della causa per il carico del ruolo, all'udienza del 30.09.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi