Trib. Locri, sentenza 05/11/2024, n. 584
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Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. A A Presidente
- dott.ssa M G Giudice
- dott.ssa V A Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1216 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 28.10.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il giorno 01.07.1987, elettivamente domiciliata Parte_1
in Reggio Calabria, alla via Del Gelsomino n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Maria
T M e R C Z, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
in Taurianova (RC), alla via Pentolai, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa
Crocitti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 07.12.2023, , sulla premessa Parte_1
della intervenuta separazione tra i due, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , oltre che l'adozione di CP_1
ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore nata a [...] il Persona_1
26.09.2016, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
l'obbligo di pagamento in capo al resistente e a favore della ricorrente di una somma mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minorenne, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale si è associato alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente e ha concluso chiedendo che il proprio diritto di visita fosse regolamentato nei soli fine settimana, attesa la distanza tra l'abitazione del resistente e quella della ricorrente, nonché una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia, in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche, nella misura di
€ 150,00, oltre il versamento dell'intero assegno unico di € 110,00 per una somma complessiva pari ad € 260,00, oltre le spese straordinarie al 50%.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del giorno 08.04.2024, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha confermato le condizioni di separazione stabilite con l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 16.09.2022 e, disattesa la richiesta di Ctu, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
2
Con le note di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, allegando un peggioramento dei rapporti tra i coniugi.
Con provvedimento del 28.10.2024, lette le note scritte depositate dalle parti, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
§ 2. Passando all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la stessa è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, e cioè la separazione tra i coniugi cristallizzata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita (accordo sottoscritto il 16.09.2022 e depositato presso la Procura presso il
Tribunale di Locri in data 21.09.2022, con rilascio del nullaosta in data 22.09.2022)
e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art.
5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. A A Presidente
- dott.ssa M G Giudice
- dott.ssa V A Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1216 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 28.10.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il giorno 01.07.1987, elettivamente domiciliata Parte_1
in Reggio Calabria, alla via Del Gelsomino n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Maria
T M e R C Z, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1
in Taurianova (RC), alla via Pentolai, n. 17, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa
Crocitti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 07.12.2023, , sulla premessa Parte_1
della intervenuta separazione tra i due, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , oltre che l'adozione di CP_1
ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore nata a [...] il Persona_1
26.09.2016, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
l'obbligo di pagamento in capo al resistente e a favore della ricorrente di una somma mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minorenne, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale si è associato alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente e ha concluso chiedendo che il proprio diritto di visita fosse regolamentato nei soli fine settimana, attesa la distanza tra l'abitazione del resistente e quella della ricorrente, nonché una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia, in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche, nella misura di
€ 150,00, oltre il versamento dell'intero assegno unico di € 110,00 per una somma complessiva pari ad € 260,00, oltre le spese straordinarie al 50%.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del giorno 08.04.2024, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha confermato le condizioni di separazione stabilite con l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 16.09.2022 e, disattesa la richiesta di Ctu, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione.
2
Con le note di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, allegando un peggioramento dei rapporti tra i coniugi.
Con provvedimento del 28.10.2024, lette le note scritte depositate dalle parti, il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
§ 2. Passando all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la stessa è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, e cioè la separazione tra i coniugi cristallizzata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita (accordo sottoscritto il 16.09.2022 e depositato presso la Procura presso il
Tribunale di Locri in data 21.09.2022, con rilascio del nullaosta in data 22.09.2022)
e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art.
5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata
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