Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2024, n. 717
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. L C Ps.
Dott.ssa R D A Gdice Rel.
Dott.ssa E F G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 741/2024 promossa con ricorso depositato in data 21.05.2024 da
, C.F.: , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Foggia e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. A C del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...] – contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: affidamento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: Chiede previa comparizione personale delle parti, che venga modificato il punto n. 1 del ricorso congiunto ex art.317 bis cc, ratificato dal Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 03/03/18 nella procedura n.2395/17 RG, disponendo l'affido super esclusivo della minore alla madre Persona_1 Parte_1
ferme restando tutte le altre condizioni precedentemente stabilite, con
[...] conseguente modifica di quelle che dovessero entrare in contrasto con la tipologia di affidamento oggi richiesto, ovvero le n.2 e 3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- dal 2011 a metà maggio del 2017 aveva costituito una coppia di fatto con il sig. CP_1
nato a [...] il [...] e residente a [...] in Via
[...]
Malta n.2;
- dalla loro unione era nata, il 19.04.2017, una bambina di nome legalmente Per_1 riconosciuta da entrambi all'atto della nascita;
- la convivenza tra i signori e si interrompeva nel mese di maggio Pt_1 CP_1
2017, quando la bambina aveva appena un mese di vita;
- immediatamente dopo la cessazione della convivenza la sig.ra , al fine di Pt_1
evitare che la figlia potesse assistere a litigi presenti e futuri, volendo garantire alla stessa una condizione di vita serena e tranquilla, si traferiva dapprima presso
l'abitazione dei nonni materni e poi presso un'abitazione condotta in locazione;
- sin da subito, il sig. si dimostrava assente nella crescita e nella gestione della CP_1
minore, con la quale trascorreva soltanto qualche ora un paio di volte al mese, dimostrandosi carente anche dal punto di vista economico, tanto che la ricorrente era
costretta a far fronte a tutte le spese relative alle utenze domestiche, al canone di locazione, alla retta dell'asilo nido, nonostante percepisse uno stipendio mensile di circa € 1.000,00;
- invero, dall'aprile 2017, nascita della minore fino a settembre 2017, il sig. Per_1
teneva con sé la figlia 3/4 volte soltanto, per poi vederla solo un paio di volte CP_1 fino a dicembre 2017;
- dopo aver tentato vanamente di raggiungere un accordo bonario con l'ex compagno volto alla regolamentazione del diritto di visita e della responsabilità genitoriale del padre, la , con ricorso del 27.11.2017, chiedeva a questo Tribunale di adottare Pt_1 ogni più opportuno provvedimento nell'interesse della prole;
- il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 03.03.2018, previa declaratoria di contumacia del sig. accoglieva le richieste di cui al ricorso introduttivo e CP_1
stabiliva le seguenti condizioni: “1) affido condiviso della minore;
2) diritto di visita e frequentazione del padre tre pomeriggi a settimana, dalle ore 18,30 alle ore 21,00, oltre alla domenica, dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
3) festività natalizie e pasquali ad anni alterni, in base alle esigenze lavorative ed impegni personali dei genitori;
4) versamento da parte del sig. , a titolo di mantenimento della figlia, di un CP_1
assegno pari ad € 300,00 mensili;
5) partecipazione del padre nella misura del 50% delle spese straordinarie”;
- tuttavia, nonostante tale provvedimento, il sig. dopo un primo periodo CP_1
prossimo all'emissione, vale a dire i restanti mesi dell'anno 2018 in cui vedeva la figlia più volte e soggiornava alcune volte con lei, tornava a disinteressarsi della stessa, chiedendo di vederla ma non presentandosi mai agli appuntamenti, oltre a non versare mai l'assegno di mantenimento e a non rifondere le spese straordinarie sostenute dalla ricorrente;
- invero, vedeva la piccola nel gennaio 2019 e poi non si faceva più sentire,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. L C Ps.
Dott.ssa R D A Gdice Rel.
Dott.ssa E F G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 741/2024 promossa con ricorso depositato in data 21.05.2024 da
, C.F.: , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Foggia e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. A C del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...] – contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: affidamento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: Chiede previa comparizione personale delle parti, che venga modificato il punto n. 1 del ricorso congiunto ex art.317 bis cc, ratificato dal Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 03/03/18 nella procedura n.2395/17 RG, disponendo l'affido super esclusivo della minore alla madre Persona_1 Parte_1
ferme restando tutte le altre condizioni precedentemente stabilite, con
[...] conseguente modifica di quelle che dovessero entrare in contrasto con la tipologia di affidamento oggi richiesto, ovvero le n.2 e 3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- dal 2011 a metà maggio del 2017 aveva costituito una coppia di fatto con il sig. CP_1
nato a [...] il [...] e residente a [...] in Via
[...]
Malta n.2;
- dalla loro unione era nata, il 19.04.2017, una bambina di nome legalmente Per_1 riconosciuta da entrambi all'atto della nascita;
- la convivenza tra i signori e si interrompeva nel mese di maggio Pt_1 CP_1
2017, quando la bambina aveva appena un mese di vita;
- immediatamente dopo la cessazione della convivenza la sig.ra , al fine di Pt_1
evitare che la figlia potesse assistere a litigi presenti e futuri, volendo garantire alla stessa una condizione di vita serena e tranquilla, si traferiva dapprima presso
l'abitazione dei nonni materni e poi presso un'abitazione condotta in locazione;
- sin da subito, il sig. si dimostrava assente nella crescita e nella gestione della CP_1
minore, con la quale trascorreva soltanto qualche ora un paio di volte al mese, dimostrandosi carente anche dal punto di vista economico, tanto che la ricorrente era
costretta a far fronte a tutte le spese relative alle utenze domestiche, al canone di locazione, alla retta dell'asilo nido, nonostante percepisse uno stipendio mensile di circa € 1.000,00;
- invero, dall'aprile 2017, nascita della minore fino a settembre 2017, il sig. Per_1
teneva con sé la figlia 3/4 volte soltanto, per poi vederla solo un paio di volte CP_1 fino a dicembre 2017;
- dopo aver tentato vanamente di raggiungere un accordo bonario con l'ex compagno volto alla regolamentazione del diritto di visita e della responsabilità genitoriale del padre, la , con ricorso del 27.11.2017, chiedeva a questo Tribunale di adottare Pt_1 ogni più opportuno provvedimento nell'interesse della prole;
- il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 03.03.2018, previa declaratoria di contumacia del sig. accoglieva le richieste di cui al ricorso introduttivo e CP_1
stabiliva le seguenti condizioni: “1) affido condiviso della minore;
2) diritto di visita e frequentazione del padre tre pomeriggi a settimana, dalle ore 18,30 alle ore 21,00, oltre alla domenica, dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
3) festività natalizie e pasquali ad anni alterni, in base alle esigenze lavorative ed impegni personali dei genitori;
4) versamento da parte del sig. , a titolo di mantenimento della figlia, di un CP_1
assegno pari ad € 300,00 mensili;
5) partecipazione del padre nella misura del 50% delle spese straordinarie”;
- tuttavia, nonostante tale provvedimento, il sig. dopo un primo periodo CP_1
prossimo all'emissione, vale a dire i restanti mesi dell'anno 2018 in cui vedeva la figlia più volte e soggiornava alcune volte con lei, tornava a disinteressarsi della stessa, chiedendo di vederla ma non presentandosi mai agli appuntamenti, oltre a non versare mai l'assegno di mantenimento e a non rifondere le spese straordinarie sostenute dalla ricorrente;
- invero, vedeva la piccola nel gennaio 2019 e poi non si faceva più sentire,
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